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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35293/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione dell'art. 240 cod. pen.: il ricorrente sostiene che la sentenza di patteggiamento avrebbe disposto la confisca del denaro sequestrato e che, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la confisca richiede un nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'attività di cessione contestata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che la sentenza di patteggiamento impugnata non contiene statuizioni di confisca del denaro; se il denaro è ancora sottoposto a sequestro, la competenza per decidere sulla sua sorte spetta al giudice dell'esecuzione, non al giudice di cognizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento: la pena è stata applicata ai sensi di questa disposizione, sicché la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come presunta violata; dalla motivazione della Corte non emerge che l'art. 240 sia stato concretamente applicato o disatteso nella sentenza impugnata, contribuendo all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Prevede la confisca per i reati in materia di stupefacenti e richiede, secondo il ricorrente, un nesso di pertinenzialità tra le somme e l'attività delittuosa. La Corte sottolinea però che nessuna statuizione di confisca è contenuta nella sentenza impugnata; pertanto, la questione sulla sorte del denaro va rimessa al giudice dell'esecuzione.

Massime di principio

  • Una sentenza di patteggiamento che non contiene una statuizione espressa di confisca non può essere impugnata in Cassazione con riferimento a un presunto ordine di confisca: se il denaro è ancora in sequestro, il rimedio è rivolgersi al giudice dell'esecuzione per la restituzione.
  • Per ottenere la confisca ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 è necessario dimostrare il nesso di pertinenzialità tra il denaro e l'attività delittuosa; la mancanza di una statuizione di confisca in sentenza rende inammissibile il ricorso su tale tema.
  • La Corte di Cassazione valuta anche l'ammissibilità formale e la fondatezza manifesta del ricorso: questioni inesistenti nella sentenza impugnata portano a dichiararne l'inammissibilità e a sanzioni a carico del ricorrente (spese e contributo alla Cassa delle ammende).
  • In situazioni analoghe, prima di proporre ricorso in Cassazione è opportuno verificare concretamente se la sentenza impugnata abbia disposto la misura patrimoniale contestata; in caso contrario, utilizzare gli strumenti previsti per il giudice dell'esecuzione.

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