Sentenza del 07/02/2024 n. 3557 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. chiedeva il rimborso di 12.539 euro di IRAP versata per i periodi d’imposta 2014-2017. Sosteneva che svolgeva attività di consulenza esclusivamente per KPMG Advisory S.p.A., nell’ambito della struttura organizzativa della società, senza personale o beni strumentali propri e senza un’organizzazione autonoma; mancava quindi il presupposto impositivo previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997. In Cassazione ha proposto tre motivi: violazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 446/1997, perché la CTR aveva considerato l’organizzazione di KPMG; violazione degli artt. 115 c.p.c. e 36 del D.Lgs. n. 546/1992, in relazione alla mancata contestazione dell’assenza di un’organizzazione propria; e vizio della motivazione della sentenza. La Cassazione ha deciso il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri due.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia (sentenza n. 2587-17-2022, che aveva respinto l’appello contro il rigetto del ricorso da parte della CTP di Milano) e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Ha stabilito che l’attività professionale svolta nella struttura organizzata da una società distinta non integra il presupposto dell’autonoma organizzazione IRAP quando il professionista non ne è titolare né responsabile. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata a rifondere le spese di Cassazione: 3.000 euro per compensi e 474 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP e IVA; spese compensate per i gradi di merito.
Norme richiamate
Art. 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
il requisito dell'"autonoma organizzazione" di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 1997, quale presupposto impositivo dell'IRAP, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi attività di segreteria ovvero meramente esecutive.
L’IRAP richiede un’organizzazione riferibile al professionista, del quale devono sussistere la responsabilità organizzativa e, secondo i criteri indicati, l’impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o di lavoro altrui oltre la soglia meramente esecutiva. Non basta che il professionista utilizzi l’organizzazione di un soggetto terzo.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la disposizione processuale indicata per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione della norma sostanziale sull’IRAP; il motivo fondato su tale censura è stato accolto.
Il contribuente ne aveva denunciato la violazione in relazione alla valutazione dei fatti non contestati; la Corte non ha esaminato la censura, dichiarandola assorbita dopo l’accoglimento del primo motivo.
Art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il contribuente lo aveva invocato per contestare la motivazione della sentenza tributaria; la relativa censura è rimasta assorbita e la Corte non ne ha enunciato una specifica interpretazione.
Art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
Sono le disposizioni processuali richiamate per le censure relative, rispettivamente, alla violazione processuale e al vizio motivazionale; entrambe sono state dichiarate assorbite.
Massime di principio
- Per l’IRAP del professionista non è sufficiente che l’attività sia svolta usando personale, locali o strumenti organizzati: occorre verificare a chi faccia capo l’organizzazione e chi ne abbia la responsabilità organizzativa.
- Quando il professionista opera stabilmente nella struttura di una società distinta, il cui assetto organizzativo è gestito e sostenuto dalla società, i compensi per tale attività non sono soggetti a IRAP per il solo fatto che il professionista si avvalga di quella struttura.
- La qualità di socio della società organizzatrice, anche se accompagnata da una partecipazione al capitale, non comporta di per sé che il professionista sia titolare o responsabile dell’organizzazione rilevante ai fini IRAP.
- La decisione non esclude l’IRAP in assoluto per ogni professionista che lavori per una società: occorre verificare concretamente se disponga di una propria organizzazione e ne sia responsabile, oppure se operi nell’organizzazione altrui.
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