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Cassazione Civile, Ordinanza n. 3442/2021 del 11/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Agenzia delle entrate aveva disconosciuto, per l’annualità d’imposta 2003, la deducibilità di costi per noli relativi a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, recuperando maggiori Irap e Irpeg, oltre sanzioni e interessi. La società impugnò l’avviso; la Commissione tributaria provinciale dichiarò il ricorso inammissibile perché tardivo. In appello la Commissione tributaria regionale riformò integralmente la decisione e annullò l’atto, ritenendo tempestivo il ricorso e sufficiente la documentazione prodotta in giudizio a dimostrare l’effettività delle operazioni e la convenienza economica delle tariffe. L’Agenzia delle entrate propose ricorso per cassazione con sei motivi. Con i primi tre, denunciando violazione del D.Lgs. n. 546/1992, art. 57, del D.P.R. n. 600/1973, art. 32, commi 3 e 4, e del D.P.R. n. 633/1972, art. 52, comma 5, nonché omesso esame di un fatto decisivo, contestò che la CTR non avesse considerato l’inutilizzabilità dei documenti prodotti per la prima volta in giudizio, benché richiesti dall’Ufficio mediante questionario e non esibiti in sede amministrativa. I restanti motivi censuravano il giudizio della CTR sull’effettività delle operazioni, fondato sulla documentazione contestata.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi. Ha stabilito che la documentazione specificamente richiesta dall’Amministrazione finanziaria e non esibita dal contribuente in sede amministrativa è inutilizzabile nel giudizio tributario, salvo che, producendo i documenti con il ricorso, il contribuente dichiari di non avere potuto adempiere per cause a lui non imputabili. La preclusione è rilevabile anche d’ufficio e non richiede un’apposita eccezione dell’Amministrazione. Ha quindi ritenuto erronea la decisione della CTR, che aveva valutato documenti richiesti e non esibiti senza applicare tale regola. I restanti motivi sono rimasti assorbiti, poiché riguardavano il merito della valutazione basata su quella documentazione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, perché riesamini la controversia distinguendo i documenti richiesti dall’Ufficio da quelli diversi eventualmente prodotti in giudizio e quindi ammissibili. Al giudice di rinvio è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 4

    Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 41, commina espressamente la sanzione della inutilizzabilità della documentazione non esibita all’Amministrazione che ne aveva fatto esplicita richiesta, salvo che il contribuente, all’atto di produrre la documentazione unitamente al ricorso, non dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta dell’Ufficio per cause a lui non imputabili; solo ricorrendo tale condizione è possibile derogare al principio della inutilizzabilità della documentazione specificamente richiesta e non esibita dal contribuente in sede amministrativa.

    La documentazione specificamente richiesta dall’Amministrazione e non esibita in sede amministrativa è inutilizzabile nel giudizio, salvo che il contribuente, producendola con il ricorso, dichiari di non avere potuto adempiere per cause non imputabili.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Contrariamente a quanto sostenuto dalla società controricorrente, l’eccezione di inutilizzabilità processuale della documentazione non doveva essere necessariamente formulata dalla Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado, trattandosi di preclusione processuale rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice.

    L’inutilizzabilità processuale dei documenti richiesti e non esibiti all’Amministrazione costituisce una preclusione rilevabile d’ufficio, che non richiede una specifica eccezione dell’Amministrazione nel giudizio di primo grado.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 52, comma 5

    La Corte fonda la regola applicata sulla sanzione di inutilizzabilità prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 41, e non enuncia nel testo un’interpretazione autonoma dell’art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972.

    La norma è indicata tra quelle invocate con i motivi di ricorso, ma la Corte non ne formula né applica autonomamente un’interpretazione nel ragionamento decisorio.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    con i primi tre motivi di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 3 e 4 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo.

    La disposizione è richiamata per inquadrare i vizi dedotti in cassazione; la Corte accoglie i primi tre motivi per la violazione della regola sull’inutilizzabilità documentale e non sviluppa una distinta interpretazione dei singoli numeri dell’art. 360.

  • art. 375 c.p.c., comma 2

    Il ricorso è stato fissato, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., in camera di consiglio in prossimità della quale il P.G. ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri.

    La norma è citata per la trattazione camerale del ricorso; la decisione non enuncia un principio interpretativo relativo a tale disposizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato fissato, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., in camera di consiglio in prossimità della quale il P.G. ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri.

    La norma è citata per la trattazione camerale del ricorso; la decisione non enuncia un principio interpretativo relativo a tale disposizione.

Massime di principio

  • I documenti specificamente richiesti dall’Amministrazione finanziaria e non esibiti dal contribuente in sede amministrativa non possono essere utilizzati nel successivo giudizio tributario, salvo che il contribuente, producendoli con il ricorso, dichiari di non avere potuto adempiere alla richiesta per cause a lui non imputabili.
  • La preclusione all’utilizzo in giudizio della documentazione richiesta e non esibita all’Amministrazione finanziaria è rilevabile d’ufficio dal giudice e non necessita di un’eccezione della parte pubblica.
  • Nel riesame della controversia occorre distinguere i documenti specificamente richiesti dall’Amministrazione e non esibiti in sede amministrativa dagli altri documenti prodotti in giudizio, la cui ammissibilità va valutata autonomamente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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