Cassazione Civile, Ordinanza n. 05022/2021 del 24/02/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Il richiedente aveva domandato il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria, deducendo di provenire dall'area del delta del Niger, descritta come zona colpita da grave dissesto ambientale, povertà diffusa e insicurezza legata a sabotaggi, furti, rapimenti e aggressioni. Il Tribunale aveva respinto il ricorso avverso il diniego della Commissione territoriale, ritenendo che la situazione non integrasse una violenza generalizzata rilevante ai fini della protezione sussidiaria e senza valorizzare il profilo del disastro ambientale ai fini umanitari. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per non avere il Tribunale considerato il disastro ambientale nel delta del Niger; con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria in ragione di tale contesto.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondate entrambe le censure, esaminate congiuntamente. Ha osservato che il giudice di merito aveva sì accertato l'esistenza di un grave disastro ambientale e di una situazione di forte instabilità nell'area di provenienza, ma aveva poi erroneamente limitato la valutazione della pericolosità alla sola ipotesi di conflitto armato, trascurando di verificare se quel contesto determinasse un rischio concreto per il diritto alla vita e all'esistenza dignitosa del richiedente. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la domanda alla luce del principio di diritto enunciato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998
È invocato come base normativa della protezione umanitaria; la Corte ne valorizza l'applicazione alla luce del rischio per il diritto alla vita e all'esistenza dignitosa derivante anche da degrado ambientale.
art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251 del 2007
È richiamato dal giudice di merito quale parametro per la protezione sussidiaria in ipotesi di violenza generalizzata, ma la Corte osserva che la valutazione non può esaurirsi nel solo conflitto armato.
art. 19, commi 1 e 1.1, del D. Lgs. n. 286 del 1998
È indicato nel principio di diritto finale come parametro per il riconoscimento o diniego della protezione umanitaria.
È richiamato per la definizione interna di disastro ambientale, inteso come alterazione irreversibile o particolarmente onerosa dell'equilibrio di un ecosistema, ovvero offesa alla pubblica incolumità per estensione della compromissione o numero degli esposti al pericolo.
Massime di principio
- Ai fini della protezione umanitaria, il giudice deve verificare se il rimpatrio esponga il richiedente al rischio concreto di compromissione del nucleo essenziale dei diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione, non solo in presenza di conflitto armato ma anche in altri contesti gravemente degradati.
- Il concetto di "nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale" rappresenta la soglia minima al di sotto della quale non è garantito il diritto alla vita in senso pieno e dignitoso.
- La valutazione della vulnerabilità non può essere limitata alla violenza bellica: devono essere considerati anche degrado sociale, disastro ambientale, cambiamento climatico e sfruttamento insostenibile delle risorse naturali, se in concreto idonei a mettere a rischio la sopravvivenza del singolo e dei suoi familiari.
- Quando il giudice di merito accerti l'esistenza di un disastro ambientale o di un grave dissesto territoriale, deve esaminare specificamente se tale situazione incida sul diritto individuale a un'esistenza dignitosa e al godimento delle risorse essenziali, senza ridurre il scrutinio alla sola nozione di conflitto armato.
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