Sentenza del 26/07/2024 n. 20960 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava accertamenti e sanzioni relativi all’attività della cooperativa Fly Job, ritenuta uno schermo fittizio di una società di fatto operante per evadere imposte e aggirare le norme sulla somministrazione di lavoro. La CTP di Varese aveva accolto i ricorsi di A.A. contro gli atti relativi al 2011, di B.B. contro gli atti relativi al 2011 e 2012 e di C.C. contro la contestazione sanzionatoria. La CTR Lombardia aveva poi accolto l’appello dell’Agenzia nei confronti di A.A. e B.B., confermando invece l’annullamento delle sanzioni a C.C. A.A. ha dedotto l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da B.B. al GIP e l’erronea qualificazione di A.A. come socio e amministratore di fatto; B.B. ha contestato di essere socio o amministratore di fatto, sostenendo di aver svolto solo attività di procacciatore d’affari. L’Agenzia ha denunciato motivazione apparente e violazione delle norme sul concorso nelle violazioni, sostenendo la responsabilità di C.C. quale consulente fiscale.
La decisione
La Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi. Ha respinto l’istanza di sospensione richiesta da A.A. ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; ha inoltre dichiarato tardiva la memoria depositata da A.A. il 28 maggio 2024 dopo l’udienza e inammissibili i documenti allegati. Il motivo di A.A. sull’uso delle dichiarazioni rese nel procedimento penale è stato rigettato: le dichiarazioni raccolte dagli organi di verifica sono utilizzabili come elementi indiziari e il giudice d’appello aveva comunque fondato la decisione su una pluralità di prove. Le censure di A.A. e B.B. sulla qualifica di soci o amministratori di fatto sono state dichiarate inammissibili perché miravano a una nuova valutazione delle prove; la CTR aveva desunto il loro coinvolgimento da elementi convergenti e aveva ritenuto continuativa e sistematica la loro ingerenza. È stata confermata anche la loro responsabilità personale per le sanzioni: la cooperativa era stata accertata come schermo fittizio utilizzato a vantaggio dei soggetti coinvolti, sicché non operava l’esenzione prevista per le violazioni commesse nell’interesse di una società dotata di personalità giuridica. Il ricorso dell’Agenzia sulla posizione di C.C. è stato respinto: la motivazione della CTR era sufficiente e non risultavano elementi che dimostrassero un suo contributo causale agli illeciti oltre alla mera conoscenza. A.A. è stato condannato a pagare all’Agenzia 7.000 euro di spese e B.B. 10.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito; l’Agenzia è stata condannata a pagare a C.C. 10.000 euro di compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 200 euro di esborsi e accessori di legge. Per A.A. e B.B. è stato inoltre dichiarato sussistente, se dovuto, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dei rispettivi ricorsi.
Norme richiamate
Art. 295 c.p.c.
Nel caso deciso, la richiesta di sospendere il giudizio di cassazione in attesa dell’esito del procedimento penale è stata respinta, poiché il giudizio di legittimità, una volta instaurato, non ammette interruzioni secondo la sua struttura e disciplina.
Art. 372 c.p.c.
nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall' art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, ovvero concernano nullità inficianti direttamente la decisione impugnata
In Cassazione non possono essere introdotti documenti nuovi, salvo le eccezioni indicate dalla norma; nel caso concreto la documentazione allegata alla memoria tardiva di A.A. è stata dichiarata inammissibile.
Art. 369 c.p.c.
I documenti eccezionalmente ammissibili in Cassazione perché relativi all’ammissibilità del ricorso o a nullità della decisione devono essere prodotti entro il termine previsto per il deposito del ricorso.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario, il limite il disposto di cui all' art. 7 , comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992 , sul giuramento e la prova testimoniale, vale per la sola diretta assunzione della narrazione dei fatti della controversia da parte del giudice tributario, ma non anche da parte degli organi amministrativi di verifica
Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario impedisce al giudice tributario di assumere direttamente testimonianze, ma non rende inutilizzabili le dichiarazioni di terzi raccolte dagli organi di verifica, che possono essere valutate come indizi.
