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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7011/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 c.2 lett. c) e art.2-sexies c.d.s.): il ricorrente deduce l'illegittimità e l'inutilizzabilità dei risultati dell'alcoltest sostenendo che l'etilometro sia stato utilizzato in condizioni di umidità eccedenti il limite di omologazione (presunto >95%), in violazione degli artt. 379 reg. cod. strada e 2 e 3 del D.M. 196/90, e quindi in contrasto con l'art.191 c.p.p.; chiede inoltre una perizia meteorologica per accertare il grado di umidità e censura il trattamento sanzionatorio per non aver considerato il comportamento collaborativo dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. È stata confermata la responsabilità penale di Catania per i tassi alcolici rilevati (1,63 e 1,65 g/l) e la decisione della Corte d'Appello di Messina che aveva ritenuto non probata l'esistenza di condizioni di umidità superiori al 95% e, comunque, non decisive. La Corte ha ritenuto inammissibile la generica contestazione dell'attendibilità dell'etilometro senza prova che lo strumento fosse fuori omologazione o malfunzionante, che la perizia richiesta non sarebbe stata probativa perché non avrebbe potuto accertare con certezza l'umidità nel punto/ora specifici, e che i valori riscontrati superavano ampiamente le soglie previste, rendendo irrilevante un'ipotetica lieve sovrastima. Rigettato anche il motivo sul trattamento sanzionatorio: la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta congrua. Condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 186 cod. strada

    comma 2, lett. c) e 2-sexies

    Fondamento della responsabilità per guida in stato di ebbrezza; la sentenza ha confermato l'inquadramento del fatto nella fascia di gravità prevista da tali norme, in ragione dei valori alcolemici riscontrati

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità di prove acquisite in violazione di legge; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi per qualificare come illegalmente acquisiti i risultati dell'alcoltest

  • Regolamento codice della strada, art. 379

    Riferimento normativo relativo alla omologazione degli strumenti; il ricorrente ha richiamato limitazioni d'uso, ma la Corte ha osservato che nessuna norma vieta l'uso dell'etilometro in relazione alle condizioni atmosferiche dichiarate

  • D.M. 196/90, artt. 2 e 3

    Norme tecniche di omologazione richiamate per sostenere limiti di funzionamento (es. umidità massima); la Corte ha rilevato che gli studi indicano imprecisioni solo oltre il 95% di umidità e che non risultava provato che tale soglia fosse effettivamente superata

Massime di principio

  • Una censura sull'attendibilità dell'alcoltest per condizioni ambientali richiede prova che, nel luogo e nel momento specifici, siano state effettivamente superate le condizioni di omologazione del dispositivo; mere congetture o riferimenti generici alla pioggia non sono sufficienti.
  • Se i valori alcolemici riscontrati superano ampiamente le soglie di rilevanza penale, una possibile lieve sovrastima dovuta a condizioni ambientali (seppur esistente) difficilmente inficia il risultato utile ai fini della condanna.
  • La nomina di una perizia tecnica o meteorologica può essere rigettata se il giudice ritiene che i risultati non sarebbero decisivi o non sia possibile accertare con certezza la condizione contestata nel punto/istante specifico.
  • Ai fini della declaratoria di inutilizzabilità di una prova ai sensi dell'art.191 c.p.p. occorre dimostrare l'illegittimità dell'acquisizione o l'inidoneità strumentale; l'onere probatorio grava su chi deduce l'illegittimità.
  • Nelle determinazioni del trattamento sanzionatorio il giudice di merito non è tenuto a valorizzare tutte le circostanze favorevoli proposte dalla difesa, ma solo quelle ritenute rilevanti e decisive, purché la motivazione sia congrua e logica.

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