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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17794/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (privati)

La controversia

La lite nasce da un precetto di rilascio notificato per l'esecuzione di un provvedimento giudiziale che aveva disposto il rilascio di un immobile. I coniugi destinatari del precetto proposero opposizione all'esecuzione e anche domanda di usucapione; la figlia intervenne/autonomamente propose opposizione sostenendo di essere proprietaria del bene in forza di un atto pubblico di acquisto e deducendo che il bene oggetto del titolo esecutivo coincideva con quello da lei acquistato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il bene oggetto dell'esecuzione e quello acquistato dalla figlia fossero lo stesso immobile, nella forma di due metà indivise; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 116 c.p.c., per non avere la Corte d'appello attribuito efficacia di prova legale all'atto notarile di acquisto; 3) nullità del procedimento per violazione del litisconsorzio necessario nel giudizio in cui si era formato il titolo esecutivo, poiché la figlia non vi era stata evocata.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso dei coniugi, rilevando che nei loro confronti si era formato giudicato interno sulle statuizioni di rigetto dell'opposizione e di inammissibilità della domanda di usucapione, non impugnate in appello, con conseguente difetto di legittimazione a contraddire in ordine alla sola posizione della figlia. Quanto alla figlia, la Corte cassa senza rinvio sia la sentenza d'appello sia quella di primo grado, perché l'opposizione proposta ex art. 619 c.p.c. era improponibile: il terzo che lamenti che il titolo esecutivo, formato "inter alios", leda direttamente il proprio diritto dominicale incompatibile con quello posto a base dell'esecuzione non deve proporre opposizione di terzo all'esecuzione, ma opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., volta a demolire il titolo. Le spese sono poste secondo soccombenza e, per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, liquidate in favore dello Stato; viene inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è dedotto ma non conduce all'accoglimento, perché la Corte risolve la questione in rito su giudicato interno e improponibilità dell'opposizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è invocato per la violazione degli artt. 2700 c.c. e 116 c.p.c., ma non risulta decisivo ai fini della cassazione nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiamato per dedurre la nullità del procedimento per asserita violazione del litisconsorzio necessario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    consente la decisione in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nei sessanta giorni successivi.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando l'opposizione è improponibile.

  • art. 404, comma 1, c.p.c.

    è il rimedio corretto per il terzo che lamenti una lesione derivante direttamente da una sentenza resa tra altri soggetti e faccia valere un proprio diritto incompatibile con quello accertato nel titolo esecutivo.

  • art. 619 c.p.c.

    non è il rimedio esperibile quando il terzo contesti in radice il titolo esecutivo; l'opposizione di terzo all'esecuzione è dichiarata improponibile nel caso in esame.

  • art. 2700 c.c.

    invocato dai ricorrenti come fonte di efficacia di prova legale dell'atto notarile di acquisto.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per censurare la valutazione della prova documentale da parte del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    si dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 130 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la liquidazione dimidiata delle spese in favore dello Stato.

Massime di principio

  • Quando un giudizio di merito contiene statuizioni autonome non impugnate, su di esse si forma giudicato interno e la parte che non le abbia censurate in appello può risultare priva di interesse o legittimazione a contestarle in cassazione.
  • Il terzo che assuma di essere titolare di un diritto dominicale incompatibile con il diritto posto a base di un titolo esecutivo formatosi tra altri soggetti non deve utilizzare l'opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., ma l'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404, comma 1, c.p.c., diretta a rimuovere il titolo stesso.
  • La corretta qualificazione del rimedio processuale dipende dalla natura della lesione dedotta: se il pregiudizio deriva direttamente dalla sentenza che ha accertato un diritto incompatibile, la tutela va cercata contro il titolo e non solo contro l'esecuzione.
  • In presenza di opposizione proposta con un rimedio processuale improprio, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio la decisione di merito ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., poiché manca la possibilità giuridica di proseguire sul medesimo rito.
  • L'efficacia probatoria dell'atto pubblico e la deduzione di errori nella valutazione delle prove restano recessive quando la controversia è definita in rito per giudicato interno o improponibilità dell'azione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazioneOpposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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