Cassazione Penale, Ordinanza n. 21721/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di detenzione di stupefacente a fini di cessione. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che il proprio contributo si sarebbe limitato a un aiuto occasionale nel confezionamento di dosi per poter fumare uno spinello, e non a partecipare alla detenzione finalizzata allo spaccio insieme al cugino. Ha inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché riproponeva una censura già esaminata e disattesa nei gradi di merito, i quali avevano valorizzato la detenzione dello stupefacente in un terreno adiacente all'abitazione, la presenza di strumenti per il confezionamento, la ripartizione di compiti tra i due cugini e il tentativo del ricorrente di ostacolare l'intervento della polizia aizzando dei cani. Quanto alle attenuanti generiche, la motivazione del diniego è stata ritenuta sufficiente in quanto ancorata a elementi decisivi quali le caratteristiche del fatto, l'ostacolo frapposto all'intervento dei militari e i precedenti specifici.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
norma incriminatrice richiamata come base della responsabilità per detenzione di stupefacente finalizzata alla cessione
richiamato implicitamente per il diniego delle attenuanti generiche; la motivazione è sufficiente se valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo che si risolva nella mera riproposizione di una censura di merito già compiutamente esaminata e disattesa dai giudici di primo e secondo grado, senza individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- La responsabilità per detenzione di stupefacenti a fini di cessione può essere desunta anche da un concorso di elementi fattuali convergenti, quali la disponibilità del luogo di occultamento, la presenza di strumenti di confezionamento, la ripartizione di compiti tra i correi e condotte volte a ostacolare l'intervento della polizia.
- Il giudice che neghi le attenuanti generiche non è tenuto a confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli dedotti dalla difesa, essendo sufficiente che richiami quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è adeguata quando faccia leva su elementi quali la gravità concreta del fatto, la condotta post factum ostativa all'accertamento e l'esistenza di precedenti specifici.
Come è indicizzato
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