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Sentenza

Sentenza del 07/02/2024 n. 23 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

Base imponibile - cessioni di autoveicoli con finanziamento - somme corrisposte dalle società finanziarie a titolo di incentivo - integrazione del corrispettivo da parte di un terzo - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'inquadramento ai fini IVA di somme ricevute dalla banca del gruppo automobilistico (F B) e fatturate dalla concessionaria come provvigioni esenti per intermediazione finanziaria. L'Ufficio ha ritenuto che tali somme siano in realtà la retrocessione di sconti concessi al cliente finale (incentivi/ sovvenzioni legati al finanziamento) e pertanto costituiscano integrazione del corrispettivo della cessione dell'autoveicolo imponibile ai sensi dell'art.13 d.P.R. 633/1972. La ricorrente sostiene che si tratti di compensi per vera attività di intermediazione finanziaria esente ai sensi dell'art.10, co.1, n.9, d.P.R. 633/72.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso, confermando l'accertamento dell'Agenzia. Ha rilevato che l'attività esercitata dalla concessionaria era sostanzialmente mera raccolta e trasmissione della documentazione (subfornitura della banca) e non vera intermediazione finanziaria. I pagamenti da F B hanno natura di sovvenzione direttamente connessa al prezzo della cessione, diminuendo il prezzo pagato dal cliente; pertanto devono essere ricompresi nella base imponibile IVA ex art.13 d.P.R. 633/1972. L'accertamento e le sanzioni per violazioni contabili e IVA sono stati confermati; condanna alle spese di giudizio (EUR 3.200).

Norme richiamate

  • art. 13 d.P.R. 633/1972

    la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti ... aumento delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti

    Le integrazioni o sovvenzioni versate da terzi direttamente connesse al prezzo della cessione costituiscono parte del corrispettivo e devono essere incluse nella base imponibile IVA.

  • art. 10, co. 1, n. 9 d.P.R. 633/1972

    Prevede l'esenzione IVA per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni di finanziamento. La Corte ricorda che le esenzioni vanno interpretate restrittivamente e che il contribuente che invoca l'esenzione ha l'onere della prova sulla reale natura di intermediazione finanziaria.

  • art. 12, co. 7, L. 212/2000

    Regola il contraddittorio post-verifica: dopo il pvc il contribuente può presentare osservazioni entro 60 giorni prima dell'emissione dell'accertamento; la Corte rileva che tale contraddittorio è stato rispettato.

  • art. 10bis, L. 212/2000

    Norma sull'abuso del diritto (obbligo di richiesta di chiarimenti in caso di abuso/elusione). La Corte ha ritenuto la norma inapplicabile poiché non era contestato un caso di abuso/elusione ma la qualificazione IVA delle somme.

  • Corte di Giustizia UE, sentenza 9 ottobre 2019 (cause C-573/18 e C-574/18)

    Conferma che le sovvenzioni direttamente connesse al prezzo devono essere incluse nella base imponibile IVA; utilizzata come riferimento comunitario per l'interpretazione dell'art.13.

  • Cass. civ. sez. trib., n. 5195/2016 e n. 16660/2020

    Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la sovvenzione che riduce il prezzo pagato dal cliente rileva ai fini della determinazione della base imponibile IVA.

  • art. 13 D.Lgs. 472/1997 e art. 12 co.1-2 D.Lgs. 472/1997

    Norme relative al ravvedimento operoso e all'irrogazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto il ravvedimento ininfluente rispetto alla sanzione unica irrogata per plurime violazioni e ha confermato gli aumenti applicati.

Massime di principio

  • Quando un terzo (es. banca) versa un contributo che è direttamente connesso alla vendita di un bene e riduce il prezzo pagato dal cliente finale, tale contributo va trattato come integrazione del corrispettivo e incluso nella base imponibile IVA (art.13 DPR 633/72).
  • Le esenzioni IVA per intermediazione finanziaria (art.10, n.9) vanno interpretate restrittivamente; chi invoca l'esenzione deve dimostrare che l'attività svolta è effettivamente negoziazione/mandato/ intermediazione autonoma e non mera esecuzione di attività materiali per conto della banca.
  • La qualificazione contrattuale formale (fatturare come provvigione esente) non è decisiva se la sostanza economica dimostra che la somma è un incentivo collegato al prezzo: le evidenze documentali e le campagne commerciali che mostrano lo sconto al cliente sono rilevanti per la ricostruzione del fatto.
  • Il contribuente deve conservare documentazione completa e chiara (accordi, campagne promozionali, flussi finanziari) che dimostri l'autonomia dell'attività di intermediazione o, in assenza, adottare il corretto trattamento IVA includendo eventuali integrazioni del prezzo nella base imponibile.
  • In caso di dubbio sulla qualificazione IVA di contributi/incentivi, è prudente chiedere interpello all'Amministrazione finanziaria o accordi preventivi con la banca per evitare rqualifiche e sanzioni; il ravvedimento operoso non sempre elimina sanzioni derivanti da plurime violazioni.

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