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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41889/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce (Sez. distaccata di Taranto) per i reati ambientali contestati ex art. 256 d.lgs. n.152/2006. Il ricorso per cassazione solleva cinque motivi principali: 1) erronea esclusione o mancata ammissione dell'imputato alla procedura di estinzione/oblazione prevista dagli artt. 318-bis e ss. del d.lgs. n.152/2006 (si sostiene che le prescrizioni erano state eseguite e si era chiesto il pagamento amministrativo); 2) utilizzabilità illegittima di atti di polizia giudiziaria e altri atti preliminari in violazione dell'art. 431 c.p.p.; 3) travisamento e manifesta illogicità nella valutazione della consulenza tecnica, con errata valutazione del pericolo concreto di danno ambientale (si deduce che non sussisteva rischio, anche per la presenza di impianto depurativo); 4) esclusione indebita della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. (motivo ripetuto due volte); 5) mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. n.152/2006 (si contende che per i rifiuti non pericolosi i fatti rientravano nelle violazioni di prescrizioni autorizzative).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. In sintesi: 1) sul primo motivo la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito: la procedura di cui agli artt. 318-bis e ss. è sostanzialmente gestita dal P.M., il giudice del dibattimento non può sostituirsi al P.M. nell'ammettere l'estinzione e il ricorrente non ha dimostrato l'assenza di un concreto e attuale pericolo per l'ambiente; 2) sul secondo motivo la Cassazione ha confermato che l'inutilizzabilità di atti inseriti nel fascicolo del dibattimento va eccepita tempestivamente (art. 491 c.p.p.) e che la difesa non ha dimostrato l'incidenza che l'espunzione degli atti avrebbe avuto sulla "prova di resistenza"; 3) sul terzo motivo è stata ritenuta legittima la valutazione della Corte territoriale sulla consulenza della difesa (definita priva di adeguato substrato tecnico) e sul pericolo concreto, avendo gli accertamenti dimostrato presenza di batterie esauste e chiazze di olio percolato; la presenza di un impianto depurativo non esclude automaticamente il rischio di contaminazione; 4) sul quarto motivo la Cassazione ha condiviso il rigetto della causa di non punibilità ex art. 131-bis in ragione della natura permanente della condotta e del pericolo di danno ambientale; 5) sul quinto motivo la Corte ha ritenuto non applicabile l'art. 256, comma 4, perché la gestione riguardava rifiuti per i quali non era stata concessa autorizzazione e le violazioni non si limitavano alle prescrizioni autorizzative. Conseguenze pratiche: il ricorso è dichiarato inammissibile; confermata (con rettifica materiale) la condanna ridotta dalla Corte d'appello a 3 mesi di arresto e 1.600 euro di ammenda (termine "multa" corretto in "ammenda"); il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare equitativamente euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. n.152/2006, art. 256, commi 1 e 2

    Norma qualificante il reato di gestione illecita di rifiuti (anche pericolosi e non). La Corte ha ritenuto che la condotta contestata (deposito incontrollato di rifiuti, batterie esauste, chiazze di olio) rientrasse in questa fattispecie, escludendo la lieve entità del fatto.

  • d.lgs. n.152/2006, art. 256, comma 4

    Fattispecie autonoma rispetto ai precedenti commi, riferita a inosservanza di prescrizioni autorizzative o carenze dei requisiti: la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile questa norma perché la gestione riguardava rifiuti non autorizzati e violazioni più ampie rispetto al mero inosservare prescrizioni.

  • d.lgs. n.152/2006, artt. 318-bis e ss.

    Istituiscono una procedura estintiva/oblativa per contravvenzioni ambientali se non vi è danno o pericolo concreto. La Corte ha precisato che tale procedura si esaurisce in sede di indagini preliminari, è gestita dal P.M. e la mancata attivazione o esito negativo non è, di per sé, causa di improcedibilità del processo; inoltre il ricorrente deve provare l'assenza di pericolo concreto per poterne beneficiare.

