Sentenza del 16/05/2016 n. 49 - Comm. Trib. II grado di Trento
CANCELLAZIONE SOCIETÀ DI CAPITALI DAL REGISTRO IMPRESE - RESPONSABILITÀ EX ART. 2495 C.C. - NOTIFICA ACCERTAMENTO AI SOCI - SUCCESSIONE A TITOLO UNIVERSALE - SUSSISTE.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità della notifica dell'accertamento ai soci dopo la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese. La cancellazione determina l'estinzione irreversibile della società, anche se sussistono debiti non pagati o rapporti ancora pendenti. In forza dell'art. 2495, comma 2, c.c., i soci succedono alla società nei rapporti residui e possono essere destinatari delle pretese dei creditori sociali, compresa l'Amministrazione finanziaria, nei limiti di quanto eventualmente riscosso in base al bilancio finale di liquidazione e secondo le condizioni previste dalla legge. Resta distinta la responsabilità del liquidatore, qualora il mancato pagamento sia imputabile a colpa o dolo.
La decisione
La cancellazione della società non impedisce all'Amministrazione finanziaria di notificare l'accertamento ai soci, poiché questi subentrano nella posizione della società estinta come successori a titolo universale, nei limiti stabiliti dall'art. 2495 c.c. La responsabilità dei soci non è tuttavia automaticamente illimitata: deve essere verificata la sussistenza dei presupposti di legge e l'eventuale attribuzione di somme o beni in sede di liquidazione. Il liquidatore può inoltre rispondere personalmente se il mancato pagamento del debito fiscale è dipeso da sua colpa o dolo.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile
«Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.»
La cancellazione dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva e determina l'estinzione della società. I soci subentrano nei rapporti patrimoniali residui e possono essere destinatari delle pretese dei creditori, nei limiti delle somme ricevute in liquidazione; il liquidatore risponde se il mancato pagamento è imputabile a colpa o dolo.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal registro delle imprese non elimina automaticamente i debiti tributari o gli altri debiti sociali ancora esistenti.
- Dopo l'estinzione della società, gli atti di accertamento possono essere notificati ai soci quali successori della società, purché siano rispettati i presupposti e i limiti previsti dalla legge.
- La responsabilità dei soci è normalmente collegata alle somme o ai beni ricevuti in sede di liquidazione e non comporta, di per sé, una responsabilità patrimoniale illimitata per tutti i debiti sociali.
- La posizione dei soci e quella del liquidatore devono essere tenute distinte: il liquidatore può essere chiamato a rispondere personalmente quando il mancato pagamento sia riconducibile a colpa o dolo.
- In una situazione analoga è necessario verificare la data della cancellazione, la regolarità della notifica, il contenuto del bilancio finale di liquidazione, l'eventuale attribuzione di beni ai soci e la condotta del liquidatore.
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