Sentenza del 07/02/2024 n. 3466 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda sei avvisi di liquidazione dell’imposta di registro in misura fissa, emessi per la registrazione di contratti di locazione contenenti una clausola penale. La CTR Lombardia, con sentenza n. 3156/2020 depositata il 22 dicembre 2020, aveva accolto l’appello di Oslavia Srl, riformando la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione degli avvisi. L’Agenzia ha sostenuto che la clausola penale costituisse un negozio autonomo, distinto dal contratto di locazione, soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 131/1986 e, trattandosi di prestazione eventuale, alla disciplina degli atti sottoposti a condizione dell’art. 27 dello stesso decreto. Oslavia, con ricorso incidentale, ha contestato che la clausola sugli interessi moratori per il ritardo o mancato pagamento fosse qualificabile come clausola penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’Agenzia e ha dichiarato assorbito il motivo incidentale di Oslavia. Ha stabilito che la clausola penale inserita nel contratto di locazione è accessoria e funzionalmente dipendente dal contratto, non costituisce una disposizione negoziale autonoma e non è soggetta a un’imposta di registro distinta: si applica l’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, con imposizione secondo la disposizione più onerosa. Resta quindi ferma la decisione favorevole a Oslavia sugli avvisi impugnati. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate; non è stato disposto un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, commi 1 e 2
ai fini di cui all' art. 21 D.P.R. 131/86 , la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata
La clausola penale che accede al contratto e ne condivide la causa non costituisce, ai fini del registro, una disposizione negoziale autonoma tassabile separatamente. Si applica il comma 2: le disposizioni che derivano necessariamente le une dalle altre sono tassate come se l’atto contenesse soltanto quella soggetta all’imposizione più onerosa.
Il valore giuridico dato alla clausola penale dall' art. 1382 del cod. civ. è quello di predeterminare il danno, ferma la possibilità che le parti convengano la risarcibilità, come recita la norma, "del danno ulteriore".
La clausola penale predetermina convenzionalmente il risarcimento dovuto in caso d’inadempimento o ritardo e agevola il creditore, dispensandolo dalla prova del danno nei limiti previsti. Questa funzione risarcitoria, accessoria all’obbligazione contrattuale, sostiene la conclusione che non costituisca una disposizione autonoma ai fini dell’imposta di registro.
Nel caso di inadempimento, si instaura una relazione di alternatività-esclusione tra le obbligazioni originate dal contratto e quella da penale, atteso che il creditore può domandare e ottenere la prestazione principale o la penale, ma non entrambe, in virtù del divieto di cumulo previsto dall' art. 1383 cod. civ.
Il divieto di cumulare la prestazione principale e la penale, salvo i casi previsti dalla legge, conferma il legame funzionale tra la penale e l’obbligazione del contratto, anziché l’esistenza di una causa negoziale distinta.
Costituzione, art. 53
Non solo perché, salvo il limite dell'arbitrio e della irragionevolezza, il legislatore è libero, come più volte ricordato dal Giudice delle leggi, di discrezionalmente individuare le fattispecie impositive (e, nel caso di derivazione necessaria ex art. 21 co. 2, esso mostra appunto di volersi limitare al prelievo più gravoso, rinunciando agli altri), ma anche perché la clausola penale - sia e proprio per la sua natura risarcitoria e dunque meramente reintegrativa di un patrimonio diminuito dall'inadempimento, sia per il suo tipico effetto di esonero probatorio - non esprime di per sé alcuna ricchezza significativa di forza economica e capacità contributiva (o, quantomeno, non più di quelle espresse per il caso di regolare adempimento del contratto).
La tassazione unitaria prevista dall’art. 21, comma 2, non contrasta con il principio di capacità contributiva: la clausola penale ha natura risarcitoria e reintegrativa e, di per sé, non manifesta una ricchezza ulteriore rispetto a quella già espressa dal contratto.
Massime di principio
- Quando una clausola penale è inserita in un contratto e serve a predeterminare le conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni contrattuali, essa è normalmente accessoria e condivide la causa del contratto: ai fini dell’imposta di registro non va tassata come disposizione autonoma.
- Per applicare l’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986 occorre una connessione oggettiva e necessaria tra le disposizioni, dovuta alla loro natura o alla legge; la sola scelta delle parti di collegare negozi autonomi, o una connessione meramente occasionale, non basta.
- La qualificazione dipende dalla funzione concreta della clausola, non dal nome utilizzato dalle parti. Una pattuizione di interessi moratori può rientrare nella medesima logica se, nel caso concreto, disciplina in funzione risarcitoria le conseguenze del ritardo nell’adempimento.
- La decisione riguarda la tassazione di registro della clausola penale nei contratti di locazione; non implica che ogni pattuizione accessoria o ogni accordo collegato sia automaticamente esente da tassazione separata.
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