Art. 63 D.P.R. n. 633 del 1972
il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale, con gli strumenti tipici di quel procedimento, può essere utilizzato ai fini della prova della maggiore pretesa tributaria, entrando a fare parte, a pieno titolo, del materiale probatorio che il giudice tributario di merito deve valutare
Gli elementi probatori raccolti nel procedimento penale possono concorrere alla prova della pretesa tributaria e devono essere valutati dal giudice tributario insieme agli altri elementi disponibili.
Art. 2639 c.c.
La qualifica di amministratore di fatto presuppone un’ingerenza nella gestione che non sia occasionale, ma sistematica e completa, attraverso direttive o condizionamento delle scelte operative. Nel caso concreto la censura è stata dichiarata inammissibile perché chiedeva una rivalutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dalla CTR.
Art. 7 D.L. n. 269 del 2003, convertito dalla L. n. 326 del 2003
l'applicazione della norma eccezionale introdotta dall' art. 7 D.L. n. 269 del 2003 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell'interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica
La norma pone in via esclusiva la sanzione a carico della società dotata di personalità giuridica quando l’autore materiale ha agito nel suo interesse e a suo beneficio. Non si applica quando l’ente è fittizio e usato come schermo per il vantaggio personale dei soggetti che lo gestiscono.
Art. 9 D.Lgs. n. 472 del 1997
nel caso in esame è stato, appunto, accertato che la società cooperativa era solo uno schermo utilizzato dai soci e amministratori di fatto per conseguire, attraverso la violazione di norme tributarie, illeciti profitti, sicché gli stessi ne rispondono personalmente e in concorso fra loro, ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. n. 472 del 1997
Quando più persone concorrono nelle violazioni tributarie attraverso un ente fittizio utilizzato per conseguire profitti illeciti, possono risponderne personalmente e in concorso. Per il consulente esterno, invece, occorre provare un apporto causale all’illecito che vada oltre la mera conoscenza.
Artt. 111 Cost., 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento
La motivazione è apparente solo se, pur presente formalmente, non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice. Una motivazione concisa è sufficiente se espone in modo intelligibile le ragioni della decisione; la motivazione sulla posizione di C.C. ha superato tale soglia.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale dei ricorsi, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel processo tributario le dichiarazioni di terzi raccolte dagli organi di verifica, anche se provenienti da un procedimento penale, possono essere utilizzate come indizi; il divieto di testimonianza non le esclude automaticamente. La loro forza va valutata insieme agli altri elementi probatori.
- La qualifica di amministratore di fatto non dipende dalla presenza di una carica formale: può derivare da un’ingerenza concreta, sistematica e non occasionale nella gestione e nelle scelte operative. In Cassazione, però, non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove semplicemente presentando la censura come violazione di legge.
- La responsabilità sanzionatoria può ricadere personalmente sugli amministratori o soci di fatto quando una società dotata di personalità giuridica è dimostrata, anche per presunzioni, come ente fittizio usato per schermare attività illecite svolte a vantaggio dei partecipanti.
- La mera attività professionale o la conoscenza delle irregolarità non bastano, da sole, a fondare il concorso del consulente nelle violazioni tributarie: occorre dimostrare un contributo causale concreto alla loro realizzazione.
- Una memoria o documentazione depositata in Cassazione dopo l’udienza è tardiva; inoltre, i nuovi documenti sono normalmente inammissibili, salvo le limitate eccezioni previste dalla legge e nel rispetto del termine di deposito.
- La sospensione ex art. 295 c.p.c. non è ammessa nel giudizio di cassazione una volta instaurato il procedimento, anche quando sia pendente un procedimento penale relativo ai medesimi fatti.
- Una motivazione non deve essere lunga, ma deve rendere riconoscibili le ragioni decisive della pronuncia; è nulla solo quando il ragionamento non sia effettivamente percepibile.
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