Sentenza del 23/01/2023 n. 2031 - Corte di Cassazione
Notifica -notifica a mezzo posta- perfezionamento- consegna al destinatario - insufficienza- produzione avviso di ricevimento - necessità-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2016 relativo a un immobile nell'area interportuale di Nola; la società deduceva l'omesso o insufficiente svolgimento del servizio di raccolta rifiuti nell'area interportuale, contrasto tra la disciplina contrattuale e l'operatività del servizio, inconciliabilità con precedenti sentenze e vizi di motivazione e di diritto relativi all'applicazione delle norme fiscali e agli atti comunali e di gara.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta: è stata prodotta soltanto la cartolina di spedizione e non l'avviso di ricevimento (cartolina di ricezione). La Corte ha richiamato il principio per cui l'avviso di ricevimento previsto dall'art. 149 c.p.c. è l'unico documento idoneo a provare la consegna, la data e l'identità del destinatario; la mancanza di tale avviso comporta l'inesistenza della notificazione e non la mera nullità, con conseguente impossibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e di esame del merito. È stato inoltre dichiarato dovuto dal ricorrente l'ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso; nessuna decisione sul merito delle questioni tributarie è stata assunta.
Norme richiamate
L'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare la consegna del plico, la data della consegna e l'identità della persona che ha ricevuto; la sua mancata produzione rende la notificazione inesistente.
Quando la notificazione è inesistente per mancanza dell'avviso di ricevimento, non è possibile disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi di tale norma.
Riferimento alla possibilità di effettuare notificazioni tramite servizio postale da parte dell'avvocato; tale modalità richiede comunque la produzione dell'avviso di ricevimento per provare il perfezionamento.
Articolo invocato per i motivi di cassazione (vizi di diritto, motivazione, eccesso di potere); la Corte non ha esaminato il merito poiché ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di notifica.
art. 6, comma 1, legge 890/1982
Consente al ricorrente di richiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento; la Corte ricorda la possibilità di ottenere la rimessione in termini previa produzione della prova di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio della ragionevole durata del processo: la Corte afferma che l'udienza non può essere rinviata per consentire la produzione tardiva dell'avviso di ricevimento.
Base normativa per l'obbligo, a carico del ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate dalla ricorrente per contestare l'applicazione della TARI e la qualificazione del servizio di raccolta; la Corte non si è pronunciata sul loro merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Precedenti di Cassazione richiamati (es.: Sez. 6-5, n. 25552 del 27/10/2017; Sez. 5, n. 8641 del 28/03/2019)
Giurisprudenza di supporto che conferma il principio secondo cui la prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione; l'udienza non viene rinviata per consentire tale deposito.
Massime di principio
- La notificazione a mezzo servizio postale per il ricorso per cassazione si perfeziona con la consegna e deve essere comprovata dall'avviso di ricevimento (art. 149 c.p.c.): la sola cartolina di spedizione non è sufficiente.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina l'inesistenza della notificazione e l'ammissibilità del ricorso viene meno; la Corte non esamina il merito se manca tale prova.
- Non è possibile ottenere il rinvio dell'udienza di Cassazione semplicemente per permettere la produzione tardiva dell'avviso di ricevimento; il ricorrente deve provvedere preventivamente o chiedere tempestivamente duplicati secondo la legge (l. 890/1982) e, se nei termini, la rimessione in termini può essere richiesta.
- Se si sceglie la notifica postale, conservare e produrre l'avviso di ricevimento è cruciale; in caso di rischio di perdita dell'A/R, attivarsi subito per richiedere duplicati e depositare la relativa documentazione.
- Per evitare il rischio di inammissibilità, valutare modalità alternative di notificazione (es. mezzi che consentono prova certa della consegna) o assicurarsi che la prova dell'avvenuta consegna sia disponibile e depositata entro i termini processuali previsti.
- L'inosservanza delle formalità di notifica può comportare conseguenze procedurali gravi (inammissibilità e oneri accessori come contributo unificato aggiuntivo) prima ancora che vengano esaminati i profili di merito della controversia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 13 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 14 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 49 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 55 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 57 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
- Sentenza · 23 gen 2023Sentenza del 23/01/2023 n. 68 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →