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Sentenza

Sentenza del 26/07/2024 n. 21000 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva proposto separati ricorsi contro avvisi di accertamento relativi a IVA e altri tributi per gli anni 2009, 2012 e 2013 e contro un atto di irrogazione di sanzioni relativo al 2009, notificatogli personalmente in quanto ritenuto amministratore di fatto e solidalmente obbligato. La CTP di Rovigo aveva riunito i ricorsi e li aveva accolti parzialmente, ritenendo non superata la regola dell’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003. La CTR del Veneto aveva rigettato l’appello dell’Agenzia: quanto alle sanzioni, aveva ritenuto che la responsabilità personale non discendesse dalla sola qualifica di amministratore di fatto, in assenza di un vantaggio patrimoniale diretto derivato dagli illeciti. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto: (1) omessa pronuncia sulla causa di estinzione relativa al ricorso contro le sanzioni; (2) violazione dell’art. 11, comma 10, del D.L. n. 50 del 2017, perché A.A. non aveva impugnato il diniego della definizione agevolata relativo alle sanzioni né presentato entro il 31 dicembre 2018 l’istanza di trattazione; (3) violazione delle norme sulla responsabilità per le sanzioni tributarie, sostenendo che sarebbe bastato un beneficio anche indiretto. La Corte ha accertato che l’istanza di trattazione per il ricorso n. 177/2016 R.G., relativo all’atto sanzionatorio, era stata depositata solo il 23 gennaio 2019 e che il diniego di definizione agevolata non era stato impugnato.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la CTR, decidendo nel merito sulla pretesa sanzionatoria, si era implicitamente pronunciata anche sulla questione processuale sollevata dall’Agenzia. Ha accolto il secondo motivo: la mancata presentazione, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018, dell’istanza di trattazione ha determinato l’estinzione del processo relativo all’impugnazione dell’atto di irrogazione delle sanzioni; l’istanza depositata il 23 gennaio 2019 era tardiva. Il terzo motivo, concernente la responsabilità personale di A.A. e l’applicazione degli artt. 5, 9 e 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e dell’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha dichiarato estinto il processo soltanto per il ricorso contro l’atto sanzionatorio. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la reciproca parziale soccombenza. La decisione non definisce nel merito gli altri ricorsi contro gli avvisi di accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 11, comma 10, del D.L. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017

    "Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse."

    La mancata presentazione dell’istanza entro il termine previsto determina l’estinzione del processo interessato dalla richiesta di definizione agevolata. Nel caso concreto, il deposito del 23 gennaio 2019 era tardivo e ha comportato l’estinzione limitatamente al ricorso contro l’atto sanzionatorio.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso l’omessa pronuncia: la decisione della CTR sulla pretesa sanzionatoria, letta nel suo contenuto, implicava una pronuncia anche sulla censura relativa alla mancata impugnazione del diniego di definizione agevolata.

  • Art. 43 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    È stato richiamato dall’Agenzia a sostegno della dedotta estinzione, ma la statuizione di estinzione pronunciata dalla Cassazione si fonda sul termine e sulla conseguenza previsti dall’art. 11, comma 10, del D.L. n. 50 del 2017.

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria è interessata da una definizione agevolata soggetta a istanza di trattazione, occorre rispettare rigorosamente il termine previsto dalla legge: una richiesta depositata dopo la scadenza non evita l’estinzione del processo.
  • La definizione agevolata e gli eventuali dinieghi vanno verificati separatamente per ciascun atto e per ciascun ricorso. La pendenza di controversie collegate o ritenute inscindibili non consente di presumere che l’impugnazione di un diniego o la richiesta di trattazione relativa a una lite si estenda automaticamente alle altre.
  • L’estinzione processuale può riguardare soltanto il ricorso per il quale è mancata una tempestiva istanza di trattazione; non implica, di per sé, la definizione nel merito delle controversie distinte relative ad altri atti.
  • Se la Cassazione accoglie una questione processuale che rende superflua la valutazione di un motivo sostanziale, quest’ultimo può essere dichiarato assorbito: non se ne deve quindi ricavare un principio di merito sulla questione non esaminata.

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