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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30417/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

Il processo riguardava un’imputazione di associazione di tipo mafioso per la ritenuta appartenenza e il ruolo direttivo di un soggetto in un clan operante nel comprensorio delle "Case Celesti" a Napoli, nel periodo 18 marzo 2015 - 31 dicembre 2016. Il Tribunale aveva condannato l’imputato; la Corte di appello aveva poi riformato assolvendolo per non avere commesso il fatto. Il Procuratore generale ha ricorso per cassazione con un unico motivo di vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale aveva valutato in modo parcellizzato e non complessivo il compendio probatorio. In particolare: aveva erroneamente ritenuto che l’attività del clan fosse centrata solo sul narcotraffico, trascurando altre attività illecite e il controllo del territorio; aveva travisato o svalutato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, considerate dalla difesa come riferite anche a episodi collocati nel periodo contestato e convergenti tra loro; aveva letto in modo riduttivo le intercettazioni, che invece avrebbero mostrato il ruolo apicale dell’imputato nel dirimere controversie, impartire direttive, gestire risorse e essere punto di riferimento obbligato degli affiliati; aveva infine interpretato in modo illogico un manoscritto rinvenuto nel covo di un capoclan, che per l’accusa confermava il ruolo dell’imputato all’interno del sodalizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ravvisando un vizio di motivazione nella sentenza di appello. Ha ritenuto fondate le censure di travisamento per omissione con riguardo a dichiarazioni di collaboratori di giustizia che collocavano alcuni episodi nel periodo oggetto di imputazione, e di manifesta illogicità nella valutazione del manoscritto rinvenuto nel covo del capoclan, interpretato dalla Corte territoriale in modo non coerente con il contesto complessivo. Ha inoltre rilevato che la Corte di appello aveva frammentato la lettura delle prove, senza valutarle unitariamente. Ne è derivato l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    norma incriminatrice oggetto dell’imputazione per associazione di tipo mafioso

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato dal ricorrente per escludere che la mancata contestazione dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti potesse valere a negare la partecipazione all’associazione mafiosa

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato implicitamente nei principi sul controllo di legittimità della motivazione e sulla valutazione del compendio probatorio

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente quale parametro del sindacato di legittimità sul vizio di motivazione

  • art. 627 c.p.p.

    richiamato implicitamente per il rinvio a nuovo giudizio dopo l’annullamento

  • art. 568 c.p.p.

    richiamato implicitamente nel contesto del ricorso per cassazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la Corte di cassazione non rivaluta il merito, ma verifica che la motivazione sia logicamente esistente, non manifestamente illogica e non infedele rispetto alle prove effettivamente acquisite.
  • Il travisamento della prova è censurabile quando consiste in un errore percettivo, come l’omessa considerazione di una prova decisiva o l’utilizzazione di un dato probatorio in modo difforme dal suo effettivo contenuto, purché l’errore sia idoneo a disarticolare il ragionamento probatorio complessivo.
  • La valutazione delle prove deve essere unitaria e contestualizzata: non è consentito scomporre gli elementi probatori isolatamente, se la loro forza dimostrativa emerge dalla convergenza complessiva del materiale acquisito.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate anche in relazione al loro contenuto temporale e ai riscontri esterni; una motivazione che le qualifichi in modo apodittico come generiche, senza confrontarsi con episodi specifici riferiti al periodo contestato, può essere viziata da illogicità manifesta.
  • Un documento o una comunicazione intercettata va interpretato nel suo contesto complessivo; una lettura che attribuisca al testo un significato non coerente con il tenore della comunicazione e con la posizione dei soggetti coinvolti può integrare vizio di motivazione.
  • Nei giudizi su associazioni criminali, la prova della partecipazione o del ruolo direttivo può desumersi da un quadro indiziario unitario composto da collaborazioni, intercettazioni, documenti interni e dinamiche relazionali, ma tale quadro deve essere esaminato senza frammentazioni arbitrarie.

Come è indicizzato

RamiReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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