Cassazione Penale, Sentenza n. 7005/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Navarra è stato condannato per il reato previsto dall'art. 423-bis, comma 2, cod. pen., per avere il 4 aprile 2016, a Castel San Giorgio, appiccato il fuoco al frascame derivante dal taglio boschivo in modo non conforme (residui sparsi e non ammucchiati), cagionando un incendio su superficie di circa 1.500-1.600 mq. Con il ricorso in Cassazione contestava la motivazione della Corte territoriale e del Tribunale, denunciando carenza e contraddittorietà della motivazione (ricorso per vizio di motivazione con riferimento all'art. 40, commi 1 e 4, del d.lvo n. 504/1995 e all'art. 223 disp. att. cod. proc. pen.), e sosteneva che non vi fossero elementi probatori sufficienti a dimostrare la sua responsabilità (non sarebbe stato visto vicino ai cumuli incendiati e la sua allontanamento in trattore non equivaleva a fuga).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto adeguata e congrua la motivazione dei giudici di merito, che si basava su una valutazione complessiva e coerente delle dichiarazioni dei testi (D'Aponte, Orefice, Cesare): riscontro della presenza di cumuli in fiamme e di altri cumuli accesi, telefonata del Navarra che riferiva dell'incendio e successiva conversazione con Orefice, identificazione del Navarra da parte del personale del Corpo Forestale mentre si allontanava a bordo di un trattore, e constatazione che il frascame era stato incendiato quando era ancora sparso determinando la propagazione delle fiamme. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità (impossibilità di ri-valutare i fatti salvo mancanza o manifesta illogicità della motivazione) e ha confermato la responsabilità dell'imputato; conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata come applicabile al caso: l'accensione del frascame sparso, con diffusione dell'incendio su bosco destinato al rimboschimento, integra il reato previsto dal comma 2.
art. 40, commi 1 e 4, d.lvo n. 504/1995
Invocato dal ricorrente per denunciare vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che la censura vertesse in realtà sulla rivalutazione dei fatti e non su una manifesta illogicità o contraddittorietà tale da legittimare la Cassazione a sostituirsi al giudice di merito.
art. 223 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze sulla motivazione; la Corte ha considerato inammissibili le doglianze che chiedono una diversa ricostruzione probatoria anziché dedurre una mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una rinnovata valutazione degli accertamenti di merito; il controllo è limitato alla verifica di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
- Una valutazione complessiva e coerente di elementi indiziari convergenti (dichiarazioni di più testi, telefonate, identificazione e comportamento dell'imputato) può essere sufficiente a fondare la condanna anche in assenza di prova diretta dell'innesco da parte dell'imputato.
- Contraddizioni formali o dettagliate nella ricostruzione (es. diversa formulazione sull'esistenza/qualità dei cumuli) non comportano automaticamente l'annullamento se la motivazione complessiva è logica e sostiene la conclusione di responsabilità.
- Nelle attività di bruciatura del frascame, la normativa di sicurezza richiede modalità di accumulo e controllo del fuoco; l'accensione di residui sparsi che determina propagazione del fuoco può integrare responsabilità penale per incendio boschivo.
- Per ottenere l'annullamento in Cassazione l'appellante deve dimostrare che la motivazione è assente, manifestamente illogica o contraddittoria su punti tali da imporre una diversa decisione; semplici contestazioni sulla persuasività delle prove sono inammissibili.
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