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Cassazione Civile, Ordinanza n. 5662/2021 del 02/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

L’impresa appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 9.812,34, dovuti per prestazioni di manutenzione degli impianti fognari di proprietà dell’ente pubblico. L’ente aveva proposto opposizione, respinta in primo grado; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 2142/2015 depositata il 12 maggio 2015, aveva dichiarato inammissibili alcuni motivi e rigettato gli altri, confermando la decisione. Con il primo motivo di ricorso per cassazione l’ente ha invocato la forma scritta ad substantiam e la nullità, contestando che il contratto e il foglio patti e condizioni potessero fondare la proroga, nonché sostenendo che il dirigente tecnico firmatario non avesse la capacità di rappresentare l’ente e che la proroga tacita fosse vietata. Con il secondo motivo ha dedotto violazione delle regole sull’onere della prova e dell’eccezione d’inadempimento, contestando che il collaudo e il certificato di esecuzione fossero adempimenti di competenza dell’ente; ha inoltre lamentato l’omesso esame della mancata redazione del conto finale, che avrebbe reso il credito non esigibile per mancato avveramento di una condizione sospensiva. Con il terzo motivo ha sostenuto che l’assenza del DURC impedisse il pagamento, qualificandone la produzione come condizione sospensiva del credito e contestando la declaratoria di novità della relativa questione in appello. Con il quarto motivo ha denunciato l’omesso esame di un giudicato esterno, richiamando una precedente sentenza del Tribunale di Benevento relativa, secondo il ricorrente, a controversia analoga tra le stesse parti. Con il quinto motivo ha sostenuto che anche le attività di disotturazione producessero rifiuti e che l’impresa non avesse provato la gestione e lo smaltimento conformi alla normativa ambientale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava specificamente con la motivazione d’appello: il contratto scritto rinviava espressamente al foglio patti e condizioni e il ricorrente non aveva confutato tale ragione; sono state inoltre ritenute nuove o non adeguatamente localizzate le deduzioni sulla capacità rappresentativa del dirigente. Sul secondo motivo, la censura relativa al collaudo è stata ritenuta infondata, poiché direzione dei lavori e rilascio del collaudo o del certificato erano, per previsione contrattuale, di competenza dell’ente committente; la doglianza sul conto finale è stata dichiarata inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza. Il terzo motivo è stato rigettato: il DURC, riferito alla regolarità contributiva del creditore al momento del pagamento e nella fase esecutiva, non incide sull’esistenza né sull’entità del credito, pur dovendo l’ente effettuare la verifica prima di pagare e provvedere, se necessario, a sanare l’irregolarità con le somme dovute. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili: il primo non indicava in modo idoneo la produzione e il contenuto della sentenza invocata quale giudicato esterno; il secondo mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, mentre il giudice di merito aveva motivatamente accertato che gli interventi contestati non avevano prodotto rifiuti da smaltire. L’ente ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1350 c.c.

    Inoltre, la Corte d’appello non ha affatto ritenuto che la forma scritta ad substantiam non fosse necessaria, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ma che il requisito fosse sussistente, nei termini sopra precisati.

    La Corte ritiene soddisfatto il requisito della forma scritta perché il contratto base era stato stipulato nelle forme prescritte e rinviava espressamente al foglio patti e condizioni allegato.

  • art. 1418 c.c.

    Inoltre, la Corte d’appello non ha affatto ritenuto che la forma scritta ad substantiam non fosse necessaria, contrariamente a quanto assume il ricorrente, ma che il requisito fosse sussistente, nei termini sopra precisati.

    La censura di nullità fondata sull’asserita mancanza della forma scritta non è accolta: la motivazione d’appello, non specificamente confutata, aveva ritenuto rispettato il requisito formale.

  • art. 2697 c.c.

    Per previsione contrattuale la direzione lavori era rimessa alla stazione appaltante e così il rilascio del collaudo o del certificato di esecuzione dei lavori, come riconosce lo stesso ricorrente. Si tratta di adempimenti di competenza dell’IACP, sicchè è infondata la doglianza sull’onere della prova.

    Non è fondata la censura di inversione dell’onere probatorio quando il collaudo o il certificato invocati sono adempimenti contrattualmente affidati alla stazione appaltante; la loro mancata produzione non può essere imputata all’appaltatore come omissione di un adempimento di sua competenza.

  • art. 1460 c.c.

    Per previsione contrattuale la direzione lavori era rimessa alla stazione appaltante e così il rilascio del collaudo o del certificato di esecuzione dei lavori, come riconosce lo stesso ricorrente. Si tratta di adempimenti di competenza dell’IACP, sicchè è infondata la doglianza sull’onere della prova.

    La doglianza relativa all’eccezione d’inadempimento non è accolta sul presupposto del mancato collaudo, poiché il relativo adempimento era affidato contrattualmente alla stazione appaltante.

  • art. 2 D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 266

    Il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, art. 2, convertito con L. 22 novembre 2002, n. 266, applicabile ratione temporis poichè il contratto è stato stipulato il 31-10-2002, è una certificazione che, attestando la regolarità contributiva del creditore, temporalmente fissata proprio al momento del pagamento e nella fase esecutiva, non incide sull’esistenza o l’entità del credito (Cass. Sez. U. n. 4092/2017).

    Il DURC attesta la regolarità contributiva del creditore al momento del pagamento, nella fase esecutiva, ma la sua mancanza non incide sull’esistenza o sull’entità del credito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314/2020).

    Il comma 1-bis individua il contributo unificato di riferimento per determinare l’ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1-quater.

Massime di principio

  • Quando il contratto scritto stipulato dalla pubblica amministrazione rinvia espressamente a un allegato per la disciplina delle modalità di esecuzione, contabilizzazione e pagamento, e la parte se ne avvale nelle proprie difese, la censura che ne contesti la funzione regolatrice deve confrontarsi specificamente con tali elementi; la mera riproposizione della tesi difensiva non supera la motivazione che ha ritenuto soddisfatta la forma scritta.
  • Gli adempimenti di direzione dei lavori e di rilascio del collaudo o del certificato di esecuzione, se posti dal contratto a carico della stazione appaltante, sono di competenza di quest’ultima; non è fondata la censura che imputi all’appaltatore l’assenza di tali atti o denunci, su questa base, un’inversione dell’onere della prova.
  • Il DURC attesta la regolarità contributiva del creditore al momento del pagamento e nella fase esecutiva del contratto pubblico; la sua mancanza non incide sull’esistenza o sull’entità del credito, ferma la verifica che l’ente deve compiere prima del pagamento e l’eventuale regolarizzazione con le somme spettanti al creditore.
  • Non è ammissibile in cassazione una censura che, pur denunciando violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito con motivazione adeguata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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