  • cod. proc. pen., art. 431

    Regola l'elenco degli atti che compongono il fascicolo per il dibattimento. La Corte ha rilevato che atti inseriti nel fascicolo non diventano automaticamente inutilizzabili: l'inutilizzabilità è efficacemente deducibile solo se tempestivamente eccepita.

  • cod. proc. pen., art. 491, comma 2

    Stabilisce termini per eccepire l'inutilizzabilità di atti o elementi. La Corte ha richiamato l'obbligo di tempestiva eccezione da parte della difesa per ottenere l'esclusione degli atti dal dibattimento.

  • cod. proc. pen., art. 233

    Norme relative alla consulenza tecnica; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito che ha considerato l'elaborato della difesa privo di adeguato substrato tecnico.

  • cod. pen., art. 131-bis

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che la valutazione della tenuità si effettua con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e che non è stata riconosciuta per la permanenza della condotta e il pericolo ambientale riscontrato.

  • cod. pen., art. 133

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la lieve entità dell'offesa ai fini dell'art. 131-bis; la Corte ha richiamato tali criteri come parametro per la valutazione della non punibilità.

  • cod. pen., art. 162-bis

    Istituto dell'oblazione speciale previsto dal codice penale; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto non applicabile l'oblazione codicistica per reati puniti con pena congiunta (arresto e ammenda) e per la presenza di rifiuti pericolosi.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede l'obbligo di rifondere le spese processuali del procedimento di cassazione; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento.

  • cod. proc. pen., art. 619

    Consente alla Corte di Cassazione di correggere errori materiali nella sentenza impugnata; qui usato per rettificare la specie della pena pecuniaria da 'multa' ad 'ammenda'.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La procedura di estinzione prevista dagli artt. 318-bis e ss. d.lgs. n.152/2006 è essenzialmente di competenza del P.M. e si concreta in sede di indagini preliminari; il giudice del dibattimento non può sostituirsi al P.M. nell'ammissione all'istituto.
  • Per beneficiare dell'estinzione o per avvalersi dell'oblazione ambientale è necessario dimostrare assenza di danno o di pericolo concreto e attuale per le risorse ambientali: la mera esecuzione di prescrizioni non è sufficiente se permangono elementi oggettivi di pericolo.
  • L'inutilizzabilità di atti inseriti nel fascicolo del dibattimento richiede una tempestiva eccezione da parte della difesa (art. 491 c.p.p.); chi invoca l'esclusione deve altresì illustrare l'incidenza che l'espunzione avrebbe sulla 'prova di resistenza'.
  • Le consulenze tecniche o gli elaborati della difesa possono essere valutati come privi di valore probatorio se mancanti di un adeguato substrato tecnico; contestazioni in punto di merito sulla valutazione tecnica non sono sindacabili in sede di legittimità se fondate su apprezzamenti logico-tecnici coerenti.
  • La presenza di rifiuti pericolosi o di elementi oggettivi (es. batterie esauste, chiazze di olio percolato) può escludere la rilevanza della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) e ostacolare l'applicazione di misure estintive/oblative.
  • La presenza di impianti di depurazione o misure di contenimento non esclude automaticamente il rischio di contaminazione: va valutata la compatibilità tra la natura degli inquinanti e la capacità dell'impianto di gestirli.
  • L'art. 256 comma 4 d.lgs. n.152/2006 è applicabile in ipotesi specifiche di inosservanza di prescrizioni autorizzative; non si applica quando la gestione riguarda rifiuti per i quali non è stata concessa autorizzazione o quando la violazione eccede il mero adempimento di prescrizioni.
  • In impugnazioni di sentenze di merito, la Corte di Cassazione non riforma valutazioni di fatto fondate su congrua motivazione né può sostituire il giudizio tecnico-scientifico del giudice di merito con valutazioni proprie.

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