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Sentenza

Sentenza del 23/01/2023 n. 2031 - Corte di Cassazione

Notifica -notifica a mezzo posta- perfezionamento- consegna al destinatario - insufficienza- produzione avviso di ricevimento - necessità-

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2016 relativo a un immobile nell'area interportuale di Nola; la società deduceva l'omesso o insufficiente svolgimento del servizio di raccolta rifiuti nell'area interportuale, contrasto tra la disciplina contrattuale e l'operatività del servizio, inconciliabilità con precedenti sentenze e vizi di motivazione e di diritto relativi all'applicazione delle norme fiscali e agli atti comunali e di gara.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta: è stata prodotta soltanto la cartolina di spedizione e non l'avviso di ricevimento (cartolina di ricezione). La Corte ha richiamato il principio per cui l'avviso di ricevimento previsto dall'art. 149 c.p.c. è l'unico documento idoneo a provare la consegna, la data e l'identità del destinatario; la mancanza di tale avviso comporta l'inesistenza della notificazione e non la mera nullità, con conseguente impossibilità di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e di esame del merito. È stato inoltre dichiarato dovuto dal ricorrente l'ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso; nessuna decisione sul merito delle questioni tributarie è stata assunta.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    L'avviso di ricevimento è l'unico documento idoneo a provare la consegna del plico, la data della consegna e l'identità della persona che ha ricevuto; la sua mancata produzione rende la notificazione inesistente.

  • art. 291 c.p.c.

    Quando la notificazione è inesistente per mancanza dell'avviso di ricevimento, non è possibile disporre la rinnovazione della notificazione ai sensi di tale norma.

  • art. 7, legge 53/1994

    Riferimento alla possibilità di effettuare notificazioni tramite servizio postale da parte dell'avvocato; tale modalità richiede comunque la produzione dell'avviso di ricevimento per provare il perfezionamento.

  • art. 360 cod.proc.civ.

    Articolo invocato per i motivi di cassazione (vizi di diritto, motivazione, eccesso di potere); la Corte non ha esaminato il merito poiché ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di notifica.

  • art. 6, comma 1, legge 890/1982

    Consente al ricorrente di richiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento; la Corte ricorda la possibilità di ottenere la rimessione in termini previa produzione della prova di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al principio della ragionevole durata del processo: la Corte afferma che l'udienza non può essere rinviata per consentire la produzione tardiva dell'avviso di ricevimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012)

    Base normativa per l'obbligo, a carico del ricorrente, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • Leggi e norme fiscali invocate dalla ricorrente (cit.): l. n. 147/2013, d.l. n. 201/2011 conv. l. n. 214/2011, d.lgs. n. 507/1993, d.lgs. n. 152/2006

    Norme richiamate dalla ricorrente per contestare l'applicazione della TARI e la qualificazione del servizio di raccolta; la Corte non si è pronunciata sul loro merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Precedenti di Cassazione richiamati (es.: Sez. 6-5, n. 25552 del 27/10/2017; Sez. 5, n. 8641 del 28/03/2019)

    Giurisprudenza di supporto che conferma il principio secondo cui la prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione; l'udienza non viene rinviata per consentire tale deposito.

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo servizio postale per il ricorso per cassazione si perfeziona con la consegna e deve essere comprovata dall'avviso di ricevimento (art. 149 c.p.c.): la sola cartolina di spedizione non è sufficiente.
  • La mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina l'inesistenza della notificazione e l'ammissibilità del ricorso viene meno; la Corte non esamina il merito se manca tale prova.
  • Non è possibile ottenere il rinvio dell'udienza di Cassazione semplicemente per permettere la produzione tardiva dell'avviso di ricevimento; il ricorrente deve provvedere preventivamente o chiedere tempestivamente duplicati secondo la legge (l. 890/1982) e, se nei termini, la rimessione in termini può essere richiesta.
  • Se si sceglie la notifica postale, conservare e produrre l'avviso di ricevimento è cruciale; in caso di rischio di perdita dell'A/R, attivarsi subito per richiedere duplicati e depositare la relativa documentazione.
  • Per evitare il rischio di inammissibilità, valutare modalità alternative di notificazione (es. mezzi che consentono prova certa della consegna) o assicurarsi che la prova dell'avvenuta consegna sia disponibile e depositata entro i termini processuali previsti.
  • L'inosservanza delle formalità di notifica può comportare conseguenze procedurali gravi (inammissibilità e oneri accessori come contributo unificato aggiuntivo) prima ancora che vengano esaminati i profili di merito della controversia.

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