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Sentenza

Sentenza del 26/07/2024 n. 20907 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva impugnato separatamente avvisi di accertamento per IVA e altre imposte relativi agli anni 2009-2013 e provvedimenti sanzionatori relativi agli anni 2009-2011, emessi nei confronti della società e notificati a lei in quanto ritenuta amministratrice di fatto e solidalmente responsabile delle sanzioni. La CTP di Rovigo aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti, ritenendo non provato il presupposto per superare la responsabilità esclusiva della società previsto dall'art. 7 del D.L. n. 269/2003; la CTR del Veneto aveva rigettato l'appello dell'Agenzia, osservando che non risultava un beneficio patrimoniale diretto e personale di A.A. Gli atti sanzionatori erano inoltre interessati da una domanda di definizione agevolata e dai relativi dinieghi. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto: (1) omessa pronuncia sulla causa di estinzione del processo relativa al ricorso contro le sanzioni; (2) violazione dell'art. 11, comma 10, del D.L. n. 50/2017, perché A.A. non aveva impugnato il diniego di definizione relativo alle sanzioni e aveva depositato tardivamente l'istanza di trattazione; (3) violazione delle norme sulla responsabilità per le violazioni tributarie, sostenendo che A.A. avesse beneficiato, anche indirettamente, delle frodi contestate.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: la CTR, decidendo nel merito la pretesa sanzionatoria, aveva implicitamente affrontato anche la questione dedotta dall'Ufficio. Ha accolto il secondo motivo: l'istanza di trattazione relativa al ricorso n. 178/2016 R.G., concernente le sanzioni, era stata presentata il 23 gennaio 2019, oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2018; la mancata tempestiva istanza ha determinato l'estinzione del processo limitatamente a quel ricorso. Il terzo motivo, relativo alla responsabilità sostanziale per le sanzioni, è rimasto assorbito e non è stato deciso nel merito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la Corte ha deciso nel merito dichiarando l'estinzione del processo limitatamente all'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori; le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la reciproca, parziale soccombenza. La decisione non definisce nel merito le contestazioni sugli avvisi di accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 11, comma 10, del D.L. n. 50/2017, convertito dalla L. n. 96/2017

    Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse.

    La mancata presentazione dell'istanza entro il termine previsto comporta l'estinzione del processo interessato dalla definizione agevolata. Nel caso concreto, l'istanza depositata il 23 gennaio 2019 era tardiva e ha determinato l'estinzione del giudizio sulle sanzioni.

  • Art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso la violazione per omessa pronuncia, ritenendo che la CTR avesse implicitamente deciso la questione sulla causa di estinzione quando aveva pronunciato sulla pretesa sanzionatoria.

  • Art. 43 del D.Lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato dall'Agenzia a sostegno della dedotta estinzione del processo tributario; la decisione risolve la questione applicando il termine e la conseguenza estintiva previsti dall'art. 11, comma 10, del D.L. n. 50/2017.

Massime di principio

  • Quando una parte chiede la definizione agevolata di una lite tributaria e il processo deve proseguire perché la definizione non si perfeziona, l'istanza di trattazione va depositata entro il termine stabilito dalla legge: il deposito tardivo comporta l'estinzione del processo relativo a quella controversia.
  • Le controversie riunite o collegate non vanno considerate automaticamente come un'unica lite ai fini degli adempimenti della definizione agevolata: occorre verificare separatamente quali atti e quali ricorsi siano coperti dalla domanda, dal diniego impugnato e dall'istanza tempestiva di trattazione.
  • La mancata impugnazione del diniego e la tardività dell'istanza possono produrre conseguenze processuali anche se il contribuente ritiene che le controversie siano inscindibili; è quindi necessario rispettare autonomamente i termini previsti per ciascuna lite.
  • L'estinzione processuale dichiarata per tardività non equivale a una decisione sul merito della responsabilità tributaria o sanzionatoria: in questo caso la Cassazione non ha deciso se A.A. fosse sostanzialmente responsabile delle violazioni.

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