Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 5259/2021 del 25/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assicurazione)

La controversia

Una paziente, sottoposta presso una struttura ospedaliera a un’esplorazione endoscopica del colon con biopsia, riportò una perforazione intestinale causata per imperizia del medico. Fu quindi sottoposta presso un altro ospedale a un intervento che comportò l’asportazione della milza e di parte dell’intestino crasso, seguito da ileorettostomia, con postumi permanenti. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 946/2014, condannò in solido la struttura e la sua assicuratrice a risarcire il danno biologico, liquidato in € 112.737 oltre accessori. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 6620 depositata il 19 ottobre 2018, rigettò l’appello principale dell’assicuratrice e accolse l’appello incidentale della struttura, confermando la nullità della clausola claims made della polizza, sebbene con motivazione diversa da quella del primo giudice: difetto di causa e contrarietà a norme imperative. L’assicuratrice propose cinque motivi. Con il primo dedusse che l’estensione della domanda risarcitoria della paziente nei suoi confronti, quale terza chiamata in garanzia impropria, era tardiva perché formulata con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, e non alla prima udienza. Con il secondo denunciò omessa pronuncia sull’eccezione, proposta in primo grado e riproposta in appello, secondo cui la paziente non era titolare del diritto di agire direttamente contro l’assicuratore della struttura. Con il terzo dedusse, in subordine, la violazione delle norme sulla legittimazione e sui rapporti contrattuali, sostenendo che, prima della L. n. 24/2017, la legge non attribuiva al danneggiato un’azione diretta contro l’assicuratore della responsabilità sanitaria. Con il quarto contestò la nullità della clausola claims made per difetto di causa e contrarietà a norme imperative. Con il quinto censurò l’applicazione automatica del modello loss occurrence dell’art. 1917 c.c. dopo l’espunzione della clausola, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto ricostruire e integrare l’assetto negoziale voluto dalle parti.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo: la Corte d’appello aveva omesso di pronunciarsi sulla questione di merito relativa alla titolarità della pretesa della paziente contro l’assicuratore, questione che non poteva considerarsi implicitamente decisa dall’esame della distinta eccezione processuale sulla tempestività dell’estensione della domanda. Decidendo direttamente nel merito, la Cassazione ha stabilito che paziente e struttura sanitaria sono parti di un rapporto contrattuale di spedalità, mentre struttura e assicuratore sono parti di un distinto rapporto assicurativo. In assenza di una specifica previsione di legge, il danneggiato non può agire direttamente contro l’assicuratore della responsabilità civile del responsabile, né la chiamata in garanzia effettuata dall’assicurato rende l’assicuratore destinatario dell’azione contrattuale del danneggiato. La domanda della paziente contro l’assicuratrice è stata pertanto rigettata. Il primo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il quarto motivo, sulla nullità della clausola claims made, è stato dichiarato inammissibile perché le censure contestavano valutazioni di fatto e non sviluppavano adeguatamente la denunciata violazione di legge. Il quinto motivo è stato accolto: una volta ritenuta non operativa o invalida la specifica clausola claims made, il giudice non poteva sostituirla automaticamente con il modello loss occurrence dell’art. 1917 c.c.; doveva invece ricostruire la volontà negoziale e adeguare le condizioni contrattuali, considerando il complessivo regolamento, per preservare il programma assicurativo effettivamente voluto dalle parti. La sentenza è stata quindi cassata sui motivi accolti. La controversia tra paziente e assicuratrice è stata decisa nel merito con il rigetto della domanda e integrale compensazione delle spese di tutti i gradi. La controversia sul rapporto assicurativo tra struttura e assicuratrice è stata rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Osserva il Collegio che l’omessa pronuncia avverso specifiche eccezioni fatte valere dalla parte, integrando una violazione dell’art. 112 c.p.c., costituisce una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, nè tanto meno come vizio della motivazione.

    L’omessa decisione su una specifica eccezione integra violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e va denunciata in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c.; non ricorre, tuttavia, se la questione risulta implicitamente considerata, ipotesi che nel caso concreto non sussisteva.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il rilevato vizio di omessa pronuncia, tuttavia, secondo un consolidato principio di diritto, non determina per ciò stesso la cassazione della sentenza impugnata e la conseguente rimessione della causa al giudice di rinvio affinchè pronunci sulla questione pretermessa, allorquando la Corte, non occorrendo procedere a verifiche in fatto – essendo stata dedotta con il motivo di gravame una questione di mero diritto -, è posta in condizione di esaminare direttamente la questione pretermessa e di pronunciare su di essa nel merito.

    Quando la questione omessa è di mero diritto e non richiede accertamenti di fatto, la Cassazione può deciderla direttamente nel merito, senza rinviare per la sola omissione di pronuncia.

  • art. 1372 c.c.

    Del tutto autonomi e distinti sono, infatti, i rapporti contrattuali instaurati, rispettivamente, dal paziente-danneggiato con la struttura ospedaliera, e da quest’ultima con il proprio assicuratore della responsabilità civile: ne segue che l’esperimento delle azioni derivanti da ciascun contratto non possono che dirigersi nei confronti della sola parte contraente destinataria delle obbligazioni scaturenti da quel medesimo contratto, e dunque non possono essere dirette nei confronti di soggetti terzi rispetto ai quali quel contratto non ha forza di legge ex art. 1372 c.c..

    Il contratto vincola le proprie parti: il danneggiato che agisce in base al contratto di spedalità non può dirigere quella domanda contro l’assicuratore, terzo rispetto a tale contratto, poiché il rapporto assicurativo è autonomo e intercorre tra struttura e assicuratore.

  • art. 1917, comma 1, c.c.

