Sentenza del 26/07/2024 n. 415 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Indeducibilità di costi fatturati da società correlate - Assenza di prova dei requisiti necessari e dell'inerenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia contestava l'indeducibilità di costi fatturati da società riconducibili al medesimo gruppo economico per mancanza del requisito di inerenza: fatture con causali generiche, contratti non coerenti con le prestazioni fatturate, prestazioni infragruppo tra gli stessi amministratori senza documentazione probatoria dell'effettivo vantaggio per la società utilizzatrice, mancanza di documentazione giustificativa delle trasferte (es. Russia) e utilizzo di compensazioni di crediti d'imposta. La contribuente sosteneva l'effettiva utilità delle prestazioni e la presenza di documentazione, nonché l'assenza di un vero gruppo societario.
La decisione
In primo grado la CTP di Torino aveva accolto il ricorso della A S.r.l. (sentenza n. 858/01/2022). L'Agenzia ha impugnato e la Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Ufficio: l'avviso di accertamento è stato confermato. Sono stati ritenuti indeducibili costi per complessivi €468.873,50 con conseguente accertamento di maggior reddito assoggettato a IRES per €411.656,50, valore della produzione assoggettato ad IRAP pari a €538.138,50, IVA indebitamente detratta per €112.223,38 e sanzioni per €192.866,62. La contribuente è stata condannata alle spese di entrambi i gradi (prime cure €3.500, appello €4.000).
Norme richiamate
art. 2359 c.c.
Usata per definire i collegamenti/controlli societari: la Corte ha ritenuto sussistenti influssi e commistione di interessi tra le società (sovrapponibilità di sedi, soci, amministratori, funzioni amministrative), elemento rilevante ai fini dell'esame di inerenza delle spese infragruppo.
art. 109 TUIR
Richiamato dall'Ufficio in relazione ai presupposti di deducibilità dei costi: la sentenza sottolinea che la mera contabilizzazione non basta, occorre prova dell'inerenza, della coerenza economica e della congruità del corrispettivo ai fini fiscali.
art. 1, comma 325, L. 244/2007
Citato in relazione all'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta derivanti da investimenti in opere cinematografiche, elemento che l'Ufficio ha considerato nella ricostruzione dei rapporti economici infragruppo.
Massime di principio
- Per i costi fatturati da società correlate la deducibilità richiede prova concreta dell'inerenza: non basta la registrazione contabile, serve documentazione che dimostri l'oggetto della prestazione, la sua utilità e la coerenza economica del corrispettivo.
- La presenza di rapporti e sovrapposizioni di amministratori, sedi, funzioni e utilizzo comune di risorse amministrative è indice che impone un controllo più rigoroso sulla reale utilità delle operazioni infragruppo.
- Contratti generici senza indicazione puntuale dell'oggetto della prestazione e del compenso non forniscono adeguata prova dell'effettività e della congruità della spesa.
- Le spese di trasferta e gli oneri esteri devono essere supportati da documentazione dettagliata (missioni, benefici commerciali concreti, ripartizione dei costi tra entità coinvolte) per essere considerati inerenti.
- La gestione conforme a 'buone regole di impresa' (evitare spese incongrue, sproporzionate o prive di vantaggio economico) è parametro interpretativo per valutare l'inerenza: spese svantaggiose o inutili possono legittimare la ripresa fiscale.
- In presenza di operazioni infragruppo il contribuente ha l'onere probatorio rafforzato: deve dimostrare l'effettivo vantaggio per la singola società utilizzatrice del servizio e la congruità del corrispettivo rispetto al mercato o al valore prodotto.
- La documentazione probatoria utile comprende contratti dettagliati, report di attività, deliverable delle consulenze, fatture con causali specifiche, giustificativi di viaggio e prove di ricavi/contratti ottenuti grazie alle attività pagate.
- Se l'amministrazione fiscale dimostra la sostanziale inutilità o l'assenza di vantaggi concreti derivanti dalla prestazione, è legittimata a disconoscere la deducibilità e recuperare imposte, IVA e sanzioni.
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