Cassazione Civile, Ordinanza n. 14660/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Le lavoratrici avevano chiesto il riconoscimento della cd. indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2006-2010, ritenendo che il verbale sottoscritto il 31 gennaio 2013 tra l'associazione datoriale regionale e le organizzazioni sindacali regionali avesse attribuito un diritto soggettivo alla corresponsione di una somma una tantum. La Corte d'appello di Napoli aveva respinto la domanda, interpretando l'accordo nel senso che non fossero stati negoziati né importi né tempi né modalità di erogazione, e quindi escludendo l'esigibilità dell'emolumento. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 24 Cost., 1226 c.c., 12 disp. prel. c.c., 1362 ss. c.c. e 1355 c.c., censurando l'interpretazione del verbale sindacale; con il secondo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2099 c.c., sostenendo che l'accordo regionale avesse riconosciuto il carattere inderogabile dell'emolumento e che la mancata corresponsione incidesse sulla giusta retribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha richiamato precedenti della stessa Corte relativi a controversie analoghe, ritenendo corretta l'interpretazione dell'accordo regionale operata dalla Corte d'appello. Sul secondo ha ribadito che il giudizio di adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. va compiuto con riferimento al minimo costituzionale del trattamento complessivo e non in relazione a ciascuna singola voce retributiva; inoltre, nel caso concreto mancava una specifica allegazione idonea a dimostrare la violazione di tale parametro. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese sono state compensate per la novità della questione e per i contrapposti orientamenti nei gradi di merito. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
Invocato dalle ricorrenti nella censura sull'interpretazione dell'accordo; la Corte non ne ricava una violazione autonoma e reputa infondato il motivo.
Richiamato nel primo motivo; non viene valorizzato dalla Corte ai fini dell'accoglimento della censura.
Richiamato come parametro interpretativo del verbale sindacale; la Corte conferma l'interpretazione della sentenza impugnata.
Richiamati per contestare l'interpretazione del verbale sindacale; la Corte ritiene corretta l'ermeneutica seguita dai giudici di merito.
Dedotto nel primo motivo; la Corte non accoglie la prospettazione delle ricorrenti.
art. 36 Cost.
La verifica della sufficienza e adeguatezza della retribuzione va compiuta con riguardo al trattamento complessivo e al minimo costituzionale, non alle singole voci retributive.
Richiamato nel secondo motivo; non impedisce la conclusione che l'eventuale una tantum non sia esigibile in mancanza di specifica pattuizione sulle modalità di erogazione.
art. 118, comma, disp. att. c.p.c.
Utilizzato per rinviare ai precedenti conformi senza ulteriore approfondimento.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012
Norma di modifica richiamata per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando un accordo collettivo o sindacale demanda la regolazione di un emolumento a successive negoziazioni su importi, tempi e modalità, non può presumersi l'esistenza di un diritto soggettivo pienamente esigibile in assenza di una pattuizione chiara e completa.
- L'interpretazione di un verbale o accordo collettivo deve essere censurata in cassazione solo se si dimostri un effettivo vizio ermeneutico; in mancanza, la lettura del testo compiuta dal giudice di merito è insindacabile.
- La verifica della sufficienza e adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. va condotta sul trattamento economico globale, al livello del minimo costituzionale, e non attraverso il sindacato sulle singole voci retributive isolate.
- Chi deduce la violazione dell'art. 36 Cost. deve allegare in modo specifico in che misura il trattamento complessivo percepito sia inferiore al parametro costituzionale, non essendo sufficiente la mera contestazione della mancata corresponsione di una singola indennità.
- In presenza di questioni nuove o di orientamenti contrastanti nei gradi di merito, può disporsi la compensazione delle spese anche in caso di rigetto del ricorso.
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