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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03270/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un addetto al ritiro di corrispondenza e pacchi presso uffici postali e alla consegna all’ufficio postale di zona. Il lavoratore aveva impugnato tre sanzioni disciplinari conservative (tre multe) e il licenziamento intimato con lettera dell’1.8.2016, deducendo che le assenze contestate erano giustificate da un comportamento datoriale illegittimo: gli era stato assegnato un "giro di Bra" non precisato dalla società, senza indicazioni operative nonostante i solleciti, e ciò aveva reso di fatto impossibile l’esecuzione della prestazione. I giudici di merito avevano accolto le domande, annullando le sanzioni e il licenziamento, ordinando la reintegrazione e riconoscendo un’indennità di 12 mensilità, escludendo invece il risarcimento ex artt. 1175 e 2087 c.c. In Cassazione la società ha proposto quattro motivi: (1) abuso di frazionamento del credito/abuso del processo, sostenendo che le domande avrebbero dovuto essere trattate unitariamente; (2) omessa pronuncia e violazione delle norme sulla competenza territoriale, assumendo incompetente il Tribunale di Cuneo e deducendo la competenza di Napoli o, in subordine, di Asti; (3) violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e 1460 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto provata l’inesistenza del "giro di Bra" e per avere valorizzato d’ufficio l’exceptio inadimpleti contractus; (4) omesso esame e motivazione insufficiente su elementi istruttori e istanze di prova. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le domande avevano fatti costitutivi differenti; inammissibile il secondo per difetto di specificità e perché la censura non era articolata secondo i necessari oneri di allegazione; infondati in parte e inammissibili per il resto il terzo e il quarto motivo, osservando che l’eccezione di inadempimento può essere desunta dalle difese complessive della parte e che la valutazione del materiale probatorio non è sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva annullato le sanzioni disciplinari conservative e il licenziamento, con reintegrazione del lavoratore e condanna al pagamento dell’indennità pari a 12 mensilità. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L'exceptio inadimpleti contractus può essere ricavata anche implicitamente dall'insieme delle difese della parte; nel caso concreto è stata correttamente ravvisata nella deduzione del lavoratore che il datore non avesse fornito indicazioni operative sul "giro di Bra".

  • art. 413 c.p.c.

    In materia di controversie di lavoro, il criterio territoriale della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore è un foro speciale concorrente con quelli del luogo di nascita del rapporto e della sede dell'azienda; la nozione di dipendenza va intesa in senso lato, purché vi sia un nucleo organizzato di beni per l'esercizio dell'impresa.

  • art. 353 c.p.c.

    La rimessione al primo giudice è prevista solo nei casi tassativi contemplati dalla norma; la mera incompetenza territoriale non rientra tra le ipotesi di rimessione richiamate dalla Corte.

  • art. 354 c.p.c.

    Le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative e non comprendono l'incompetenza territoriale.

  • art. 50 c.p.c.

    Se il giudice d'appello ravvisa l'incompetenza del giudice di primo grado, deve dichiararla e indicare il giudice competente, davanti al quale il processo prosegue se riassunto.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserito difetto di interesse ad agire derivante dal frazionamento delle domande.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta/in parte dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per corretto rilievo dell'eccezione di inadempimento nelle difese del lavoratore.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione della norma è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali; non basta contestare la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di censurare in cassazione il mero cattivo apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

  • art. 360 comma primo n.3 c.p.c.

    Norma invocata per denunciare violazione di legge nei primi tre motivi.

  • art. 360 comma primo n.2 c.p.c.

    Norma invocata per la dedotta violazione delle regole sulla competenza.

  • art. 360 comma primo n.5 c.p.c.

    Richiamata nel chiarire che il vizio di motivazione non può consistere nella mera critica alla valutazione delle prove.

  • art. 369 comma secondo n.4 c.p.c.

    Richiamato con l'art. 366 per l'onere di specificità e produzione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.

  • art. 366 comma primo n.6 c.p.c.

    Richiesto, a presidio della specificità del ricorso, l'onere di indicare e trascrivere gli atti e documenti rilevanti.

  • art. 111 Cost.

    Invocato dalla ricorrente nel primo motivo a sostegno della pretesa violazione dei principi del giusto processo e dell'abuso del processo.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nella domanda risarcitoria proposta dal lavoratore, poi rigettata dai giudici di merito.

  • art. 2087 c.c.

    Richiamato nella domanda risarcitoria proposta dal lavoratore, poi rigettata dai giudici di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rileva ai fini del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • In tema di abusivo frazionamento del credito, il divieto opera solo se le domande separate riguardano pretese iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato e fondate sul medesimo fatto costitutivo, oltre a mancare un interesse oggettivo al frazionamento; se i fatti costitutivi sono diversi, la proposizione di ricorsi distinti non è abusiva.
  • La competenza territoriale nelle controversie di lavoro va valutata sulla base della prospettazione della domanda e dell'onere di specifica contestazione della parte che eccepisce l'incompetenza; i fori di cui all'art. 413 c.p.c. sono alternativi e concorrenti, e la nozione di "dipendenza" va intesa in senso funzionale e lato, purché esista un minimo di organizzazione aziendale nel luogo della prestazione.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. non richiede formule sacramentali: è sufficiente che emerga chiaramente dall'insieme delle difese e delle allegazioni della parte, purché il giudice la interpreti coerentemente secondo i canoni processuali.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una critica alla mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito; è censurabile solo l'utilizzo di prove non dedotte, la disapplicazione di prove legali o l'attribuzione di efficacia di piena prova a elementi che ne sono privi.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare rigorosamente il principio di specificità: per contestare la competenza o altre statuizioni processuali occorre trascrivere e localizzare gli atti e i capi di sentenza rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoCompetenzaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiAbuso del dirittoBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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