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Cassazione Civile, Ordinanza n. 3835/2021 del 15/02/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (genitore onerato)

La controversia

Dopo il divorzio, una madre aveva chiesto all’ex coniuge il rimborso di Euro 7.978,57, pari alla quota del 50% delle spese mediche e scolastiche sostenute per la figlia negli anni indicati nel testo come omissis. La sentenza di divorzio n. 197 del 2002 aveva posto a carico del padre un assegno mensile di Euro 750 per il mantenimento della figlia e il rimborso della metà delle spese mediche straordinarie e delle spese scolastiche, subordinatamente, per queste ultime, alla frequenza di una scuola pubblica. Il Tribunale di Prato, con sentenza n. 200 del 17-19 febbraio 2014, aveva rigettato la domanda per difetto di interesse ad agire, ritenendo che la sentenza di divorzio costituisse già titolo esecutivo; la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 93/2016 depositata il 22 gennaio 2016, aveva respinto l’appello, qualificando le spese come ordinarie e comprese nell’assegno periodico. La ricorrente deduceva sei motivi: (1) violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo, perché la Corte d’appello avrebbe deciso sul difetto del diritto anziché sul difetto d’interesse; (2) violazione del giudicato formatosi sulla sentenza di divorzio, che qualificava come straordinarie le spese mediche e prevedeva il rimborso delle scolastiche; (3) violazione dell’art. 474 c.p.c., sostenendo che il titolo non contenesse una condanna certa, liquida ed esigibile e che fosse necessario un nuovo accertamento; (4) violazione delle norme costituzionali e codicistiche sul mantenimento dei figli, per avere ricompreso le spese mediche e scolastiche nell’assegno periodico; (5) nullità per motivazione carente o contraddittoria sulla qualificazione delle spese; (6) omesso esame del fatto che la rilevanza delle spese non consentiva di ritenerle coperte dall’assegno mensile. La ricorrente riferiva inoltre che l’ufficiale giudiziario aveva rifiutato di procedere al pignoramento perché il titolo non indicava un importo certo, liquido ed esigibile.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso, correggendo però la motivazione della Corte d’appello ai sensi dell’art. 384, quarto comma, c.p.c. Ha chiarito che le spese mediche e scolastiche che, pur variabili nell’importo e nel momento, si ripresentano secondo intervalli ordinari e prevedibili non sono comprese nell’assegno periodico: costituiscono una componente ulteriore del mantenimento, di natura condivisa. Se il provvedimento già prevede il contributo del genitore, il genitore anticipatario può chiederne il rimborso mediante precetto, elencando le spese e allegandone la documentazione al titolo, senza promuovere un nuovo giudizio di cognizione; il relativo importo può essere determinato in sede esecutiva con operazioni meramente aritmetiche. Solo le spese eccezionali, imprevedibili e imponderabili, estranee all’ordinario regime di vita del figlio, richiedono un autonomo accertamento e un nuovo titolo. Nella fattispecie, l’esistenza della previsione di rimborso nella sentenza di divorzio comportava che la ricorrente non avesse interesse a chiedere un distinto titolo giudiziale, pur sussistendo il suo diritto al rimborso: la pretesa andava fatta valere in via esecutiva sul titolo già ottenuto. La motivazione d’appello era dunque errata nella parte in cui aveva ritenuto le spese comprese nell’assegno, ma il dispositivo di rigetto è stato confermato. La Corte ha compensato integralmente le spese di lite e ha dato atto dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    La regola secondo la quale il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione ed oggetto, contiene l’ulteriore affermazione, elevata anch’essa a regula iuris, che tanto è destinato a valere semprechè il comando giudiziale sia idoneamente delimitato e quantificato in relazione all’esigenza di certezza e liquidità del diritto che, ex art. 474 c.p.c., ne costituisce l’oggetto o, comunque, lo possa essere in forza di elementi idoneamente indicati nel titolo stesso ed all’esito di operazioni meramente aritmetiche.

    Un titolo esecutivo può fondare l’esecuzione anche per spese non quantificate al momento della sua formazione, se il comando e gli elementi indicati nel titolo consentono di determinare il credito con una mera operazione aritmetica. Se invece occorre un accertamento giudiziale specifico, serve un autonomo titolo.

  • art. 337-ter, comma 4, n. 4, c.c.

    La ratio che sostiene la non ricomprensione delle stesse nell’ammontare dell’assegno fisso in via forfettaria posto a carico di uno de genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità ed adeguatezza del mantenimento sancito dall’art. 337-ter c.c., comma 4, n. 4 ed il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”.

    Le spese straordinarie in senso proprio non devono essere assorbite forfettariamente nell’assegno periodico quando ciò contrasterebbe con proporzionalità e adeguatezza del mantenimento e rischierebbe di privare il figlio di cure o apporti indispensabili.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    Ferma la decisione di rigetto, la Corte di appello erra pertanto là dove motiva siffatta pronuncia sul rilievo della ricomprensione delle spese precettate dall’appellante, qui ricorrente, in quelle ordinarie che intende, come tali, coperte dalla misura fissa dell’assegno mensile.

    La Cassazione può correggere la motivazione della sentenza impugnata senza cassarne il dispositivo, quando la decisione di rigetto è corretta nell’esito ma poggia su una motivazione giuridicamente erronea.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    La disposizione individua l’importo di riferimento per il contributo aggiuntivo: quello dovuto per il ricorso, ove dovuto.

Massime di principio

  • Le spese mediche e scolastiche dei figli che, pur non incluse nell’assegno periodico e pur variabili nel quantum e nel momento, si ripresentano secondo intervalli ordinari e prevedibili sono spese straordinarie routinarie: si aggiungono all’assegno come componente ulteriore del mantenimento e non richiedono un autonomo giudizio di cognizione, se il titolo già prevede il contributo del genitore.
  • Per le spese straordinarie routinarie, il genitore che le ha anticipate può procedere sulla base del titolo originario, indicando gli esborsi nel precetto e allegando la relativa documentazione in sede esecutiva, quando l’importo sia ricavabile dagli elementi del titolo e dalla documentazione mediante una mera operazione aritmetica.
  • Le spese che, per rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita del figlio non sono azionabili sulla sola base del titolo originario di mantenimento: occorrono un accertamento giudiziale specifico e un nuovo titolo.
  • Quando il creditore dispone già di un titolo idoneo a far valere il credito per la medesima ragione e oggetto, manca l’interesse a promuovere una nuova azione di cognizione per ottenere un ulteriore titolo; ciò non comporta, se il diritto sostanziale sussiste, il venir meno del diritto al rimborso, che va fatto valere in via esecutiva.

Come è indicizzato

MaterieAssegno di mantenimento e divorzileImpugnazioniProve
RamiFamigliaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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