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Sentenza

Sentenza del 16/05/2016 n. 51 - Comm. Trib. II grado di Trento

ACCERTAMENTO IVA - PARTITA IVA "EUROPEA" O "COMUNITARIA" - ESONERO VERSAMENTO IVA - RICHIESTA ATTRIBUZIONE PARTITA IVA - ARCHIVIO VIES - CODICE IDENTIFICATIVO - BUONA FEDE DEL CEDENTE - PROCEDURA DI VERIFICA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’accertamento dell’Ufficio è stato ritenuto legittimo. In assenza della verifica formale della validità del numero identificativo comunitario, lo scambio poteva essere qualificato come operazione nazionale, con conseguente recupero dell’IVA non versata. La buona fede del cedente e la mera indicazione di un numero identificativo provvisorio non sono state considerate sufficienti per beneficiare del regime di non imponibilità.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’applicazione del regime di non imponibilità IVA previsto per le cessioni intracomunitarie dall’art. 41 del D.L. n. 331 del 1993. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, di poter effettuare la cessione senza applicare l’IVA sulla base del numero identificativo provvisorio o della partita IVA attribuita al cessionario estero. La decisione ha invece ritenuto necessario non solo indicare tale numero, ma anche verificare preventivamente la sua validità attuale attraverso la procedura prevista dall’art. 50, comma 2, del D.L. n. 331 del 1993, inclusa la richiesta di conferma all’Amministrazione finanziaria e l’iscrizione o consultazione dell’archivio VIES.

Norme richiamate

  • Art. 41 del D.L. n. 331 del 1993

    Il regime di non imponibilità riguarda le cessioni intracomunitarie verso soggetti passivi IVA comunitari.

    La non imponibilità si applica soltanto quando il destinatario è effettivamente un soggetto passivo IVA identificato in altro Stato membro e sussistono i requisiti sostanziali e formali dell’operazione intracomunitaria.

  • Art. 50, comma 2, del D.L. n. 331 del 1993

    È richiesta la conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario.

    Il cedente deve attivarsi per verificare la validità attuale del numero identificativo del cliente comunitario mediante la procedura prevista dalla norma. La sola indicazione del numero, soprattutto se provvisorio, non è sufficiente.

  • Archivio VIES

    La consultazione o verifica dell’iscrizione del cliente nell’archivio VIES costituisce un elemento rilevante per dimostrare che il destinatario è un soggetto passivo IVA abilitato agli scambi intracomunitari.

Massime di principio

  • Per applicare la non imponibilità IVA alle cessioni intracomunitarie non basta possedere o indicare una partita IVA estera: occorre verificare che il numero sia valido e attivo al momento dell’operazione.
  • Il cedente deve conservare la prova della verifica effettuata, ad esempio l’esito della consultazione VIES o la conferma ottenuta tramite la procedura amministrativa prevista.
  • La buona fede del cedente, da sola, non esclude il recupero dell’IVA se mancano gli adempimenti formali richiesti per dimostrare la natura intracomunitaria della cessione.
  • Quando il numero identificativo del cliente è provvisorio, non confermato o non risulta valido negli archivi ufficiali, l’operazione dovrebbe essere trattata con particolare cautela e, in assenza di ulteriori elementi probatori, può essere riqualificata come cessione nazionale imponibile.
  • La verifica deve essere riferita alla situazione esistente al momento della cessione: una successiva regolarizzazione o una successiva iscrizione del cliente nel VIES non necessariamente sana automaticamente l’operazione precedente.

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