Sentenza del 07/02/2024 n. 3556 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle entrate aveva contestato la detrazione dell’IVA relativa al 2007 su beni ceduti dalla consociata Rohm and Haas Italia Srl, sostenendo che l’operazione fosse in realtà una cessione di ramo d’azienda, esente da IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 633/1972. La contribuente aveva impugnato l’atto impositivo. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso, ritenendo insufficienti gli elementi per riqualificare il contratto; la CTR della Lombardia aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, qualificando l’operazione come cessione di merci nell’ambito di una riorganizzazione del gruppo. In cassazione, l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 2555 e 2556 c.c., dell’art. 2, comma 3, lett. b), del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 20 e 40 del d.P.R. n. 131/1986. La contribuente ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi. Dopo l’annullamento in autotutela dell’atto, l’Avvocatura dello Stato ha chiesto l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese; la contribuente si è opposta alla compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato estinto l’intero giudizio per cessazione della materia del contendere, poiché l’annullamento in autotutela dell’atto impositivo ha eliminato la contestazione sostanziale. Non ha quindi deciso nel merito il ricorso principale né i quattro motivi incidentali, e le precedenti sentenze sono state rimosse perché prive di attualità. Ha compensato integralmente le spese di tutti i gradi: l’annullamento era giustificato dallo ius superveniens relativo all’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, con efficacia retroattiva riconosciuta dalla legge, e non dalla manifesta illegittimità originaria dell’atto.
Norme richiamate
Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992
A seguito dell'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto ( Cass. n. 19845 del 2019 ), cosicché la materia del contendere è cessata, con effetto estintivo sull'intero giudizio in ragione della previsione di cui all' art. 46 del D.lgs. n. 546/1992 ( Cass. n. 19533 del 2011 ).
L’annullamento in autotutela dell’atto impugnato, quando elimina la controversia sul diritto sostanziale, determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione dell’intero giudizio.
Art. 15, primo comma, del d.lgs. n. 546/1992
Peraltro, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell' art. 46 , primo comma del D.lgs. n. 546 del 1992 , per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, primo comma, del medesimo D.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario.
In caso di estinzione conseguente all’annullamento in autotutela, il giudice tributario può compensare le spese sulla base di una valutazione complessiva della controversia.
La compensazione trova spazio, in particolare, qualora l'annullamento dell'atto in sede di autotutela non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, ma derivi, dall'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell' art. 88 cod. proc. civ., che può essere premiato con la compensazione delle spese ( Cass. n. 22231 del 2011 ).
L’annullamento in autotutela dovuto a un’incertezza normativa oggettiva, anziché a un’illegittimità manifesta originaria, può essere considerato comportamento processuale leale e giustificare la compensazione delle spese.
La norma, invero, è stata modificata dalla l. n. 205 del 2017 , alla quale, ai sensi dell' art. 1 , comma 1084, della l. n. 145 del 2018 , è stata riconosciuta efficacia retroattiva (norme ritenute esenti da profili di illegittimità dalla Corte Costituzionale, rispettivamente, con sentenze n. 158 del 21 luglio 2020 e n. 39 del 16 marzo 2021), e tale ius superveniens giustifica, nel caso di specie, la compensazione integrale delle spese di lite.
La modifica dell’art. 20, resa retroattiva dalla legge successiva, costituisce nel caso concreto uno ius superveniens che ha giustificato l’annullamento in autotutela e la compensazione integrale delle spese.
Art. 40 del d.P.R. n. 131/1986
Ricorre tale evenienza nel caso in esame che, data l'alternatività tra IVA e imposta di registro (v. art. 40 d.P.R. n. 131/1986 ), non resta indifferente alle vicende relative all' art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986.
La disciplina dell’imposta di registro rileva anche nella controversia IVA quando opera il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro; nel caso specifico, ciò rendeva pertinente la modifica dell’art. 20.
Massime di principio
- Se l’ente impositore annulla in autotutela l’atto impugnato e viene meno la controversia sul diritto sostanziale, il giudizio può estinguersi per cessazione della materia del contendere, senza decisione sul merito delle impugnazioni.
- La cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione comporta la rimozione delle decisioni precedenti, ormai prive di attualità; non equivale a una pronuncia di inammissibilità del ricorso.
- La compensazione delle spese non è automatica: il giudice valuta complessivamente la lite e può disporla, in particolare, se l’autotutela dipende da una sopravvenuta modifica normativa retroattiva e non da una manifesta illegittimità originaria dell’atto.
- Quando una controversia IVA coinvolge operazioni per le quali rileva l’alternatività con l’imposta di registro, le modifiche alla disciplina dell’imposta di registro possono incidere anche sulla valutazione della lite tributaria e sulla regolazione delle spese.
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