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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38044/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva irrogato alla contribuente una sanzione per omessa dichiarazione, ai sensi del d.l. n. 167 del 1990, della disponibilità di somme depositate presso una banca svizzera, conto formalmente intestato al marito. In sede di controllo alla frontiera erano stati rinvenuti denaro contante, documenti bancari relativi al conto estero, documentazione pensionistica del marito e carte di pagamento intestate ai coniugi. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente ritenendo che la delega ad operare sul conto implicasse la disponibilità delle somme. La CTR, invece, aveva annullato l'atto sostenendo che mancasse prova della materiale disponibilità del conto per gli anni precedenti al 2012, quando al contribuente era stata conferita procura generale. L'Agenzia ha ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. e nullità della sentenza per insanabile contraddittorietà della motivazione, perché la CTR aveva escluso la prova della gestione di fatto del conto prima del 2012 nonostante la stessa contribuente avesse affermato di gestire di fatto i conti del marito fin dal 2010, quando questi si era ammalato. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990, motivo rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando la contraddittorietà insanabile della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disconosciuto la prova della gestione di fatto del conto estero prima del 2012 pur avendo dato atto della deduzione della stessa contribuente di gestire i conti del marito già dal 2010. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione, perché riesamini gli atti e verifichi se vi sia prova della gestione del conto svizzero da parte della contribuente anche prima del 2012, applicando poi le norme pertinenti. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. n. 167 del 1990

    Prevede l'obbligo di dichiarare gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all'estero; la sua applicazione dipende dalla verifica della disponibilità effettiva delle somme o attività estere.

  • art. 5, comma 4, d.l. n. 167 del 1990

    Costituisce la base sanzionatoria per l'omessa dichiarazione delle disponibilità finanziarie estere.

  • art. 115, comma 1 c.p.c.

    È richiamato come parametro per censurare la valutazione del materiale probatorio e la contraddittorietà della motivazione rispetto alle risultanze processuali.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla effettiva disponibilità delle somme estere oggetto dell'obbligo dichiarativo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È invocato per la dedotta violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È invocato per la nullità della sentenza per contraddittorietà insanabile della motivazione.

Massime di principio

  • In materia di obbligo di monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere, la verifica decisiva è l'effettiva disponibilità delle somme o dell'investimento, non la sola intestazione formale del rapporto.
  • Il giudice di merito non può escludere la prova di un fatto decisivo quando dagli atti risulti una ammissione della stessa parte che deponga nel senso opposto; una motivazione che svaluti senza spiegazione tale ammissione può essere censurata per contraddittorietà insanabile.
  • Quando una parte deduce di aver gestito di fatto il conto estero altrui già da un certo momento, il giudice deve confrontarsi specificamente con tale circostanza e valutare il complesso degli elementi istruttori prima di negare l'obbligo dichiarativo.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto perché assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame dei fatti e l'applicazione delle norme pertinenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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