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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27585/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiaria testamentaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione di un testamento pubblico con cui la testatrice aveva revocato un precedente testamento nel quale l'attore era stato istituito unico erede e aveva invece disposto a favore delle convenute. Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del testamento per asserita incapacità di intendere e di volere della testatrice e per asserita non conformità della scheda alle formalità dell'art. 603, comma 2, c.c., sostenendo in cassazione che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto nuova la censura sulla formazione in parte manoscritta e in parte dattiloscritta dell'atto, che non vi fosse stata una nuova manifestazione di volontà della testatrice prima della lettura, e che il testamento sarebbe stato dunque invalido perché meramente "di adesione". Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 186 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, lamentando che i giudici di merito avessero impedito la prova dell'incapacità della testatrice e recepito una c.t.u. ritenuta erronea, contraddittoria e lacunosa, oltre a ritenere irrilevanti le prove testimoniali richieste.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e per il resto infondato, osservando che, nel testamento pubblico già predisposto dal notaio, è sufficiente che il testatore ripeta la propria volontà in presenza dei testimoni prima della lettura e che, nel caso concreto, dalla scheda risultava la dichiarazione della volontà della testatrice alla presenza di notaio e testimoni, seguita dalla lettura, dall'approvazione e conferma dell'atto. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c. e ha applicato il regime della doppia conforme quanto al vizio motivazionale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui prospettava l'omesso esame di fatti decisivi, e infondato nella parte in cui denunciava un vizio di motivazione o violazione dell'art. 116 c.p.c., perché la sentenza di merito aveva una motivazione esistente e logica e aveva spiegato sia l'irrilevanza delle critiche alla c.t.u. sia l'inidoneità delle prove richieste a mutare l'esito della decisione. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, con distrazione, e inoltre al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. sia a favore della controricorrente sia a favore della cassa delle ammende, oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 2, c.c.

    Nel testamento pubblico, quando la scheda sia stata predisposta dal notaio senza la presenza dei testimoni, la validità richiede che il testatore manifesti nuovamente la propria volontà in presenza dei testimoni prima della lettura dell'atto; la mera lettura non basta, ma nel caso concreto la formalità è stata ritenuta rispettata.

  • art. 115 c.p.c.

    Non vi è violazione del principio di non contestazione quando il fatto storico risulta comunque preso in considerazione dal giudice di merito e non viene posto a base della decisione un fatto non contestato in senso incompatibile con le allegazioni di parte.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale"; è denunciabile solo l'anomalia motivazionale radicale o l'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti di ammissibilità previsti e, nel caso di doppia conforme, con ulteriori restrizioni.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una prova legale; non quando si contesti soltanto il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 186 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo relativo alla prova, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento; la Corte non ne ravvisa una violazione idonea a sovvertire la decisione di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Poiché la decisione è conforme alla proposta del consigliere, si applicano le conseguenze previste dalla norma, incluso il richiamo all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La conformità tra proposta e decisione finale viene valorizzata come indice tipico di abuso del processo, con conseguente condanna equitativa della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel testamento pubblico la validità della forma è rispettata anche quando il notaio abbia raccolto in precedenza le dichiarazioni del testatore e abbia poi predisposto la scheda, purché il testatore rinnovi la dichiarazione di volontà in presenza dei testimoni prima della lettura dell'atto e l'atto risulti poi letto, approvato e confermato.
  • Ai fini dell'art. 603, comma 2, c.c., la finalità della forma è garantire che il contenuto dell'atto sia fedele espressione della volontà libera e cosciente del testatore; non è necessario che tutte le operazioni siano compiute in un unico contesto temporale.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio motivazionale è oggi deducibile solo nei limiti dell'anomalia costituzionalmente rilevante o dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è più consentito censurare la semplice insufficienza o non persuasività della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono evidenziate specifiche e diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il solo cattivo apprezzamento delle prove; occorre allegare che il giudice abbia attribuito a un mezzo di prova un valore legale non previsto o abbia disatteso la regola legale di valutazione.
  • La censura sulle prove istruttorie è infondata quando il ricorrente non dimostra la decisività delle prove non ammesse, ossia che la decisione sarebbe stata diversa se tali prove fossero state assunte.

Come è indicizzato

MaterieTestamentoImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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