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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7016/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., con applicazione della continuazione con il reato di cui all'art. 614, comma 1, cod. pen. (fatti del 10/09/2013 e 10/10/2013). Ha dedotto: (i) violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., contraddittorietà della motivazione e travisamento delle prove sostenendo che la data e le modalità del furto sarebbero diverse (regressione temporale al settembre 2012 e trafugamento di una copia delle chiavi dall'abitazione della figlia della persona offesa invece che duplicazione delle chiavi durante il rapporto di lavoro); (ii) violazione dell'art. 157 cod. pen. per omessa dichiarazione di estinzione dei reati per sopravvenuta prescrizione se il furto fosse retrodatato al 2012 e considerata la prescrizione del reato di violazione di domicilio del 10/10/2013.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la riproposizione in sede di legittimità delle medesime doglianze già dedotte e motivatamente respinte in appello, osservando che la censura non ha affrontato criticamente le ragioni della Corte territoriale ma ha solo richiesto una diversa valutazione del compendio probatorio (materia riservata al giudice di merito). Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto infondato il motivo: la cornice edittale del furto aggravato non comportava prescrizione intervenuta alla data della sentenza di appello (28/06/2021) e il reato di violazione di domicilio del 10/10/2013 sarebbe prescritto soltanto successivamente (4/09/2021, tenuto conto della sospensione). La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile liquidate in euro 2.741 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Il reato di riferimento ritenuto il più grave; la Corte ha confermato la condanna per tale fattispecie e ha assorbito in relazione l'episodio contestuale il reato di violazione di domicilio (art. 614) per uno degli episodi

  • art. 614, comma 1, cod. pen.

    Violazione di domicilio contestata per l'episodio del 10/10/2013; la Corte territoriale l'ha valutata in continuazione con il reato più grave e in parte assorbita da quest'ultimo

  • art. 635 cod. pen.

    La Corte d'appello aveva assolto da questa fattispecie ritenendo che il fatto non è più previsto dalla legge come reato; la Cassazione non ha ritenuto contestuale rilievo diverso

  • art. 61 n. 2 cod. pen.

    Circostanza aggravante presa in considerazione dal giudice di merito; la Corte ha richiamato l'uso delle circostanze ai fini della determinazione della pena

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto la doglianza come riproposizione di questioni già decise in appello, non idonea a fondare la cassazione

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle conclusioni; la Corte ha ritenuto la critica meramente riformulativa e quindi inammissibile

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla prescrizione: la Corte ha valutato il calcolo dei termini e ritenuto infondato il vizio dedotto poiché la prescrizione non era ancora intervenuta alla data della sentenza di appello

  • art. 161 cod. pen.

    Richiamato per la determinazione della cornice edittale massima da cui partire nel computo della prescrizione

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione al mancato riconoscimento di esonero dal pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte in appello: è necessario confrontarsi criticamente con le argomentazioni del giudice di merito, altrimenti la censura è inammissibile
  • La Corte di legittimità non è sede per una rivalutazione del compendio probatorio o per chiedere una diversa valutazione dell'attendibilità dei testimoni; tali questioni restano di competenza del giudice di merito
  • Le doglianze sulla prescrizione devono essere fondate su un calcolo preciso dei termini e degli eventuali eventi di sospensione/interruzione; un'asserita retrodatazione dell'evento, se non provata in modo decisivo e distinta dalle valutazioni di merito, non determina automaticamente l'estinzione del reato
  • In presenza di più reati collegati, il giudice può applicare le regole della continuazione o dell'assorbimento tra fattispecie; la corretta qualificazione giuridica dei fatti e la determinazione della fattispecie prevalente influiscono anche sul computo dei termini di prescrizione
  • Le spese di giudizio e le sanzioni (es. somme da versare alla Cassa delle ammende) possono essere imposte anche in caso di inammissibilità del ricorso, salvo motivato esonero

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