Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10799/2023 del 21/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Nel contesto dell’accertamento del passivo di una procedura fallimentare, un istituto di credito aveva chiesto l’ammissione di un credito derivante da mutuo fondiario, con richiesta di prelazione ipotecaria su una parte rilevante dell’importo. Il giudice delegato aveva ammesso il credito solo in parte e il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva riconosciuto la prelazione ipotecaria limitatamente alla quota di finanziamento rimasta nella disponibilità della società, escludendola per la parte di somme impiegate per estinguere un debito personale del legale rappresentante verso la banca finanziatrice. Il curatore del fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: ha dedotto la nullità del mutuo per illiceità della causa, sostenendo che il finanziamento fosse stato predisposto per eludere la par condicio creditorum; ha censurato il rigetto dell’eccezione di annullabilità per conflitto di interessi ed eccesso di mandato del legale rappresentante; ha contestato l’affermazione del tribunale secondo cui la curatela, avendo ammesso parte del credito in chirografo, avrebbe tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di far valere l’annullabilità; ha infine contestato la ricostruzione della revocatoria, sostenendo che l’opposizione avesse riguardato l’intera operazione di mutuo come operazione programmata di violazione della par condicio. La banca e la cessionaria del credito hanno resistito al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché formulato in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee, e comunque assorbito dalla formazione del giudicato interno endofallimentare sulla validità del contratto, non essendo stata impugnata l’ammissione in chirografo di una parte del credito derivante dal mutuo. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo, rilevando che il tribunale aveva comunque deciso in modo conforme a diritto: pur ipotizzando i presupposti dell’annullabilità per conflitto di interessi o eccesso di mandato, aveva correttamente escluso che la curatela potesse coltivare l’annullamento solo per una parte del contratto, non essendo configurabile un annullamento parziale e risultando incompatibile il comportamento processuale tenuto. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: il tribunale aveva correttamente qualificato l’operazione come negozio indiretto revocabile solo nei limiti delle somme impiegate per pagare il debito dell’amministratore verso la banca, mentre per la restante parte del mutuo, rimasta alla società, aveva ammesso la prelazione ipotecaria. La Corte ha quindi confermato la condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 98 l.f.

    norma posta a fondamento dell’opposizione allo stato passivo proposta dal creditore

  • art. 97 l.f.

    il decreto di esecutività dello stato passivo attribuisce stabilità assimilabile al giudicato nell’ambito della procedura concorsuale

  • art. 1345 c.c.

    richiamato per escludere che nel caso concreto vi fosse un motivo illecito comune idoneo a determinare la nullità del mutuo

  • artt. 1325, 1343, 1344, 1418 c.c.

    invocati dal ricorrente per sostenere la nullità del contratto per illiceità della causa o frode alla legge

  • art. 2741 c.c.

    richiamato in relazione alla dedotta elusione della par condicio creditorum

  • art. 52 l.f.

    richiamato dal ricorrente in connessione con la disciplina concorsuale della par condicio

  • art. 1394 c.c.

    invocato per il dedotto conflitto di interessi del rappresentante della società mutuataria

  • artt. 112 e 115 c.p.c.

    richiamati per vizi di ultrapetizione, omessa pronuncia e valutazione delle prove

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    utilizzati come parametri dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 111 Cost.

    invocato in relazione al preteso difetto di motivazione sulla revocatoria

  • art. 2901 c.c.

    menzionato nel ragionamento del giudice di merito sulla inefficacia della garanzia ipotecaria

  • art. 66 l. fall.

    ritenuto applicabile alla revocatoria fallimentare dell’atto di garanzia e del pagamento collegato al mutuo

  • art. 67, comma 1, l. fall.

    escluso perché il pagamento era avvenuto oltre il periodo sospetto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo, la mancata impugnazione della parte del credito ammessa in chirografo può consolidare un giudicato interno endofallimentare sulla validità e opponibilità del titolo, precludendo successive contestazioni sulla stessa base negoziale.
  • In cassazione non è ammissibile un motivo che cumuli indistintamente violazioni di legge, vizi processuali e omesso esame di fatti decisivi senza separarli in censure autonome e chiaramente riconducibili ai singoli paradigmi dell’art. 360 c.p.c.
  • L’eventuale annullabilità del contratto per conflitto di interessi o eccesso di rappresentanza non può essere coltivata in modo frazionato quando la parte interessata ha tenuto un comportamento processuale incompatibile con la volontà di far valere il vizio sul contratto nella sua interezza.
  • Non è configurabile, in via generale, un annullamento parziale del contratto quando il vizio dedotto investe l’atto nella sua struttura unitaria, salvo diversa previsione normativa o ricostruzione effettivamente scindibile del regolamento negoziale.
  • Ai fini della revocatoria fallimentare, un’operazione di finanziamento utilizzata in parte per estinguere un debito pregresso di un terzo collegato può essere qualificata come negozio indiretto e può essere inefficace limitatamente alla parte che realizza la trasformazione di un credito chirografario in credito assistito da garanzia.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della decisione impugnata; è inammissibile se si limita a una critica astratta o a una ricostruzione diversa della vicenda senza incidere sulla concreta motivazione posta a base del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.