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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24152/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una divisione del patrimonio ereditario della madre comune. Nel corso del giudizio di merito era stata dichiarata nulla una dazione di euro 40.000 effettuata dalla de cuius in favore della ricorrente mediante trasferimento dal conto corrente della donante al deposito titoli della beneficiaria. La ricorrente sosteneva che tale attribuzione avesse una causa diversa dalla donazione: in via principale la riconduceva a un contratto di rendita vitalizia; in subordine a un contratto atipico di mantenimento; in ulteriore subordine a una donazione indiretta. La Corte d'appello aveva escluso che vi fosse prova della conclusione di uno qualunque di tali negozi e aveva ritenuto irrilevante il documento indicato dalla ricorrente come testamento olografo, perché disconosciuto e non oggetto di verificazione. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione degli artt. 1367, 1424 e 1350 n. 10 c.c., in relazione agli artt. 1322, 1872, 770 e 809 c.c., sostenendo che il contratto di mantenimento non richiederebbe la forma scritta e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente esteso ad esso l'assenza di prova scritta riferita alla rendita vitalizia. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 214 c.p.c., 2699 c.c., 620 c.c. e 718 c.c., assumendo che il documento olografo non potesse essere reso inutilizzabile con il solo disconoscimento, ma solo tramite autonoma domanda di accertamento negativo o verificazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non coglieva la reale ratio decidendi: la Corte d'appello non aveva affermato che il contratto di mantenimento dovesse risultare da forma scritta, ma aveva escluso in fatto che fosse stata provata la conclusione di qualunque dei negozi dedotti, compreso il mantenimento, e la censura non colpiva specificamente tale passaggio decisivo. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia per difetto di specificità, non essendo il documento trascritto o allegato, sia perché la decisione impugnata aveva posto a carico della ricorrente, quale soggetto che intendeva avvalersi del testamento, l'onere di richiederne la verificazione una volta intervenuto il disconoscimento; i coeredi legittimi, invece, non avevano alcun onere ulteriore oltre il disconoscimento. La Corte ha quindi confermato il rigetto della pretesa della ricorrente e l'obbligo di rifondere le spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione del negozio, ma non decisivo nella motivazione di Cassazione.

  • art. 1424 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della possibile conversione o qualificazione del negozio, senza accoglimento.

  • art. 1350 n. 10 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza della forma scritta per il contratto di mantenimento; la Corte non accoglie la censura perché non coglie la ratio decidendi.

  • art. 1322 c.c.

    Invocato per la qualificazione di un negozio atipico; la Corte non ne fa applicazione favorevole alla ricorrente.

  • art. 1872 c.c.

    Richiamato come disciplina della rendita vitalizia nel confronto con il contratto di mantenimento.

  • art. 770 c.c.

    Richiamato in tema di donazione indiretta; la Corte afferma che anche tale prospettazione non era provata.

  • art. 809 c.c.

    Richiamato per la disciplina delle liberalità indirette; la Corte non vi riconduce la vicenda per difetto di prova.

  • art. 214 c.p.c.

    In tema di disconoscimento della scrittura, la Corte afferma che, una volta contestato il documento, il soggetto che intende avvalersene deve chiedere la verificazione.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo sulla natura dell'atto documentale, ma senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 620 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al testamento olografo e alla sua efficacia probatoria.

  • art. 718 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo al testamento e alla divisione ereditaria.

  • art. 216 c.p.c.

    La verificazione è indicata come rimedio processuale necessario per utilizzare il documento disconosciuto.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte rileva il difetto di specificità del ricorso per mancata trascrizione/allegazione del documento.

  • art. 13, co. 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Chi impugna una decisione di merito deve censurare specificamente la vera ratio decidendi; una doglianza che attacchi una motivazione diversa o solo apparente è inammissibile.
  • Se il giudice di merito accerta in fatto che non vi sia prova della conclusione di alcun negozio idoneo a giustificare una dazione patrimoniale, la censura in cassazione deve colpire quel preciso accertamento e non limitarsi a discutere la forma di uno solo dei contratti prospettati.
  • Nel conflitto tra eredi, quando un documento testamentario è disconosciuto, l'onere di promuovere la verificazione grava sulla parte che intende avvalersene per far valere la propria posizione successoria; per gli altri coeredi il solo disconoscimento è sufficiente.
  • La contestazione della provenienza di una scrittura produce effetti processuali coerenti con gli artt. 214 e ss. c.p.c. indipendentemente dal tipo di azione in cui sia proposta, perché rileva la posizione sostanziale di chi vuole utilizzare il documento.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità: il documento su cui si fonda la censura deve essere almeno trascritto o allegato, altrimenti la doglianza è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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