Cassazione Penale, Sentenza n. 7009/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Verbania (1/02/2022) con cui, in rito abbreviato a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione, Betteo è stato riconosciuto penalmente responsabile ai sensi dell'art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. b), d.lgs. 152/2006 per aver stoccato materiali pulverulenti in aree non coperte, in violazione delle prescrizioni dell'A.I.A. n.91/2015 integrate dal Parere Istruttorio Conclusivo. Il ricorrente deduceva: (i) errata applicazione della norma perché la condanna si sarebbe fondata su indicazioni di ARPA del 6/12/2017 e non sulle prescrizioni A.I.A., con conseguente illegittima integrazione della norma penale in bianco; (ii) manifesta illogicità e carenza motivazionale, deducendo che i materiali fossero ancora in fase di lavorazione (inserimento nella Tavola Densimetrica, introdotta successivamente) e non rifiuti finali, quindi legittimamente stoccati in cumuli scoperti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la violazione accertata fosse quella di una prescrizione espressa dell'A.I.A. n.91/2015 (punto 3, par.1.7.c) relativa allo stoccaggio in aree coperte) e che il sopralluogo ARPA abbia solo constatato il mancato rispetto di tale disposizione vigente. Ha respinto la censura sulla valutazione delle prove, rilevando che il giudice di merito ha motivato adeguatamente la distinzione tra rifiuti finali e materiali in lavorazione e che la ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente era mera rielaborazione di fatti non sindacabili in questa sede. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 29-quattuordecies, comma 3, lett. b), d.lgs. 2 aprile 2006, n. 152
La norma punisce l'inosservanza delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale o di quelle imposte dall'autorità competente; nel caso di specie è stata applicata per la violazione della prescrizione A.I.A. (punto 3, par.1.7.c) relativa allo stoccaggio in aree coperte per evitare dispersione da agenti atmosferici.
Richiamato dal ricorrente in relazione al rito abbreviato condizionato: la Corte ha ritenuto che i documenti prodotti siano stati effettivamente valutati dal G.I.P. e che la motivazione dia conto del loro esame, sicché non è ravvisata violazione della norma procedurale invocata.
Autorizzazione Integrata Ambientale n. 91/2015 e Parere Istruttorio Conclusivo
Atto amministrativo contenente prescrizioni operative (tra cui l'obbligo di stoccaggio coperto dei rifiuti pulverulenti); la Corte ha ritenuto che l'inosservanza di tali prescrizioni integri la fattispecie penale contestata.
Tavola Densimetrica (introduzione maggio 2017) - atto tecnico/amministrativo
La sua successiva introduzione non ha esonerato l'imputato dal rispetto delle prescrizioni A.I.A. vigenti; non può essere usata retroattivamente per escludere la violazione accertata al momento del controllo.
Massime di principio
- La violazione delle prescrizioni contenute in un'A.I.A. integra l'illecito previsto dall'art. 29-quattuordecies quando il comportamento dell'operatore contrasti con disposizioni espressamente previste dall'autorizzazione o imposte dall'autorità competente.
- Le constatazioni operative di organi tecnici (es. ARPA) sono idonee a comprovare l'inosservanza delle prescrizioni amministrative e, se adeguatamente motivate, costituiscono prova valutabile dal giudice; la Corte di legittimità non rielabora i fatti ma verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione.
- Un successivo atto amministrativo o tecnico (es. introduzione di una nuova tavola planimetrica) non rileva per esonerare da responsabilità penale se non era ancora operativo al momento della condotta contestata, salvo prova della sua efficacia retroattiva.
- Nel rito abbreviato condizionato all'acquisizione di documenti, il giudice deve valutare e motivare l'effetto di tali documenti; l'assenza di una adeguata valutazione può portare ad annullamento, mentre una valutazione congrua rende la decisione non sindacabile in cassazione sul piano di fatto.
- Per contestare con successo una sentenza penale in cassazione è necessario allegare vizi di diritto o macroscopiche illogicità della motivazione: la mera proposta di una lettura alternativa dei fatti non è sufficiente.
- Chi difende deve documentare in modo chiaro che, al momento dei controlli, i materiali erano effettivamente parte di un ciclo produttivo ammissibile e non rifiuti finali, ovvero dimostrare l'erroneità tecnica delle constatazioni ispettive con prove contrarie specifiche.
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