Cassazione Penale, Sentenza n. 7015/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma sostenendo in primo luogo la nullità del giudizio per omessa valutazione e mancata declaratoria del legittimo impedimento a comparire all'udienza del 25/02/2016: Martinelli era ristretto agli arresti domiciliari per altra causa e il giudice era a conoscenza di tale stato ma non aveva disposto il rinvio né l'ordine di traduzione, impedendo così la partecipazione difensiva. In secondo luogo ha censurato la motivazione e la valutazione probatoria rispetto al reato di furto aggravato contestato al capo A, denunciandone carenza, contraddittorietà e illogicità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (di natura assorbente) accogliendo la censura sulla nullità processuale per mancata valutazione del legittimo impedimento dell'imputato detenuto domiciliarmente per altra causa. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (in particolare Sez. U. n. 7635/2021, Costantino, e pregressa Sez. U. n. 35399/2010) secondo cui la conoscenza da parte del giudice dello stato di restrizione impone, salvo inequivoca rinuncia, il rinvio e la traduzione dell'imputato. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Civitavecchia per celebrare un nuovo giudizio di primo grado. La seconda censura non è stata esaminata nel merito perché assorbita dalla decisione sul primo motivo.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
norma processuale richiamata tra i riferimenti procedurali; richiamata nella doglianza sul corretto esercizio dei poteri giudiziari in presenza di impedimenti
norma procedurale di riferimento menzionata tra le norme sul procedimento e sui provvedimenti del giudice
stabilisce che se l'imputato non si presenta per legittimo impedimento il giudice deve disporre il rinvio e la traduzione; la Corte ha interpretato che la detenzione domiciliare per altra causa, nota al giudice, integra legittimo impedimento e impone d'ufficio il rinvio e l'ordine di traduzione salvo inequivoca rinuncia dell'imputato
norma sul procedimento in assenza dell'imputato; la Corte ha distinto i casi di presenza effettiva dall'impedimento legittimo e ha escluso l'applicazione della nozione di "presenza" quando l'imputato sia effettivamente ristretto per altra causa
norma che regola gli effetti delle doglianze di nullità in appello; la Corte ha osservato che la Corte d'appello avrebbe dovuto accogliere il motivo di appello e dichiarare l'illegittimità della decisione di primo grado
norma sostanziale sul reato di furto aggravato: richiamata nella seconda censura del ricorrente relativa alla presunta insufficienza probatoria, ma non decisa nel merito per effetto dell'assorbimento
norma sulle prove e loro valutazione; citata in relazione alla dedotta carenza probatoria sul capo A ma la questione non è stata affrontata nel merito
norma sul giudizio abbreviato e sugli effetti probatori; richiamata nell'ambito delle doglianze sulla valutazione probatoria
art. 111 Cost.
richiamato come garanzia costituzionale del diritto ad un giusto processo e della presenza dell'imputato quale requisito essenziale
art. 24 Cost.
richiamato come garanzia del diritto di difesa
art. 117 Cost. e art. 6 CEDU (comma 3)
richiamati per il principio dell'equo processo e per la tutela internazionale del diritto dell'imputato a partecipare al giudizio
art. 14, comma 3, Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)
ulteriore fonte sovranazionale che tutela il diritto di difesa e la partecipazione dell'imputato al processo
Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)
orientamento delle Sezioni Unite richiamato come principio di diritto: la detenzione domiciliare per altra causa, documentata o comunicata al giudice, costituisce legittimo impedimento che obbliga il giudice a rinviare e a disporre la traduzione dell'imputato salvo inequivoca rinuncia
Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010 (F.)
precedente giurisprudenziale delle Sezioni Unite che affermava l'obbligo per il giudice di assicurare la presenza dell'imputato ristretto, citato come conferma della regola secondo cui l'assenza del detenuto non può essere considerata rinuncia senza chiara manifestazione
Massime di principio
- Se l'imputato è ristretto (arresti domiciliari o altro regime limitativo della libertà) per altra causa e il giudice è a conoscenza di tale stato, si configura di regola un legittimo impedimento che impone il rinvio dell'udienza e l'ordine di traduzione, salvo una rinuncia inequivoca dell'imputato.
- La conoscenza da parte del giudice dello stato di restrizione della libertà personale ha efficacia prescrittiva: il giudice deve d'ufficio adottare le misure necessarie per assicurare la partecipazione (rinvio, richiesta di traduzione), non potendo trasferire sull'imputato l'onere di attivarsi presso l'autorità di sorveglianza.
- L'assenza dell'imputato non può essere interpretata automaticamente come rinuncia al diritto di partecipare; deve emergere una manifestazione di volontà inequivoca per considerarla tale.
- La mancata osservanza dell'obbligo di disporre la traduzione e il rinvio quando richiesto costituisce vizio procedurale di rilievo tale da determinare l'annullamento delle decisioni anche senza rinvio (quando il vizio inficia l'intero svolgimento del contraddittorio).
- In situazioni similari è fondamentale documentare nel verbale lo stato di detenzione/obbligo di dimora e formulare tempestivamente, anche in appello, l'eccezione di nullità per legittimo impedimento affinché la questione sia valutata e portata all'attenzione del giudice superiore se necessario.
- Se si contesta la valutazione probatoria (es. su elementi costitutivi del reato), tale doglianza potrebbe essere assorbita da questioni procedurali rilevanti: pertanto è utile sollevare contestualmente profili procedurali e di merito per non perdere la possibilità di ottenere una revisione piena della decisione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7005/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7007/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7009/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7011/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7016/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7017/2023 del 20/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →