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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7222/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 legge fall.) per avere, dal 1996 al 2006, distratto complessivamente euro 232.000 che gli amministratori della Commerciale Siderurgica s.r.l. avevano consegnato loro per il pagamento di imposte e contributi ma che non furono versati all'erario; parte delle somme sarebbe stata fatta confluire nella s.r.l. Consul Data (Boscolo socio all'80% e Gisario al 20%). Boscolo era anche presidente del collegio sindacale della fallita. In Cassazione si contestavano, tra l'altro, la legittimazione della curatela a costituirsi parte civile, l'indeterminatezza dell'imputazione, la mancata prova della disponibilità e consapevolezza delle somme imputate ai ricorrenti, la configurabilità del reato di bancarotta rispetto all'ipotesi di appropriazione indebita, la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo) e la ricorrenza della recidiva

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi limitatamente all'eccezione relativa alla legittimazione della curatela a costituirsi parte civile, poiché non è stata documentata in modo certo la nomina del curatore (dott. Pomatto) al momento del conferimento della procura; per tale profilo la sentenza di appello è stata annullata ai sensi dell'art. 622 c.p.p.. Sul resto i ricorsi sono stati respinti: la Cassazione ha confermato la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta patrimoniale a carico dei due imputati, ritenendo sufficienti gli elementi probatori e la motivazione della Corte territoriale in ordine alla materialità e alla responsabilità; ha inoltre confermato che i sindaci possono rispondere direttamente per i reati di bancarotta (art. 223 legge fall.) se compiono condotte distrattive/autonome; è stato altresì confermato il rigetto delle richieste di derubricazione in appropriazione indebita, il rigetto delle censure sull'elemento soggettivo e sulla misura della pena e la decisione in ordine alla recidiva di Boscolo (la Corte d'appello aveva ritenuto prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva).

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    Descrive le fattispecie di bancarotta (tra cui la bancarotta fraudolenta patrimoniale) che, se concretamente provate, possono essere contestate agli agenti responsabili di distrazione di beni o di altre condotte elencate; la Corte l'ha usata per qualificare la condotta dei ricorrenti come bancarotta fraudolenta patrimoniale

  • art. 223 legge fallimentare

    "si applicano le pene stabilite dall'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci ed ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti da tale articolo"

    La norma include espressamente i sindaci fra i soggetti che possono commettere i reati dell'art. 216; la Corte ha interpretato che i sindaci possono essere autori 'propri' di bancarotta patrimoniale quando compiono direttamente condotte distrattive o di dissipazione, indipendentemente dall'assenza di poteri gestori formali

  • art. 646 c.p. (appropriazione indebita)

    Norma del codice penale relativamente all'appropriazione indebita; le difese chiedevano la derubricazione a tale reato, ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie concreta rientrasse nell'ambito della bancarotta (per effetto dell'art. 223 legge fall.), non nell'appropriazione indebita

  • art. 622 c.p.p.

    Prevede l'annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui si riscontrano vizi relativi alla legittimazione della parte civile; la Cassazione ha annullato la sentenza di appello limitatamente al profilo della documentazione sulla nomina del curatore della curatela

  • art. 429 c.p.p.

    Norma sul vizio di formulazione dell'imputazione e sulla possibilità di impugnazione; la Cassazione ha comunque ritenuto che l'imputazione, pur generale nel periodo, fosse sufficientemente specifica per consentire la difesa

  • art. 117 c.p.

    Principio di responsabilità per concorso di persone nel reato; la Corte d'appello aveva ritenuto Gisario concorso con Boscolo ai sensi di questa norma ove applicabile

  • art. 314 c.p. (peculato)

    Citato per confronto: la norma collega il possesso alla funzione d'ufficio; la Corte ha evidenziato come l'assenza di una analoga menzione nell'art. 223 leg. fall. autorizzi un'interpretazione estensiva della responsabilità dei sindaci in ambito fallimentare

  • artt. 2403 e 2047 c.c.

    Richiamati come norme che disciplinano i doveri e i poteri dei sindaci (vigilanza, controllo, adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile); la Corte ne trae supporto alla rilevanza del ruolo e dei doveri dei sindaci rispetto alla conservazione del patrimonio societario

  • art. 132 e 133 c.p.

    Criteri generali per la determinazione della pena e per la motivazione della misura; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito nella dosimetria

  • art. 99 c.p.

    Norma sulla recidiva; la Corte ha dato indicazioni sul momento utile per valutare la recidiva in relazione al reato fallimentare (momento consumativo collegato alla dichiarazione di fallimento)

Massime di principio

  • I sindaci di una società fallita possono essere ritenuti autori "propri" di bancarotta (art. 223 e 216 legge fall.) non solo per omissione di vigilanza ma anche per condotte commissive di distrazione se hanno effettiva disponibilità/possesso delle somme o le destinano in modo difforme
  • La qualificazione tra bancarotta e appropriazione indebita dipende dalla contestualizzazione alla crisi societaria e dalla pericolosità della condotta per il patrimonio sociale: trasferimenti o destinarie sistematiche di somme destinate ai creditori sociali/erario, ripetute e non versate, sono tipicamente inquadrabili come bancarotta prefallimentare
  • L'indeterminatezza dell'imputazione è superabile se l'atto di accusa descrive con sufficiente specificità i tratti essenziali del fatto e consente all'imputato di esercitare il diritto di difesa; non è sempre richiesta la scomposizione millimetrica delle singole erogazioni quando è contestata una condotta complessiva ripetuta nel tempo
  • La prova della disponibilità e della consapevolezza dell'agente è centrale: ripetitività delle consegne, matrici degli assegni, abitudini di consegna a determinati soggetti e la reazione degli imputati all'emersione delle cartelle esattoriali sono indici logici rilevanti per dedurre il dolo e la pericolosità della condotta
  • La legittimazione della curatela a costituirsi parte civile deve essere documentalmente dimostrata (nomina del curatore o provvedimenti che lo attestino); la mancanza di prova formale della nomina può determinare annullamento parziale della decisione
  • La data rilevante per la valutazione di alcuni istituti (es. recidiva in reati fallimentari) può coincidere con la data della dichiarazione di fallimento, e non con la mera consumazione materiale delle singole condotte antecedenti

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