Sentenza del 07/02/2024 n. 1080 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 1052/2021 della CTP di Catania relativa a ingiunzione di pagamento n. 1920081015000862 per TARSU/TIA anno 2008. L'appellante contestava, tra l'altro, la legittimazione passiva (era minorenne nel 2008), l'operatività di precedenti giudicati invocati per estinguere o impedire l'azione e la ripartizione delle spese processuali.
La decisione
L'appello è stato rigettato e la sentenza impugnata confermata. Il giudice d'appello ha ritenuto che: (1) la legittimazione passiva sussiste anche per i minorenni ai fini tributari; (2) l'appellante non ha provato che i precedenti provvedimenti irrevocabili riguardassero lo stesso immobile oggetto dell'imposizione, per cui il giudicato esterno non opera; (3) la decisione di primo grado di compensare le spese era giustificata dalla reciproca soccombenza in primo grado. Nessuna pronuncia sulle spese di secondo grado, dato che la resistente non si è costituita.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 3390/2020
Affermato il principio secondo cui la capacità giuridica (art. 1 c.c.) e la natura di soggetto passivo d'imposta (TUIR, art. 2) spettano alle persone fisiche indipendentemente dall'età; pertanto anche il minorenne può essere destinatario di atti impositivi e verifiche fiscali.
Codice civile, art. 1, comma 1
"La capacità giuridica si acquista al momento della nascita."
Richiamato per sostenere che la qualità di persona fisica (e quindi potenziale soggetto passivo) sussiste fin dalla nascita, con conseguente possibilità di essere raggiunto da atti tributari.
Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), art. 2, comma 1
"Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche..."
Utilizzato per consolidare il principio che il perimetro dei soggetti passivi è dato dalla persona fisica, senza richiedere la capacità di agire o la maggiore età.
Principio processuale della soccombenza reciproca
Applicato per giustificare la compensazione delle spese in primo grado: quando le parti risultano reciprocamente soccombenti non è irragionevole disporre la compensazione.
Massime di principio
- La capacità giuridica e lo status di soggetto passivo tributario spettano alla persona fisica indipendentemente dall'età: un minorenne può dunque essere destinatario di atti impositivi e di verifiche fiscali.
- La legittimazione passiva non coincide con la capacità di agire: la mancanza della maggiore età non esclude la possibilità di essere raggiunti da cartelle, ingiunzioni o accertamenti tributari.
- Il giudicato o le sentenze passate possono essere opponibili solo se chi le invoca prova che riguardano lo stesso oggetto (stesso immobile, stessa posizione tributaria); l'onere probatorio grava su chi eccepisce il giudicato esterno.
- La compensazione delle spese in primo grado è giustificata quando la decisione di merito presenta reciproca soccombenza; in appello, se la parte resistente non si costituisce, il giudice può non pronunciarsi sulle spese di grado.
- In contenziosi tributari è fondamentale produrre documentazione precisa e circostanziata (identificazione dell'immobile, titolarità, copia dei precedenti provvedimenti irrevocabili) se si intende invocare effetti estintivi o preclusivi di azioni successive.
- La mancata costituzione in appello da parte della resistente non impedisce al giudice d'appello di decidere sul merito, ma può influire sulle statuizioni accessorie (es. liquidazione delle spese di grado).
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