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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7007/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania che aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione (reato previsto dagli artt. 81 c.p. e 73 d.P.R. n. 309/1990, commesso in Siracusa il 29/10/2013). La Procura generale ha dedotto violazione dell'art. 157 c.p., rilevando che la recidiva reiterata era stata contestata e riconosciuta (art. 99, comma quarto c.p.) e che, ai sensi dell'art. 161, comma secondo c.p., l'aumento del termine dovuto alla recidiva avrebbe impedito la maturazione della prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che, ai fini della prescrizione, va considerata la recidiva ad effetto speciale anche quando essa sia "subvalente" nel giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma 3, c.p. esclude che il giudizio di cui all'art. 69 c.p. incida sulla determinazione della pena massima. Essendo stata riconosciuta la recidiva reiterata, il termine massimo della pena è risultato aumentato (conseguentemente anche il termine di prescrizione), determinandosi un termine massimo di anni 13 e mesi 6 e una scadenza della prescrizione il 29/04/2027. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce l'effetto della recidiva ad "effetto speciale" sulla pena; la Corte ha interpretato che tale recidiva va tenuta conto anche ai fini della determinazione del termine di prescrizione, e che il giudizio ex art. 69 c.p. non può ridurre la pena massima per escluderne l'effetto sulla prescrizione (comma terzo esclude l'incidenza del giudizio di cui all'art. 69 sulla pena massima)

  • art. 99 cod. pen.

    Regola la recidiva; qui è stata applicata nella formulazione che consente di qualificare la condizione come recidiva reiterata (comma quarto), il cui riconoscimento comporta aumento della pena ai sensi dell'art. 157

  • art. 161 cod. pen.

    Fissa i termini della prescrizione in relazione alla pena edittale; la Corte ha ritenuto che, con l'aumento della pena dovuto alla recidiva (art. 157), ricorra l'aumento del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 161, determinando la nuova scadenza della prescrizione

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale incriminatrice (illecito in materia di stupefacenti) cui il fatto si riferisce; la determinazione della pena di riferimento per il calcolo della prescrizione deve tener conto delle circostanze aggravanti e della recidiva se riconosciuta

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sul giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ricordato che, ai sensi dell'art. 157, comma 3, tale bilanciamento non incide sul calcolo della pena massima ai fini della prescrizione

Massime di principio

  • Se la recidiva ad effetto speciale è stata contestata e riconosciuta, essa va considerata ai fini della determinazione della pena massima e quindi del termine di prescrizione, anche se il giudice ritiene la recidiva "subvalente" nel bilanciamento delle circostanze
  • Il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non può ridurre la pena massima ai fini della prescrizione quando opera l'art. 157, comma 3: pertanto non si può escludere l'effetto della recidiva sul termine prescrizionale mediante un diverso apprezzamento delle circostanze
  • Il termine di prescrizione va ricalcolato tenendo conto di tutti gli aumenti previsti dalle norme (es. art. 157 per la recidiva, art. 161 per i termini), e la scadenza va confrontata con la data di estinzione del reato; se la prescrizione non è effettivamente maturata il giudizio non può dichiarare la non punibilità per prescrizione
  • In caso di erronea dichiarazione di prescrizione da parte della Corte territoriale la Corte di Cassazione può annullare la decisione e rinviare per nuovo giudizio
  • Per difendersi o per valutare la situazione in casi analoghi, è fondamentale accertare formalmente la presenza e la natura della recidiva contestata e verificare come essa influisce sul calcolo del termine prescrizionale prima di concludere per la prescrizione

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