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Sentenza

Sentenza del 07/02/2024 n. 87 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

DOGANE - sanzioni - principio di proporzionalità - rispetto - necessità - violazione - conseguenza - rideterminazione - necessità DOGANE - dichiarazione doganale - contenuto - correzione od integrazione postuma - ammissibilità - esclusione DOGANE - rappresentante doganale - mandatario - svolgimento della propria attività - modalità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia e ha riformato la sentenza di primo grado: ha rigettato in parte il ricorso del rappresentante (non ha annullato integralmente la sanzione) ma, richiamando il principio di proporzionalità europeo e nazionale, ha rideterminato la sanzione al 100% dei diritti evasi (pari a € 9.645,74) anziché al minimo edittale di € 30.000. Ha inoltre compensato integralmente le spese di giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione di violazione dell'art. 303 T.U.L.D. per dichiarazione doganale non corrispondente all'accertamento: la fattura commerciale allegata alla dichiarazione di importazione non soddisfaceva i requisiti dei Regolamenti UE istitutivi dei dazi antidumping/compensativi per i moduli fotovoltaici cinesi, con indicazione del codice addizionale TARIC (CADD B908) che ha consentito indebitamente l'esenzione dai dazi. L'Ufficio ha irrogato al rappresentante sanzione amministrativa; il rappresentante ha impugnato chiedendo annullamento o, in subordine, riduzione per eccessiva onerosità e per mancanza di colpevolezza/legittimazione.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione - CDC)

    Il CDC disciplina il momento di nascita dell'obbligazione doganale: l'obbligazione sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana; la responsabilità può ricadere anche su chi ha fornito i dati se era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza.

  • Art. 77 CDC

    "1. Un'obbligazione doganale all'importazione sorge... 2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana. 3. Il debitore è il dichiarante... Quando una dichiarazione... è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi... la persona che ha fornito i dati necessari... è anch'essa debitrice."

    La Corte ha applicato questo testo per affermare che non è possibile sanare ex post con effetti retroattivi (ex tunc) omissioni o dati errati determinanti per la liquidazione dei diritti; la responsabilità ricade sul dichiarante e su chi ha fornito dati che avrebbe dovuto ritenere erronei.

  • Art. 4 D.Lgs. 374/1990

    "la dichiarazione doganale ... deve contenere (comma 2) alla lettera e) la descrizione delle merci con l'indicazione della posizione di tariffa, della qualità, della quantità del valore e di ogni altro elemento occorrente per la liquidazione dei diritti; in luogo della denominazione tariffaria può essere indicata quella commerciale purchè questa contenga tutti gli elementi per l'applicazione della tariffa."

    Tali elementi devono essere presenti al momento dell'accettazione della dichiarazione; la mancanza ha rilevanza sostanziale quando determina una minor liquidazione dei diritti.

  • Art. 303 D.P.R. 43/1973 (T.U. delle dogane)

    "sanzione amministrativa da € 103,00 a € 516,00 ... se la differenza supera il 5% ... per i diritti da € 2.000,1 a € 3.999,99 nella misura da € 15.000,00 a € 30.000,00, e per i diritti pari o superiori a € 4.000,00 nella misura da € 30.000,00 a dieci volte l'importo dei diritti non corrisposti."

    La norma punisce le dichiarazioni non conformi in ordine a qualità, quantità e valore (intesi estensivamente, compresa l'origine). Tuttavia la Corte ha ritenuto la soglia minima applicabile per l'ultimo scaglione sproporzionata rispetto al principio di proporzionalità europeo e l'ha ridotta concretamente.

  • Artt. 1710 e 1711 c.c. (mandato)

    Il rappresentante doganale è qualificato come mandatario; è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia, deve valutare l'affidabilità e adeguatezza delle istruzioni e della documentazione ricevuta e informare il mandante di discrepanze, potendo anche discostarsi dalle istruzioni per adempiere correttamente.

  • Regolamenti di esecuzione UE n. 1238/2013 e n. 1239/2013

    I regolamenti istituivano i dazi antidumping e compensativi sui moduli fotovoltaici cinesi e stabilivano requisiti fatturazione/certificati d'impegno per usufruire di esenzioni: la mancanza di tali requisiti ha avuto rilievo determinante nella rettifica dei diritti e nell'irrogazione della sanzione.

  • Art. 11 D.Lgs. 374/1990

    "l'avviso deve essere notificato a pena di decadenza entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è diventato definitivo."

    Applicato per valutare la tempestività del procedimento di revisione: la notifica delle comunicazioni dell'Ufficio nel 2018 è stata ritenuta tempestiva rispetto alla bolletta del 2015.

  • Giurisprudenza UE (Corte di Giustizia: Ecotrade C‑95/07 e C‑96/07; Equoland C‑272/13; altri)

    Principio di proporzionalità delle sanzioni: le sanzioni nazionali devono essere adeguate e non eccedere quanto necessario per assicurare la riscossione dei diritti; ciò giustifica la riduzione della sanzione nel caso concreto.

Massime di principio

  • L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana e si determina in base agli elementi presenti in quel momento: difetti rilevanti non si sanano automaticamente con integrazioni successive.
  • La 'qualità' ai fini dell'art. 303 TULD va intesa ampiamente e comprende elementi essenziali come l'origine, la tipologia e ogni caratteristica necessaria per la classificazione tariffaria e la determinazione dei dazi.
  • Il rappresentante doganale in rappresentanza diretta ha obblighi di diligenza professionale (art. 1710 e 1711 c.c.): deve valutare l'affidabilità della documentazione e, se necessario, informare o correggere le istruzioni del mandante; la sua responsabilità sanzionatoria sorge se ha fornito o allegato dati o documenti notoriamente irregolari o che avrebbe dovuto riconoscere come tali.
  • La responsabilità e la sanzione possono ricadere anche su chi ha fornito i dati alla dichiarazione quando questi determinano la mancata riscossione dei diritti e l'irregolarità era o avrebbe dovuto essere conoscibile.
  • Il principio di proporzionalità (giurisprudenza UE) può imporre la riduzione o la disapplicazione delle previsioni sanzionatorie nazionali quando l'ammontare minimo previsto eccede quanto necessario per perseguire l'obiettivo di corretta riscossione: in concreto la sanzione può essere adeguata alla misura effettiva dei diritti evasi.
  • Le eccezioni procedurali come la decadenza/termine di revisione vanno valutate con attenzione: la notifica degli atti di revisione entro i termini previsti è condizione essenziale per far valere la pretesa dell'Amministrazione.

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