Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19229/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rideterminato sinteticamente, per l’anno d’imposta 2008, il reddito dichiarato dal contribuente da euro 448,00 a euro 71.091,00, con recupero di maggiori imposte e sanzioni. L’accertamento si fondava su elementi di capacità di spesa, tra cui le rate di un mutuo gravante su un immobile pervenuto per successione e la disponibilità familiare di due autovetture di modesto valore. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ritenendosi idonea la prova documentale offerta a superare il redditometro. In appello, la CTR ha invece accolto il gravame dell’Ufficio, ritenendo che i finanziamenti ottenuti dimostrassero la capacità del contribuente di far fronte alle spese e che non fosse stata fornita prova adeguata della provenienza del maggior reddito da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte. In cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973, nonché di alcune fonti regolamentari e del provvedimento direttoriale sul redditometro, lamentando motivazione insufficiente, contraddittoria ed erronea della sentenza di merito.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile e comunque infondato. Ha richiamato il consolidato orientamento sul redditometro: l’accertamento sintetico può fondarsi su elementi certi e indici di capacità di spesa; il contribuente può vincerlo solo con prova documentale idonea a dimostrare che il maggior reddito accertato deriva in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, dovendo emergere anche entità e durata del possesso di tali somme. La Corte ha poi ritenuto che la CTR si fosse correttamente attenuta a tali principi, con valutazioni di merito non sindacabili in cassazione, compresa la considerazione che l’accensione di un mutuo ultrannuale non esclude la capacità contributiva ma la diluisce nel tempo, sicché il capitale mutuato va detratto dalla spesa imputata a reddito e i ratei annuali vanno aggiunti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l’accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze di fatto certi e richiede, per superarlo, la prova documentale del contribuente circa redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, con indicazione di entità e durata del possesso.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13

    comma 1 quater; comma 1-bis

    legittima il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti di legge quando il ricorso è respinto.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1

    ha inserito nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 la previsione sul contributo unificato aggiuntivo.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per il domicilio del ricorrente presso la cancelleria della Corte di cassazione.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico del reddito, l’Ufficio può fondare la pretesa fiscale su elementi e circostanze di fatto certi che esprimano capacità di spesa, applicando parametri predeterminati di valorizzazione del c.d. redditometro.
  • Il contribuente che intenda contrastare l’accertamento sintetico deve fornire prova documentale idonea non solo dell’esistenza di ulteriori redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche della loro entità e della durata del possesso, così da rendere credibile la loro effettiva disponibilità per sostenere le spese contestate.
  • La mera allegazione della disponibilità di somme ulteriori non basta a superare la presunzione fondata sul redditometro; occorre una dimostrazione oggettiva e temporale che colleghi tali somme alle spese o al tenore di vita contestati.
  • L’accensione di un mutuo ultrannuale non esclude la capacità contributiva, ma la distribuisce nel tempo: ai fini dell’accertamento sintetico il capitale mutuato va sottratto dalla spesa imputata a reddito, mentre i ratei annuali effettivamente sostenuti devono essere considerati nella ricostruzione della capacità di spesa.
  • Le valutazioni di merito del giudice tributario sulla sufficienza della prova contraria e sulla ricostruzione della capacità contributiva non sono sindacabili in cassazione se sorrette da corretta applicazione dei principi di diritto.
  • La prova documentale richiesta per dimostrare la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta non è necessariamente particolarmente onerosa e può essere fornita, ad esempio, mediante estratti conto bancari idonei a provare la durata del possesso delle somme.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.