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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37459/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società proprietaria di un'area adibita a parcheggio ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Consiglio di Stato che, riformando la decisione favorevole del TAR, aveva ritenuto legittima la delibera comunale di accertamento dell'uso pubblico dell'area, sulla base dell'esistenza di una servitù di uso pubblico emersa all'esito di verificazione. Con l'unico motivo la ricorrente ha denunciato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, invocando gli artt. 103 e 111, comma 8, Cost., l'art. 1 c.p.c. e l'art. 8 c.p.a.: secondo la sua prospettazione, il Consiglio di Stato avrebbe deciso con efficacia di giudicato su un diritto soggettivo, cioè sull'esistenza della servitù di uso pubblico, materia che sarebbe devoluta al giudice ordinario. In via ulteriore, la ricorrente ha sostenuto che la decisione avrebbe ecceduto i limiti della giurisdizione amministrativa, risolvendosi in una indebita invasione della sfera del giudice ordinario e, comunque, in un giudizio che non si sarebbe limitato a verificare la legittimità dell'atto amministrativo ma avrebbe statuito direttamente sul diritto di uso pubblico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione di giurisdizione fosse ormai coperta da giudicato implicito, perché il giudice di primo grado aveva deciso nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti non avevano contestato tale profilo nei gradi di merito. Ha inoltre affermato che la parte soccombente che abbia adito quel giudice non può poi contestarne la giurisdizione. Quanto alla doglianza formulata come violazione dei limiti interni della giurisdizione ex art. 8 c.p.a., la Corte l'ha considerata un error in procedendo non scrutinabile in sede di verifica della giurisdizione; in ogni caso, anche a volerla qualificare come eccesso di potere giurisdizionale, la censura è stata reputata inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, che si era limitata ad affermare la legittimità della delibera comunale in ragione dell'accertata servitù di uso pubblico, senza sostituirsi all'amministrazione né invadere la sfera del giudice ordinario. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 103 Cost.

    richiamato come parametro costituzionale del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo

  • art. 111, comma 8, Cost.

    richiamato come fondamento del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 1 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente nel dedurre il difetto di giurisdizione

  • art. 8 c.p.a.

    la sua violazione, come dedotta, è stata qualificata dalla Corte come questione di limiti interni della giurisdizione e non come vizio di giurisdizione in senso proprio

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • legge n. 228 del 2012

    richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Se il giudice di primo grado decide nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti non contestano tale profilo, la questione di giurisdizione resta coperta da giudicato implicito e non può essere rilevata d'ufficio nella successiva fase di impugnazione.
  • La parte che ha adito il giudice poi risultato soccombente nel merito non può successivamente contestare la giurisdizione di quel giudice.
  • La violazione dei limiti interni della giurisdizione o degli errori nel modo in cui il giudice amministrativo esercita la cognizione non coincide necessariamente con un difetto di giurisdizione e, se prospettata come tale, non è scrutinabile in sede di controllo sulla giurisdizione.
  • Non ricorre eccesso di potere giurisdizionale quando il giudice si limita a confermare la legittimità dell'atto amministrativo sulla base degli accertamenti compiuti, senza sostituirsi all'amministrazione né invadere la sfera del giudice ordinario.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura ne prescinde o la fraintende, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civileDiritti realiEsecuzioni
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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