    La Corte d’appello, dopo aver dichiarato nulla la clausola “claims made”, ha poi automaticamente applicato al contratto assicurativo il regime della “boss occurence” di cui all’art. 1917 c.c., comma 1, essendosi illegittimamente astenuta dall’integrare, come affermano le Sezioni Unite n. 22437 del 2018, lo statuto negoziale secondo il meccanismo previsto dall’art. 1419 c.c., ossia avendo omesso di riportare ad equilibrio ciò che le parti contraenti avevano effettivamente voluto e che non poteva certo essere ricondotto alla realizzazione di un differente programma.

    La disciplina legale loss occurrence non può essere applicata automaticamente in sostituzione della clausola claims made espunta: occorre ricostruire e integrare il regolamento negoziale secondo la volontà effettiva delle parti.

  • art. 1419 c.c.

    Il Giudice territoriale avrebbe, infatti, dovuto indagare tra i differenti modelli di clausola “claims made” rinvenibili nell’ordinamento, ed individuare quello ritenuto maggiormente compatibile alla realizzazione di un equilibrato assetto degli interessi dei contraenti, così riadeguando le condizioni di polizza in funzione della causa concreta, tenendo conto anche di tutti gli altri elementi (ulteriori clausole delle CGC; criterio di calcolo dell’importo del premio; durata di efficacia del contratto; sinistrosità pregressa, ulteriori coperture assicurative, ecc.), a condizioni operative compatibili con gli interessi perseguiti al momento della stipula dai soggetti contraenti.

    Se una clausola claims made è ritenuta incompatibile con la causa concreta, il giudice deve ricostruire l’assetto contrattuale e individuare una soluzione coerente con il programma negoziale e con l’insieme delle condizioni di polizza, senza sostituire alle parti un diverso schema assicurativo.

  • art. 1322, comma 1, c.c.

    Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.

    La clausola claims made è una deroga convenzionale consentita al modello dell’art. 1917 c.c.; non è sottoposta al giudizio di meritevolezza del secondo comma dell’art. 1322 c.c., ma alla verifica di conformità ai limiti dell’ordinamento e di coerenza con la causa concreta.

  • art. 1932 c.c.

    Il modello di assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, quale deroga convenzionale all’art. 1917 c.c., comma 1, consentita dall’art. 1932 c.c., è riconducibile al tipo dell’assicurazione contro i danni e, pertanto, non è soggetto al controllo di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c., comma 2, ma alla verifica, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 1, della rispondenza della conformazione del tipo, operata attraverso l’adozione delle suddette clausole, ai limiti imposti dalla legge, da intendersi come l’ordinamento giuridico nella sua complessità, comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale.

    La norma consente la deroga convenzionale al modello temporale previsto dall’art. 1917, comma 1, c.c., sulla quale può fondarsi l’assicurazione claims made.

  • artt. 1366 e 1375 c.c.

    Il giudizio di “tenuta” della clausola “claims made”, dovrà piuttosto estendersi al controllo delle complessive clausole del contratto assicurativo ed al risultato operativo finale che, dalla interpretazione sistematica delle stesse e dalla esecuzione in concreto attuata dai contraenti, viene ad emersione, risultato che dovrà essere, pertanto, valutato alla stregua del parametro fornito dalla effettiva funzionalità del modello – così in concreto individuato – a regolare gli interessi per la cura dei quali le parti hanno inteso definire il programma negoziale, venendo a tal fine in rilievo, come elemento unificante della verifica, la applicazione della clausola generale di buona fede (artt. 1366,1375 c.c.).

    La valutazione della clausola claims made deve considerare sistematicamente l’intero contratto e il suo funzionamento concreto; la buona fede costituisce il parametro per verificare che il modello regoli effettivamente gli interessi perseguiti dalle parti.

Massime di principio

  • In assenza di una disposizione di legge che attribuisca un’azione diretta, il danneggiato non può agire contro l’assicuratore della responsabilità civile del danneggiante: la sua azione contrattuale è diretta contro la parte del contratto da cui trae origine la pretesa, mentre il rapporto assicurativo intercorre autonomamente tra assicurato e assicuratore. La chiamata in garanzia non confonde i due rapporti né attribuisce al danneggiato la titolarità della pretesa indennitaria dell’assicurato.
  • La titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio è elemento costitutivo della domanda e attiene al merito; la sua carenza è rilevabile d’ufficio se risulta dagli atti. Essa va distinta dalla legittimazione ad causam, che si valuta sulla base della prospettazione della domanda.
  • L’omessa pronuncia su una specifica eccezione non è implicitamente esclusa dalla decisione di una diversa questione processuale che non presupponga logicamente la soluzione della prima; se la questione pretermessa è di mero diritto e non richiede accertamenti di fatto, la Cassazione può deciderla direttamente nel merito.
  • La clausola claims made nell’assicurazione della responsabilità civile è una delimitazione convenzionale del rischio, consentita in deroga al modello temporale dell’art. 1917, comma 1, c.c.; la sua validità va valutata rispetto alla causa concreta e ai limiti dell’ordinamento, non mediante il giudizio di meritevolezza dell’art. 1322, comma 2, c.c.
  • La verifica della causa concreta di una clausola claims made deve considerare l’assetto complessivo del contratto e il risultato della sua attuazione, inclusi gli effetti delle altre condizioni e l’effettiva funzionalità della copertura rispetto agli interessi contrattuali; la buona fede è parametro di tale verifica.
  • Quando una clausola claims made è ritenuta incompatibile con la causa concreta del contratto, il giudice non può sostituire automaticamente il modello con quello loss occurrence dell’art. 1917 c.c. Deve ricostruire e integrare il regolamento negoziale, individuando una disciplina coerente con la volontà delle parti e con l’equilibrato assetto dei loro interessi.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.