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Sentenza

Sentenza del 07/02/2024 n. 490 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

La valutazione del giudice in tema di prova per presunzioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia contestava la deducibilità di costi portati in deduzione dal contribuente per l'anno 2009: in particolare spese per complessivi € 491,77 (non inerenti), € 733,33 (schede carburanti ritenute inesistenti), € 3.000 (fattura per ristrutturazione ritenuta inesistente) e € 16.000 (+ IVA) fatturate dalla Cooperativa XXX-XXX per elaborazione dati contabili, ritenute dall'Ufficio sostanzialmente inesistenti. La controversia centrale decisa in Cassazione riguardava soprattutto la riconducibilità al contribuente e l'effettiva esecuzione delle prestazioni per la fattura da € 16.000, sulla base di riscontri acquisiti dalla verifica della Guardia di Finanza (assenza di tracciabilità dei pagamenti, unico cliente della cooperativa il contribuente stesso, presentazione tardiva e a firma di terzi della dichiarazione integrativa della cooperativa, dichiarazioni discordanti del rappresentante della cooperativa). La questione probatoria è stata esaminata alla luce del principio relativo alla prova per presunzioni (valutazione analitica e poi complessiva degli indizi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto l'appello dell'Agenzia (ordinanza n. 25722/2022), censurando la motivazione della Commissione regionale e ritenendo che, valutati complessivamente gli indizi raccolti dall'Ufficio (assenza di tracce dei pagamenti, cooperativa con unico cliente, presentazione integrativa ad opera del contribuente/intermediario, dichiarazioni del rappresentante della cooperativa incongrue), emergesse una prova presuntiva univoca e concordante dell'inesistenza delle prestazioni. Pertanto il ricorso del contribuente è stato rigettato in riforma della sentenza favorevole di primo grado e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (euro 1.500 per il grado di appello e euro 2.000 per il giudizio di cassazione, oltre agli accessori). Sono rimaste incontroverse e ormai giudicate definitive le statuizioni relative ai rimanenti importi (€ 491,77; € 733,33; € 3.000) non impugnate dal contribuente.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    richiede per le componenti negative del reddito la prova della certezza nella sussistenza e della determinabilità dell'ammontare; l'onere probatorio grava sul contribuente per dimostrare l'effettivo sostenimento e l'inerenza dei costi

  • art. 111, comma 6 Cost.

    impone la motivazione minima e sufficiente della decisione giurisdizionale; la sentenza deve permettere il controllo in Cassazione sulla logicità e correttezza del percorso argomentativo

  • Cass. Civ., sez. III, n. 9059 del 12/04/2018 (principio sulle prove per presunzioni)

    il giudice deve operare una valutazione in due momenti: analitica degli indizi (scartare quelli irrilevanti, conservare quelli con potenziale efficacia) e poi una valutazione complessiva per verificare la concordanza e la forza probatoria combinata degli indizi

  • Cass. Civ., sez. II, n. 30366 del 21/11/2019 (onere della prova sul contribuente)

    ribadisce che il contribuente deve provare imponibile, esistenza e natura del costo, fatti giustificativi e destinazione alla produzione di reddito

Massime di principio

  • In contestazioni su costi fatturati da terzi, la mera presenza formale della fattura e l'annotazione nei registri non escludono la possibilità che l'operazione sia inesistente: il giudice deve valutare anche la rispondenza concreta delle circostanze (tracciabilità dei pagamenti, pluralità di clienti della presunta fornitura, tempestività e soggettività degli adempimenti fiscali del fornitore).
  • In materia di prova per presunzioni il giudice è obbligato a un doppio passaggio valutativo: (1) analisi critica degli elementi indiziari singoli per selezionare quelli rilevanti; (2) valutazione complessiva della loro concordanza per verificare se la combinazione raggiunge la prova presuntiva richiesta. Una motivazione che ometta questo passaggio è censurabile in Cassazione.
  • L'onere della prova circa l'esistenza, la congruità e l'inerenza del costo grava sul contribuente; in assenza di elementi probatori idonei (es.: tracciabilità dei pagamenti, documentazione indipendente che documenti l'effettiva prestazione) l'Ufficio può legittimamente disconoscere la deduzione.
  • Indizi multipli, anche se ciascuno isolatamente non concludente, possono acquisire efficacia probatoria se concordanti e reciprocamente rafforzanti; quindi il giudice non può liquidare singoli indizi come irrilevanti senza verificare il loro effetto cumulativo.
  • Le questioni non impugnate nel giudizio di cassazione e divenute definitive non possono essere riesaminate nel giudizio di rinvio: il thema decidendum non può essere ampliato oltre la cassazione.

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