Cassazione Civile, Ordinanza n. 5858/2021 del 03/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall’impugnazione, da parte di una società, di un avviso di liquidazione dell’imposta di registro calcolata su un provvedimento giudiziario. La Commissione tributaria provinciale di Agrigento aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 580/2019 depositata il 30 gennaio 2019, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo applicabile l’esenzione prevista dall’art. 46 della L. n. 374/1991 alle sentenze relative a cause di valore non superiore a 1.033 euro, indipendentemente dal grado e dall’ufficio giudiziario. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della L. n. 374/1991, come sostituito dall’art. 1, comma 308, della L. n. 311/2004, e degli artt. 12 e 14 delle preleggi: secondo la ricorrente, l’esenzione avrebbe dovuto essere circoscritta alle cause e ai provvedimenti del giudice di pace e non estesa, in via generalizzata, alle controversie di modesto valore trattate in ogni grado e davanti a qualsiasi ufficio giudiziario. La contribuente ha inoltre eccepito l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, perché l’atto indicava chiaramente le ragioni dell’impugnazione e la questione era di puro diritto, senza necessità di esaminare atti del giudizio di merito. Ha poi rigettato l’unico motivo: l’esenzione riguarda tutte le sentenze adottate nelle procedure relative a cause di valore non superiore a 1.033 euro, senza limitazioni al primo grado o al giudice di pace. La Corte ha fondato la conclusione sul dato letterale omnicomprensivo della norma e sulla sua ratio, diretta ad alleviare il costo del servizio di giustizia per le controversie di minimo valore; non occorre, per pervenire a tale risultato, ricorrere all’analogia o all’interpretazione estensiva. È stata confermata la decisione della CTR. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 800 euro per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, L. 21 novembre 1991, n. 374
La sedes materiae non costituisce un dato risolutivo, attesa la lettera omnicomprensiva della previsione normativa che risulta coinvolgere l’intero sviluppo del procedimento che in primo grado è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale, sulla base dell’unica condizione oggettiva che si tratti di “cause…il cui valore non ecceda la somma di Euro 1.033,00”.
L’esenzione dall’imposta di registro per le cause di valore non superiore a 1.033 euro si applica a tutte le sentenze relative a tali procedimenti, anche se pronunciate in gradi successivi e da uffici giudiziari diversi dal giudice di pace.
art. 1, comma 308, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito.
La disposizione che ha sostituito l’art. 46 va letta nel senso di estendere l’esenzione a tutte le sentenze relative a procedure giudiziarie sotto la soglia di valore, senza distinzione di grado o di ufficio giudiziario.
art. 37, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito.
La disciplina generale dell’imposta di registro sulle sentenze è derogata dall’esenzione prevista per le controversie di valore non superiore a 1.033 euro, applicabile in ogni grado e presso qualsiasi ufficio giudiziario.
artt. 12 e 14 preleggi
La sedes materiae non costituisce un dato risolutivo, attesa la lettera omnicomprensiva della previsione normativa che risulta coinvolgere l’intero sviluppo del procedimento che in primo grado è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale, sulla base dell’unica condizione oggettiva che si tratti di “cause…il cui valore non ecceda la somma di Euro 1.033,00”.
La portata dell’esenzione si ricava dal tenore letterale e dalla ratio della norma, senza necessità di applicarne analogicamente o estensivamente la previsione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando una violazione e falsa applicazione della L. n. 374 del 1991, art. 46, come sostituito dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 308, e degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che tale disposizione agevolativa dovesse trovare applicazione generalizzata per tutte le cause di modesto valore inferiore ad Euro 1.033,00 indipendentemente dal grado di giudizio e dall’Ufficio giudiziario.
La norma individua il motivo di ricorso per cassazione relativo alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura così formulata è stata esaminata e ritenuta infondata.
Massime di principio
- L’esenzione dall’imposta di registro prevista per le cause di valore non superiore a 1.033 euro si applica alle sentenze pronunciate in ogni grado del procedimento e da qualsiasi ufficio giudiziario, non essendo limitata alle decisioni del giudice di pace.
- La portata dell’esenzione va determinata considerando il dato letterale omnicomprensivo e la finalità di ridurre il carico fiscale delle controversie di minimo valore; la sede della disposizione non è, da sola, decisiva per restringerne l’ambito.
- Quando la questione devoluta in cassazione è esclusivamente di diritto e il ricorso indica chiaramente le ragioni della richiesta di cassazione, la sua valutazione non richiede necessariamente l’esame degli atti del giudizio di merito.
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