Cassazione Penale, Sentenza n. 36294/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale di Palermo (07/01/2022) che, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo relativo al sequestro per equivalente delle somme contestate nei capi 5) e 7) dell'incolpazione provvisoria. Il ricorrente sosteneva errore di diritto nella valutazione del Tribunale del riesame circa la natura delle erogazioni pubbliche contestate (sostenendo che si trattava di contributi/anticipazioni e non di corrispettivi sinallagmatici) e la conseguente sussistenza del fumus commissi delicti per truffa aggravata ex art. 640-bis e per malversazione o altri reati connessi (artt. 316-bis, 640-quater, 322-ter, ecc.). Il PM ha censurato l'omessa considerazione, da parte del Tribunale del riesame, della normativa speciale (art. 26 L. 833/1978; artt. 7 e 38 L. 104/1992; artt. 8-ter e 8-quater d.lgs. 502/1992) e degli atti amministrativi e convenzionali (delibere ASP, convenzioni, decreti di accreditamento) che, a suo avviso, dimostravano che le somme erogate erano contributi con obbligo di rendiconto e non semplici corrispettivi, giustificando il sequestro per equivalente.
La decisione
Il ricorso del Procuratore è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del pubblico ministero che l'ha proposto. La Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p. (lett. richiamata) e secondo la giurisprudenza consolidata, la legittimazione a proporre ricorso in Cassazione contro le ordinanze del tribunale in sede di riesame in materia di misure cautelari reali spetta all'ufficio requirente presso l'organo giudiziario che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; non è legittimato a proporre ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale che ha richiesto il sequestro quando quest'ultimo non coincida con l'ufficio che ha emesso l'ordinanza impugnata. Pertanto il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione e non è stato esaminato nel merito delle censure sulle qualificazioni giuridiche dei fatti.
Norme richiamate
Norma che disciplina il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo; la Corte interpreta che la legittimazione a ricorrere spetta all'ufficio requirente presso l'organo che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, e non al procuratore che ha chiesto la misura presso altro ufficio
Richiamato per confronto: disciplina il ricorso in cassazione avverso provvedimenti su misure cautelari personali e prevede espressamente la legittimazione anche del PM che ha chiesto la misura; la Corte osserva che tale previsione non è stata estesa alle misure cautelari reali
Norma sostanziale richiamata dal ricorrente per qualificare la condotta come truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche; la Corte non si è pronunciata nel merito in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per incompetenza/legittimazione
Norma sulla malversazione a danno dello Stato richiamata dal ricorrente come possibile fattispecie applicabile; non valutata nel merito dalla Corte per inammissibilità del ricorso
art. 640-quater e art. 322-ter c.p.
Norme richiamate nel secondo motivo di ricorso come possibili qualificazioni alternative o connesse; la Corte non le ha esaminate sostanzialmente a causa dell'inammissibilità procedurale
art. 26 L. 833/1978; art. 7 e 38 L. 104/1992; artt. 8-ter e 8-quater d.lgs. 502/1992
Normative di settore richiamate dal PM per dimostrare la natura pubblicistica delle erogazioni e l'obbligo di rendiconto previsto dalle convenzioni; citate come elementi fattuali/giuridici da valutare nel merito, ma non esaminati dalla Corte a causa dell'inammissibilità del ricorso
decreto dell'Assessore alla sanità Regione Siciliana n. 890/2002 e suo integrativo n. 463/2003
Regolamenti regionali e atti amministrativi citati dal ricorrente per documentare requisiti e obblighi di accreditamento e le conseguenze della loro violazione; menzionati come parte del quadro probatorio non valutato dalla Corte per carenza di legittimazione dell'impugnante
Massime di principio
- In materia di impugnazioni contro provvedimenti cautelari reali (sequestri preventivi) l'azione in Cassazione è soggetta a regole di legittimazione rigorose: a proporre il ricorso è l'ufficio della pubblica accusa presso l'organo che ha pronunciato l'ordinanza impugnata; ricorrere da altro ufficio può rendere inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione
- Se il vizio dedotto è solo di legittimazione dell'impugnante, la Corte non entra nel merito delle questioni sostanziali; dunque la correttezza procedurale dell'impugnazione è fondamentale prima di sollevare censure complesse sul merito
- Le questioni complesse relative alla qualificazione giuridica di erogazioni pubbliche (contributo/anticipazione vs corrispettivo sinallagmatico) e alla loro rilevanza per reati come la truffa aggravata o la malversazione devono essere valutate nel merito dal giudice che ha giurisdizione e solo se l'impugnazione è ammissibile proceduralmente
- Quando si contesta un provvedimento di riesame è preferibile che l'ufficio che ha seguito la fase di merito (ossia l'ufficio requirente presso il medesimo organo che ha emesso l'ordinanza) eserciti i rimedi in Cassazione, per evitare inammissibilità per mancata legittimazione
- In opportuni casi, prima di proporre ricorso in Cassazione, verificare la specifica disciplina procedurale (articoli del c.p.p. applicabili) e la giurisprudenza consolidata sulla legittimazione ad impugnare; eventuali dubbi vanno risolti mediante intervento dell'ufficio requirente competente o mediante richieste interlocutorie per preservare i diritti sostanziali
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