Sentenza del 07/02/2024 n. 87 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
DOGANE - sanzioni - principio di proporzionalità - rispetto - necessità - violazione - conseguenza - rideterminazione - necessità DOGANE - dichiarazione doganale - contenuto - correzione od integrazione postuma - ammissibilità - esclusione DOGANE - rappresentante doganale - mandatario - svolgimento della propria attività - modalità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia e ha riformato la sentenza di primo grado: ha rigettato in parte il ricorso del rappresentante (non ha annullato integralmente la sanzione) ma, richiamando il principio di proporzionalità europeo e nazionale, ha rideterminato la sanzione al 100% dei diritti evasi (pari a € 9.645,74) anziché al minimo edittale di € 30.000. Ha inoltre compensato integralmente le spese di giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione di violazione dell'art. 303 T.U.L.D. per dichiarazione doganale non corrispondente all'accertamento: la fattura commerciale allegata alla dichiarazione di importazione non soddisfaceva i requisiti dei Regolamenti UE istitutivi dei dazi antidumping/compensativi per i moduli fotovoltaici cinesi, con indicazione del codice addizionale TARIC (CADD B908) che ha consentito indebitamente l'esenzione dai dazi. L'Ufficio ha irrogato al rappresentante sanzione amministrativa; il rappresentante ha impugnato chiedendo annullamento o, in subordine, riduzione per eccessiva onerosità e per mancanza di colpevolezza/legittimazione.
Norme richiamate
Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione - CDC)
Il CDC disciplina il momento di nascita dell'obbligazione doganale: l'obbligazione sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana; la responsabilità può ricadere anche su chi ha fornito i dati se era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza.
Art. 77 CDC
"1. Un'obbligazione doganale all'importazione sorge... 2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana. 3. Il debitore è il dichiarante... Quando una dichiarazione... è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi... la persona che ha fornito i dati necessari... è anch'essa debitrice."
La Corte ha applicato questo testo per affermare che non è possibile sanare ex post con effetti retroattivi (ex tunc) omissioni o dati errati determinanti per la liquidazione dei diritti; la responsabilità ricade sul dichiarante e su chi ha fornito dati che avrebbe dovuto ritenere erronei.
"la dichiarazione doganale ... deve contenere (comma 2) alla lettera e) la descrizione delle merci con l'indicazione della posizione di tariffa, della qualità, della quantità del valore e di ogni altro elemento occorrente per la liquidazione dei diritti; in luogo della denominazione tariffaria può essere indicata quella commerciale purchè questa contenga tutti gli elementi per l'applicazione della tariffa."
Tali elementi devono essere presenti al momento dell'accettazione della dichiarazione; la mancanza ha rilevanza sostanziale quando determina una minor liquidazione dei diritti.
Art. 303 D.P.R. 43/1973 (T.U. delle dogane)
"sanzione amministrativa da € 103,00 a € 516,00 ... se la differenza supera il 5% ... per i diritti da € 2.000,1 a € 3.999,99 nella misura da € 15.000,00 a € 30.000,00, e per i diritti pari o superiori a € 4.000,00 nella misura da € 30.000,00 a dieci volte l'importo dei diritti non corrisposti."
La norma punisce le dichiarazioni non conformi in ordine a qualità, quantità e valore (intesi estensivamente, compresa l'origine). Tuttavia la Corte ha ritenuto la soglia minima applicabile per l'ultimo scaglione sproporzionata rispetto al principio di proporzionalità europeo e l'ha ridotta concretamente.
Artt. 1710 e 1711 c.c. (mandato)
Il rappresentante doganale è qualificato come mandatario; è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia, deve valutare l'affidabilità e adeguatezza delle istruzioni e della documentazione ricevuta e informare il mandante di discrepanze, potendo anche discostarsi dalle istruzioni per adempiere correttamente.
Regolamenti di esecuzione UE n. 1238/2013 e n. 1239/2013
I regolamenti istituivano i dazi antidumping e compensativi sui moduli fotovoltaici cinesi e stabilivano requisiti fatturazione/certificati d'impegno per usufruire di esenzioni: la mancanza di tali requisiti ha avuto rilievo determinante nella rettifica dei diritti e nell'irrogazione della sanzione.
"l'avviso deve essere notificato a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è diventato definitivo."
Applicato per valutare la tempestività del procedimento di revisione: la notifica delle comunicazioni dell'Ufficio nel 2018 è stata ritenuta tempestiva rispetto alla bolletta del 2015.
Giurisprudenza UE (Corte di Giustizia: Ecotrade C‑95/07 e C‑96/07; Equoland C‑272/13; altri)
Principio di proporzionalità delle sanzioni: le sanzioni nazionali devono essere adeguate e non eccedere quanto necessario per assicurare la riscossione dei diritti; ciò giustifica la riduzione della sanzione nel caso concreto.
Massime di principio
- L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana e si determina in base agli elementi presenti in quel momento: difetti rilevanti non si sanano automaticamente con integrazioni successive.
- La 'qualità' ai fini dell'art. 303 TULD va intesa ampiamente e comprende elementi essenziali come l'origine, la tipologia e ogni caratteristica necessaria per la classificazione tariffaria e la determinazione dei dazi.
- Il rappresentante doganale in rappresentanza diretta ha obblighi di diligenza professionale (art. 1710 e 1711 c.c.): deve valutare l'affidabilità della documentazione e, se necessario, informare o correggere le istruzioni del mandante; la sua responsabilità sanzionatoria sorge se ha fornito o allegato dati o documenti notoriamente irregolari o che avrebbe dovuto riconoscere come tali.
- La responsabilità e la sanzione possono ricadere anche su chi ha fornito i dati alla dichiarazione quando questi determinano la mancata riscossione dei diritti e l'irregolarità era o avrebbe dovuto essere conoscibile.
- Il principio di proporzionalità (giurisprudenza UE) può imporre la riduzione o la disapplicazione delle previsioni sanzionatorie nazionali quando l'ammontare minimo previsto eccede quanto necessario per perseguire l'obiettivo di corretta riscossione: in concreto la sanzione può essere adeguata alla misura effettiva dei diritti evasi.
- Le eccezioni procedurali come la decadenza/termine di revisione vanno valutate con attenzione: la notifica degli atti di revisione entro i termini previsti è condizione essenziale per far valere la pretesa dell'Amministrazione.
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