Cassazione Civile, Ordinanza n. 5857/2021 del 03/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva dall’avviso di liquidazione con cui era stata richiesta alla società l’imposta di registro su un provvedimento giudiziario. La CTP di Agrigento aveva accolto il ricorso della società e la CTR della Sicilia, con sentenza n. 582/2019 depositata il 30 gennaio 2019, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate. La CTR aveva ritenuto applicabile l’esenzione prevista dall’art. 46, comma 1, della L. n. 374/1991 alle controversie di valore non superiore a 1.033 euro anche indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 46, come sostituito dall’art. 1, comma 308, della L. n. 311/2004, e degli artt. 12 e 14 preleggi: sosteneva che l’esenzione non potesse estendersi in via generalizzata alle cause di modesto valore trattate in gradi successivi o davanti a uffici giudiziari diversi dal giudice di pace. La società ha resistito con controricorso e ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso, perché l’impugnazione indicava chiaramente le ragioni della richiesta di cassazione e la questione, di puro diritto, non richiedeva l’esame degli atti del giudizio di merito. Ha quindi rigettato l’unico motivo: l’esenzione dell’art. 46 della L. n. 374/1991 riguarda le sentenze relative a cause di valore non superiore a 1.033 euro anche nei gradi successivi al primo e indipendentemente dall’ufficio giudiziario, in ragione del dato letterale omnicomprensivo e della finalità di ridurre il costo del servizio di giustizia per le controversie di valore minimo. L’esenzione opera in deroga all’art. 37 del D.P.R. n. 131/1986 e non richiede un’interpretazione analogica o estensiva. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 800 euro per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 46, comma 1, L. 21 novembre 1991, n. 374
In tema di imposta di registro, l’esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista della L. 21 novembre 1991, n. 374, art. 46, per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ad Euro 1.033,00 e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si applica a tutte le sentenze adottate in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, rispondendo tale soluzione alla lettera nella norma, che non limita la sua portata alle sole sentenze emesse dal giudice di pace, nonchè alla sua “ratio”, intesa a ridurre il costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto.
L’esenzione dall’imposta di registro per le cause di valore non superiore a 1.033 euro si applica alle sentenze adottate in tali procedimenti in ogni grado e indipendentemente dall’ufficio giudiziario adito; la norma non è limitata alle sentenze del giudice di pace.
art. 1, comma 308, L. n. 311/2004
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando una violazione e falsa applicazione della L. n. 374 del 1991, art. 46, come sostituito dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 308, e degli artt. 12 e 14 preleggi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che tale disposizione agevolativa dovesse trovare applicazione generalizzata per tutte le cause di modesto valore inferiore ad Euro 1.033,00 indipendentemente dal grado di giudizio e dall’Ufficio giudiziario.
La disposizione, che ha sostituito l’art. 46 della L. n. 374/1991, è applicata dalla Corte nel senso che l’esenzione riguarda le cause di valore non superiore a 1.033 euro senza limitazioni relative al grado o all’ufficio giudiziario.
artt. 12 e 14 preleggi
La sedes materiae non costituisce un dato risolutivo, attesa la lettera omnicomprensiva della previsione normativa che risulta coinvolgere l’intero sviluppo del procedimento che in primo grado è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale, sulla base dell’unica condizione oggettiva che si tratti di “cause….il cui valore non ecceda la somma di Euro 1.033,00”.
L’interpretazione della disposizione deve considerare il suo tenore letterale e la sua ratio, nonché gli argomenti sistematici; la collocazione della norma nella legge istitutiva del giudice di pace non basta a circoscriverne l’applicazione alle sole sentenze di quell’ufficio.
Rispetto a tale finalità risulta coerente solo la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga al disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, che escluda dal pagamento della tassa di registro tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore inferiore ad Euro 1.033,00, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito.
L’esenzione prevista dall’art. 46 della L. n. 374/1991 opera in deroga alla regola generale dell’art. 37 e comprende tutte le sentenze rese in procedimenti di valore inferiore a 1.033 euro, qualunque sia il grado e l’ufficio giudiziario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La questione dedotta, peraltro, è di mero diritto e dunque per valutare la fondatezza del ricorso non v’è alcuna necessità di accedere ad elementi o atti del pregresso giudizio di merito.
La censura di violazione o falsa applicazione di legge può essere valutata sulla base della questione giuridica dedotta quando la sua soluzione non richieda l’esame di elementi o atti del giudizio di merito.
Massime di principio
- L’esenzione dall’imposta di registro prevista per le cause di valore non superiore a 1.033 euro si applica alle sentenze rese in tali procedimenti in ogni grado di giudizio e indipendentemente dall’ufficio giudiziario adito.
- La collocazione della disposizione nella legge istitutiva del giudice di pace non ne limita l’ambito alle sole sentenze di quel giudice: rilevano il tenore letterale omnicomprensivo, la ratio di riduzione dei costi delle controversie di modesto valore e la coerenza sistematica dell’esenzione.
- L’esenzione costituisce una deroga alla regola generale dell’art. 37 del D.P.R. n. 131/1986 e si applica senza necessità di ricorrere all’analogia o all’interpretazione estensiva.
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