Sentenza del 07/02/2024 n. 23 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
Base imponibile - cessioni di autoveicoli con finanziamento - somme corrisposte dalle società finanziarie a titolo di incentivo - integrazione del corrispettivo da parte di un terzo - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'inquadramento ai fini IVA di somme ricevute dalla banca del gruppo automobilistico (F B) e fatturate dalla concessionaria come provvigioni esenti per intermediazione finanziaria. L'Ufficio ha ritenuto che tali somme siano in realtà la retrocessione di sconti concessi al cliente finale (incentivi/ sovvenzioni legati al finanziamento) e pertanto costituiscano integrazione del corrispettivo della cessione dell'autoveicolo imponibile ai sensi dell'art.13 d.P.R. 633/1972. La ricorrente sostiene che si tratti di compensi per vera attività di intermediazione finanziaria esente ai sensi dell'art.10, co.1, n.9, d.P.R. 633/72.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso, confermando l'accertamento dell'Agenzia. Ha rilevato che l'attività esercitata dalla concessionaria era sostanzialmente mera raccolta e trasmissione della documentazione (subfornitura della banca) e non vera intermediazione finanziaria. I pagamenti da F B hanno natura di sovvenzione direttamente connessa al prezzo della cessione, diminuendo il prezzo pagato dal cliente; pertanto devono essere ricompresi nella base imponibile IVA ex art.13 d.P.R. 633/1972. L'accertamento e le sanzioni per violazioni contabili e IVA sono stati confermati; condanna alle spese di giudizio (EUR 3.200).
Norme richiamate
la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti ... aumento delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti
Le integrazioni o sovvenzioni versate da terzi direttamente connesse al prezzo della cessione costituiscono parte del corrispettivo e devono essere incluse nella base imponibile IVA.
art. 10, co. 1, n. 9 d.P.R. 633/1972
Prevede l'esenzione IVA per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni di finanziamento. La Corte ricorda che le esenzioni vanno interpretate restrittivamente e che il contribuente che invoca l'esenzione ha l'onere della prova sulla reale natura di intermediazione finanziaria.
Regola il contraddittorio post-verifica: dopo il pvc il contribuente può presentare osservazioni entro 60 giorni prima dell'emissione dell'accertamento; la Corte rileva che tale contraddittorio è stato rispettato.
Norma sull'abuso del diritto (obbligo di richiesta di chiarimenti in caso di abuso/elusione). La Corte ha ritenuto la norma inapplicabile poiché non era contestato un caso di abuso/elusione ma la qualificazione IVA delle somme.
Corte di Giustizia UE, sentenza 9 ottobre 2019 (cause C-573/18 e C-574/18)
Conferma che le sovvenzioni direttamente connesse al prezzo devono essere incluse nella base imponibile IVA; utilizzata come riferimento comunitario per l'interpretazione dell'art.13.
Cass. civ. sez. trib., n. 5195/2016 e n. 16660/2020
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui la sovvenzione che riduce il prezzo pagato dal cliente rileva ai fini della determinazione della base imponibile IVA.
art. 13 D.Lgs. 472/1997 e art. 12 co.1-2 D.Lgs. 472/1997
Norme relative al ravvedimento operoso e all'irrogazione delle sanzioni; la Corte ha ritenuto il ravvedimento ininfluente rispetto alla sanzione unica irrogata per plurime violazioni e ha confermato gli aumenti applicati.
Massime di principio
- Quando un terzo (es. banca) versa un contributo che è direttamente connesso alla vendita di un bene e riduce il prezzo pagato dal cliente finale, tale contributo va trattato come integrazione del corrispettivo e incluso nella base imponibile IVA (art.13 DPR 633/72).
- Le esenzioni IVA per intermediazione finanziaria (art.10, n.9) vanno interpretate restrittivamente; chi invoca l'esenzione deve dimostrare che l'attività svolta è effettivamente negoziazione/mandato/ intermediazione autonoma e non mera esecuzione di attività materiali per conto della banca.
- La qualificazione contrattuale formale (fatturare come provvigione esente) non è decisiva se la sostanza economica dimostra che la somma è un incentivo collegato al prezzo: le evidenze documentali e le campagne commerciali che mostrano lo sconto al cliente sono rilevanti per la ricostruzione del fatto.
- Il contribuente deve conservare documentazione completa e chiara (accordi, campagne promozionali, flussi finanziari) che dimostri l'autonomia dell'attività di intermediazione o, in assenza, adottare il corretto trattamento IVA includendo eventuali integrazioni del prezzo nella base imponibile.
- In caso di dubbio sulla qualificazione IVA di contributi/incentivi, è prudente chiedere interpello all'Amministrazione finanziaria o accordi preventivi con la banca per evitare rqualifiche e sanzioni; il ravvedimento operoso non sempre elimina sanzioni derivanti da plurime violazioni.
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