Sentenza del 16/05/2016 n. 16 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
Oggetto: : redditi di capitale - assoggettamento ad imposizione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha escluso che il semplice accredito contabile degli interessi sul conto di gestione integri, di per sé, la percezione dei redditi di capitale rilevante ai fini fiscali. L'imposizione non può quindi fondarsi sulla sola utilizzazione a credito degli interessi, in assenza di una loro effettiva disponibilità o corresponsione secondo i criteri applicabili.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettamento a imposizione dei redditi di capitale derivanti da un conto di gestione nell'ambito di un contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari. Il rapporto consiste in un mandato conferito dall'investitore a un promotore finanziario per investire somme di denaro e amministrare il portafoglio di titoli acquistati. Gli accrediti degli interessi sul conto di gestione sono stati qualificati non come pagamenti o strumenti estintivi di obbligazioni, ma come atti di utilizzazione nell'ambito di un unico contratto a esecuzione ripetuta. Pertanto, la mera contabilizzazione degli interessi a credito non equivale alla loro percezione effettiva.
Norme richiamate
Art. 45, comma 1, del T.U.I.R.
La mera utilizzazione a credito degli interessi non può essere equiparata alla percezione degli stessi ai sensi dell'art. 45, comma 1, del T.U.I.R.
La percezione dei redditi di capitale richiede un'effettiva disponibilità o corresponsione del provento; il mero accredito contabile effettuato nell'ambito di un contratto di gestione a esecuzione ripetuta non è sufficiente a integrare il presupposto impositivo.
Massime di principio
- Nel contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari, la contabilizzazione degli interessi sul conto di gestione non coincide necessariamente con la loro percezione fiscale.
- Per stabilire quando un reddito di capitale è imponibile occorre verificare se il contribuente abbia acquisito un'effettiva disponibilità del provento, non soltanto una registrazione contabile interna al rapporto di gestione.
- Gli atti compiuti dal gestore nell'esecuzione continuativa del mandato non sono automaticamente pagamenti o atti estintivi di obbligazioni.
- In situazioni analoghe, la qualificazione fiscale deve dipendere dalla struttura concreta del contratto e dalla possibilità per l'investitore di disporre autonomamente degli interessi accreditati.
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