Cassazione Penale, Ordinanza n. 13989/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il soggetto sottoposto a esecuzione penale ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che ha revocato la misura alternativa della detenzione domiciliare, già concessa con precedente provvedimento, per plurimi allontanamenti dal domicilio in orari non consentiti. La difesa deduce tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 47-ter, comma 6, ord. pen. e all'art. 27 Cost., lamentando che la revoca definitiva sia stata disposta senza una completa valutazione della gravità dei fatti e con motivazione illogica e carente; 2) violazione degli artt. 146 e 147 c.p. e dell'art. 27 Cost., per omesso bilanciamento tra le trasgressioni contestate e le gravi condizioni di salute del detenuto, affetto da anoressia, già documentate e poste a base della precedente concessione della misura; 3) violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento dei fatti in relazione all'art. 47-ter ord. pen. e all'art. 27 Cost., per mancata valutazione di circostanze ritenute decisive e per motivazione illogica e carente. È stata inoltre depositata memoria difensiva adesiva ai motivi del ricorso.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva che, pur formalmente prospettati come violazioni di legge e vizi di motivazione, i motivi non individuano specifici errori del provvedimento impugnato, ma mirano a ottenere una nuova valutazione di merito sui presupposti della revoca della misura alternativa, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte aggiunge che l'ordinanza impugnata ha valutato correttamente gli elementi di fatto, con motivazione congrua e immune da vizi giuridici, valorizzando i ripetuti allontanamenti dal domicilio, nonostante diffide e ampie autorizzazioni, come violazioni incompatibili con la prosecuzione della detenzione domiciliare. Conseguentemente condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, disponendo altresì l'annotazione ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione di merito dei presupposti della revoca della misura.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione è configurabile solo a fronte di una reale carenza o illogicità della motivazione; non basta una critica confutativa e generica alla valutazione del giudice.
art. 47-ter, comma 6, l. 26 luglio 1975, n. 354
La revoca della detenzione domiciliare è legittima quando le violazioni delle prescrizioni, valutate nel loro complesso, appaiono incompatibili con la prosecuzione della misura.
art. 27 Cost.
Richiamato dalla difesa a sostegno di una lettura costituzionalmente orientata delle misure alternative e del trattamento del condannato; nel caso concreto non ha condotto all'accoglimento del ricorso.
Invocato dalla difesa in relazione alle condizioni di salute del condannato, ma non ritenuto idoneo a superare la valutazione di incompatibilità della misura con le trasgressioni accertate.
Invocato dalla difesa in relazione alle condizioni di salute del condannato, ma non ritenuto decisivo ai fini della revoca della misura alternativa.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
È disposta l'annotazione ai fini della tutela dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la revoca di una misura alternativa, non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di riesame del merito della valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza.
- La censura per violazione di legge o vizio di motivazione deve confrontarsi con specifici passaggi del provvedimento impugnato e non può risolversi in una critica generica o meramente confutativa.
- La revoca della detenzione domiciliare può essere ritenuta legittima quando il reiterato allontanamento dal domicilio, anche in presenza di diffide e autorizzazioni, è valutato come violazione delle prescrizioni incompatibile con la prosecuzione del beneficio.
- Le condizioni di salute del soggetto possono essere oggetto di valutazione, ma non impongono automaticamente la conservazione della misura alternativa se il comportamento tenuto dimostra il venir meno dei presupposti di affidabilità richiesti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, il versamento alla Cassa delle ammende.
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