Cassazione Penale, Sentenza n. 41889/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce (Sez. distaccata di Taranto) per i reati ambientali contestati ex art. 256 d.lgs. n.152/2006. Il ricorso per cassazione solleva cinque motivi principali: 1) erronea esclusione o mancata ammissione dell'imputato alla procedura di estinzione/oblazione prevista dagli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. n.152/2006 (si sostiene che le prescrizioni erano state eseguite e si era chiesto il pagamento amministrativo); 2) utilizzabilità illegittima di atti di polizia giudiziaria e altri atti preliminari in violazione dell'art. 431 c.p.p.; 3) travisamento e manifesta illogicità nella valutazione della consulenza tecnica, con errata valutazione del pericolo concreto di danno ambientale (si deduce che non sussisteva rischio, anche per la presenza di impianto depurativo); 4) esclusione indebita della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. (motivo ripetuto due volte); 5) mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. n.152/2006 (si contende che per i rifiuti non pericolosi i fatti rientravano nelle violazioni di prescrizioni autorizzative).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. In sintesi: 1) sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: la procedura di cui agli artt. 318-bis e ss. è sostanzialmente gestita dal P.M., il giudice del dibattimento non può sostituirsi al P.M. nell'ammettere l'estinzione e il ricorrente non ha dimostrato l'assenza di un concreto e attuale pericolo per l'ambiente; 2) sul secondo motivo la Cassazione ha confermato che l'inutilizzabilità di atti inseriti nel fascicolo del dibattimento va eccepita tempestivamente (art. 491 c.p.p.) e che la difesa non ha dimostrato l'incidenza che l'espunzione degli atti avrebbe avuto sulla "prova di resistenza"; 3) sul terzo motivo è stata ritenuta legittima la valutazione della Corte territoriale sulla consulenza della difesa (definita priva di adeguato substrato tecnico) e sul pericolo concreto, avendo gli accertamenti dimostrato presenza di batterie esauste e chiazze di olio percolato; la presenza di un impianto depurativo non esclude automaticamente il rischio di contaminazione; 4) sul quarto motivo la Cassazione ha condiviso il rigetto della causa di non punibilità ex art. 131-bis in ragione della natura permanente della condotta e del pericolo di danno ambientale; 5) sul quinto motivo la Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 256, comma 4, perché la gestione riguardava rifiuti per i quali non era stata concessa autorizzazione e le violazioni non si limitavano alle prescrizioni autorizzative. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile; confermata (con rettifica materiale) la condanna ridotta dalla Corte d'appello a 3 mesi di arresto e 1.600 euro di ammenda (termine "multa" corretto in "ammenda"); il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare equitativamente euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. n.152/2006, art. 256, commi 1 e 2
Norma qualificante il reato di gestione illecita di rifiuti (anche pericolosi e non). La Corte ha ritenuto che la condotta contestata (deposito incontrollato di rifiuti, batterie esauste, chiazze di olio) rientrasse in questa fattispecie, escludendo la lieve entità del fatto.
d.lgs. n.152/2006, art. 256, comma 4
Fattispecie autonoma rispetto ai precedenti commi, riferita a inosservanza di prescrizioni autorizzative o carenze dei requisiti: la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile questa norma perché la gestione riguardava rifiuti non autorizzati e violazioni più ampie rispetto al mero inosservare prescrizioni.
d.lgs. n.152/2006, artt. 318-bis e ss.
Istituiscono una procedura estintiva/oblativa per contravvenzioni ambientali se non vi è danno o pericolo concreto. La Corte ha precisato che tale procedura si esaurisce in sede di indagini preliminari, è gestita dal P.M. e la mancata attivazione o esito negativo non è, di per sé, causa di improcedibilità del processo; inoltre il ricorrente deve provare l'assenza di pericolo concreto per poterne beneficiare.
Regola l'elenco degli atti che compongono il fascicolo per il dibattimento. La Corte ha rilevato che atti inseriti nel fascicolo non diventano automaticamente inutilizzabili: l'inutilizzabilità è efficacemente deducibile solo se tempestivamente eccepita.
cod. proc. pen., art. 491, comma 2
Stabilisce termini per eccepire l'inutilizzabilità di atti o elementi. La Corte ha richiamato l'obbligo di tempestiva eccezione da parte della difesa per ottenere l'esclusione degli atti dal dibattimento.
Norme relative alla consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha considerato l'elaborato della difesa privo di adeguato substrato tecnico.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che la valutazione della tenuità si effettua con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e che non è stata riconosciuta per la permanenza della condotta e il pericolo ambientale riscontrato.
Criteri per la determinazione della pena e per valutare la lieve entità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis; la Corte ha richiamato tali criteri come parametro per la valutazione della non punibilità.
Istituto dell'oblazione speciale previsto dal codice penale; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto non applicabile l'oblazione codicistica per reati puniti con pena congiunta (arresto e ammenda) e per la presenza di rifiuti pericolosi.
Prevede l'obbligo di rifondere le spese processuali del procedimento di cassazione; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento.
Consente alla Corte di Cassazione di correggere errori materiali nella sentenza impugnata; qui usato per rettificare la specie della pena pecuniaria da 'multa' ad 'ammenda'.
sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La procedura di estinzione prevista dagli artt. 318-bis e ss. d.lgs. n.152/2006 è essenzialmente di competenza del P.M. e si concreta in sede di indagini preliminari; il giudice del dibattimento non può sostituirsi al P.M. nell'ammissione all'istituto.
- Per beneficiare dell'estinzione o per avvalersi dell'oblazione ambientale è necessario dimostrare assenza di danno o di pericolo concreto e attuale per le risorse ambientali: la mera esecuzione di prescrizioni non è sufficiente se permangono elementi oggettivi di pericolo.
- L'inutilizzabilità di atti inseriti nel fascicolo del dibattimento richiede una tempestiva eccezione da parte della difesa (art. 491 c.p.p.); chi invoca l'esclusione deve altresì illustrare l'incidenza che l'espunzione avrebbe sulla 'prova di resistenza'.
- Le consulenze tecniche o gli elaborati della difesa possono essere valutati come privi di valore probatorio se mancanti di un adeguato substrato tecnico; contestazioni in punto di merito sulla valutazione tecnica non sono sindacabili in sede di legittimità se fondate su apprezzamenti logico-tecnici coerenti.
- La presenza di rifiuti pericolosi o di elementi oggettivi (es. batterie esauste, chiazze di olio percolato) può escludere la rilevanza della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) e ostacolare l'applicazione di misure estintive/oblative.
- La presenza di impianti di depurazione o misure di contenimento non esclude automaticamente il rischio di contaminazione: va valutata la compatibilità tra la natura degli inquinanti e la capacità dell'impianto di gestirli.
- L'art. 256 comma 4 d.lgs. n.152/2006 è applicabile in ipotesi specifiche di inosservanza di prescrizioni autorizzative; non si applica quando la gestione riguarda rifiuti per i quali non è stata concessa autorizzazione o quando la violazione eccede il mero adempimento di prescrizioni.
- In impugnazioni di sentenze di merito, la Corte di Cassazione non riforma valutazioni di fatto fondate su congrua motivazione né può sostituire il giudizio tecnico-scientifico del giudice di merito con valutazioni proprie.
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