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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00438/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La decisione di merito aveva disposto la confisca della somma di euro 42.300 nei confronti dell'imputato. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca del denaro, sostenendo in sostanza che la misura non fosse correttamente giustificata. La Corte rileva però che il motivo non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato ed è formulato in modo generico e congetturale, senza una reale critica alle ragioni poste a base della confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e aspecifico perché privo di correlazione con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, trovava applicazione l'art. 240-bis c.p., richiamato dall'art. 85-bis D.P.R. 309/1990, e che il giudice di merito aveva correttamente disposto la confisca della somma di denaro in ragione della sproporzione rispetto alla situazione economica dell'interessato e dell'assenza di redditi leciti a lui riconducibili. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 85-bis D.P.R. 309/1990

    Rende applicabile al caso la disciplina dell'art. 240-bis c.p. in materia di confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità sproporzionate.

  • art. 240-bis c.p.

    è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito

    La confisca è obbligatoria quando il condannato non sappia giustificare la provenienza di denaro o beni nella propria disponibilità e sussista una sproporzione rispetto al reddito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove non vi siano cause di esonero, di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non si confronta con le specifiche argomentazioni della decisione impugnata e si limita a deduzioni meramente assertive o congetturali.
  • La censura di legittimità contro una confisca deve indicare puntualmente perché la motivazione del giudice di merito sarebbe erronea o illogica; la mera riproposizione di doglianze astratte è insufficiente.
  • Ai fini della confisca del denaro o dei beni prevista dall'art. 240-bis c.p., è decisiva la sproporzione tra il valore delle utilità e la situazione reddituale del soggetto, unitamente all'incapacità di giustificarne la provenienza lecita.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di esoneri, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

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