Sentenza del 26/07/2024 n. 21006 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Plasticline contestava la competenza della Direzione regionale del Veneto – Ufficio Antifrode a svolgere la verifica che aveva preceduto gli avvisi di accertamento per gli anni 2006-2009. Sosteneva che, ai sensi dell’art. 27, comma 13, del D.L. n. 185/2008, dal 1° gennaio 2009 le Direzioni regionali potessero svolgere verifiche soltanto nei confronti dei contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi pari almeno a 100 milioni di euro, soglia che Plasticline non raggiungeva, e chiedeva quindi di dichiarare nulli gli accertamenti fondati sul PVC del 22 marzo 2011. L’Agenzia ha proposto ricorso incidentale su quattro questioni: misura massima delle sanzioni; asserita incertezza del ricorso tributario relativo al 2006; motivazione dell’accertamento emesso nei confronti della socia A.A. per il 2007; omesso esame di un fatto decisivo su quest’ultima questione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso principale di Plasticline: ha ritenuto che l’art. 27 del D.L. n. 185/2008 abbia introdotto una riserva di competenza delle Direzioni regionali per i contribuenti di maggiore rilevanza, senza eliminare i poteri generali di verifica degli uffici regionali, esercitabili anche nell’ambito delle attività antifrode e secondo le regole organizzative dell’Agenzia. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell’Agenzia perché tardivo: notificato il 7 dicembre 2016, era stato proposto oltre il termine di 40 giorni dalla notificazione del ricorso principale di Plasticline, avvenuta il 30 settembre 2016. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato nel merito i quattro motivi incidentali, compresa la questione dell’annullamento dell’accertamento di A.A. per il 2007. Le spese di Cassazione sono state compensate. È stato dato atto dei presupposti per il pagamento, da parte di Plasticline, dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 27 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2/2009
l'art. 27 del D.L. n. 185 del 2008, conv. in L. n. 2 del 2009, non ha attribuito alle Direzioni regionali delle entrate una competenza in materia di accertamento fiscale prima insistente, ma ha inteso fondare su una norma di fonte primaria il riparto delle competenze relative all'attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza, in relazione alla rilevanza economico - fiscale del soggetto accertato, a favore della Direzione regionale, già titolare, per disposizione regolamentare, della competenza a svolgere attività istruttoria, utilizzabile dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi.
La disposizione attribuisce alle Direzioni regionali una competenza riservata per le verifiche sui contribuenti di rilevanza economico-fiscale elevata, ma non sopprime la loro competenza generale a svolgere attività istruttoria e verifiche nei confronti di altri contribuenti, secondo le regole organizzative dell’Agenzia.
Art. 83, commi 5 e 6, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla L. n. 133/2008
Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare: a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine; b) la definizione di apposite metodologie di contrasto; c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi; d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.
La norma legittima l’organizzazione di funzioni e strutture dedicate alla prevenzione e repressione delle frodi IVA; nel caso deciso, costituisce il fondamento dell’istituzione degli Uffici Antifrode presso le Direzioni regionali e della loro attività di verifica.
Art. 66, comma 3, del D.Lgs. n. 300/1999
Le Direzioni regionali delle entrate, quindi, erano già munite, in virtù delle previsioni di autorganizzazione dell'Agenzia delle entrate, adottate in diretta attuazione dell'art. 66, comma 3, del D.Lgs. n. 300 del 1999, dei poteri di accesso, ispezione e verifica ispettiva, il cui esercizio è stato successivamente riconfigurato dall'art. 27 cit.
La Corte riconduce all’autorganizzazione dell’Agenzia, prevista dalla norma, l’attribuzione preesistente alle Direzioni regionali dei poteri di accesso, ispezione e verifica; la disciplina successiva ne ha ridefinito l’esercizio senza eliminarli in via generale.
Artt. 370 e 371 del codice di procedura civile
Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso, la cui ammissibilità condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'annuale) di impugnazione in astratto operativi.
Contro la stessa sentenza le impugnazioni successive alla prima devono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e rispettare il termine di 40 giorni previsto per il controricorso e il ricorso incidentale; la tardività comporta l’inammissibilità.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, Plasticline Srl in liquidazione, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il rigetto del ricorso principale comporta, in presenza dei presupposti di legge, l’obbligo per la ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La competenza riservata a un ufficio per una determinata categoria di contribuenti non esclude automaticamente ogni potere degli altri uffici della stessa amministrazione: occorre distinguere tra competenza a emettere l’atto impositivo e attività istruttoria o di verifica, che può essere svolta da un ufficio diverso se prevista dalle regole organizzative e dalla disciplina applicabile.
- Le verifiche antifrode possono essere affidate a strutture regionali specializzate anche quando il contribuente non raggiunge la soglia economica prevista per la competenza riservata sui grandi contribuenti, purché l’attività rientri nei poteri generali dell’amministrazione e nel relativo assetto organizzativo.
- Quando una parte ha già notificato il ricorso per Cassazione contro una sentenza, l’altra parte deve proporre la propria impugnazione in via incidentale nel medesimo processo e rispettare il termine di 40 giorni; un’impugnazione autonoma notificata oltre tale termine è inammissibile, anche se riguarda capi diversi o si rivolge contro una parte diversa.
- L’inammissibilità processuale del ricorso incidentale impedisce l’esame dei suoi motivi di merito: non equivale a una conferma sostanziale delle statuizioni impugnate, ma lascia ferma la decisione precedente su quei punti.
- Il rigetto del ricorso principale in Cassazione può comportare l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, se ne ricorrono i presupposti; le spese possono comunque essere compensate quando il giudice ravvisa ragioni specifiche, come la particolarità delle questioni e la reciproca soccombenza.
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