Ordinanza n. 358/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Regione Molise comunicato via pec il 13/07/2026, con nota Prot. 8063/2026, recante il rigetto della richiesta della ricorrente di ripristinare l'indicazione della dispensazione del medicinale Epaclob in tutte le farmacie del territorio regionale del Molise nel canale dedicato alla spesa convenzionata-territoriale, nonché della nota di ASREM prot 80911/2026, ivi richiamata a supporto delle motivazioni del rigetto; - del precedente decreto del Commissario ad acta (DCA) n. 189 del 18/12/2024 (mai comunicato), nella parte in cui, in esecuzione del piano di rientro dai disavanzi del SSR, ha disposto il trasferimento di tre confezioni della specialità medicinale Epaclob dal canale della distribuzione convenzionata a quello della distribuzione per conto (DPC), prorogando di un anno, fino al 31/12/2025, il previgente accordo per la distribuzione dei farmaci di cui al PHT ai sensi della L. 404/2001art. 8, comma 1, lett. a); - della nota del 16/12/2024 prot. 172185/2024 (mai comunicata e di contenuto sconosciuto), richiamata nel DCA n. 189/2024, con la quale ASREM ha chiesto il trasferimento di Epaclob dalla distribuzione convenzionata alla DPC; - nonché di ogni ulteriore atto, presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego regionale di ripristino della dispensazione del medicinale Epaclob nel canale della spesa convenzionata-territoriale, unitamente agli atti presupposti relativi al trasferimento del farmaco al canale della distribuzione per conto
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego della Regione Molise, comunicato via PEC il 13 luglio 2026, con cui era stata respinta la richiesta di ripristinare la dispensazione del medicinale Epaclob in tutte le farmacie regionali attraverso il canale della spesa convenzionata-territoriale. Sono stati inoltre impugnati la nota ASREM richiamata a sostegno del diniego, il precedente decreto del Commissario ad acta n. 189 del 18 dicembre 2024, nella parte relativa al trasferimento di tre confezioni di Epaclob dal canale della distribuzione convenzionata alla distribuzione per conto, la nota ASREM del 16 dicembre 2024 richiamata nel decreto e ogni atto presupposto, connesso o consequenziale. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato alla Regione, al Commissario ad acta e al Sub Commissario ad acta presso l'Avvocatura Generale dello Stato, anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, competente in ragione della sede dell'autorità giudiziaria. La Regione Molise aveva infatti deliberato di avvalersi sistematicamente del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, con conseguente applicazione del foro erariale anche alle notifiche degli atti processuali diretti alla Regione. Poiché le amministrazioni non si erano costituite, il vizio della notificazione è stato qualificato come nullità.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito delle censure relative al regime di dispensazione del medicinale. Ha dichiarato, in motivazione, nulla la notificazione del ricorso effettuata presso l'Avvocatura Generale dello Stato, invece che presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso. Applicando l'art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, ha ordinato alla ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso alla Regione Molise, al Commissario ad acta e al Sub Commissario ad acta presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha inoltre disposto la notifica congiunta della stessa ordinanza ai medesimi destinatari. La rinnovazione impedisce ogni decadenza ai sensi della disciplina richiamata.
Norme richiamate
art. 10 l. 3 aprile 1979, n. 103
Le funzioni dell’Avvocatura dello Stato nei riguardi dell’Amministrazione statale sono estese alle Regioni a statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del Consiglio regionale da pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della Regione; dal quindicesimo giorno successivo all’ultima delle due pubblicazioni si applicano [...] le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati, rispettivamente, con Regi Decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e successive modificazioni, nonché gli artt. 25 e 144 del codice di procedura civile.
La Regione che abbia scelto di avvalersi sistematicamente del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è soggetta alle regole sul foro erariale e le notifiche dei ricorsi contro i suoi atti devono essere effettuate presso l’Avvocatura distrettuale competente per territorio.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Gli atti processuali destinati alle amministrazioni soggette al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato devono essere notificati presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria adita.
Nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il Giudice [...] fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
Quando la notificazione è nulla e il destinatario non si costituisce, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021 non occorre accertare che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 2021
È stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. limitatamente alle parole che subordinavano la rinnovazione della notificazione alla non imputabilità dell’esito negativo al notificante.
È richiamato quale fondamento della disciplina del foro erariale applicabile alle amministrazioni regionali che si avvalgono dell’Avvocatura dello Stato.
È richiamato, insieme all’art. 25 c.p.c., nell’estensione alla Regione della disciplina processuale prevista per le amministrazioni statali.
Massime di principio
- La Regione che abbia deliberato di avvalersi in via sistematica del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è soggetta, ai fini delle notificazioni processuali, alla disciplina del foro erariale: il ricorso contro i suoi atti deve essere notificato al presidente della Giunta regionale presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito.
- La notificazione del ricorso effettuata presso l’Avvocatura Generale dello Stato anziché presso l’Avvocatura Distrettuale competente è nulla quando l’amministrazione destinataria, soggetta al patrocinio erariale, non si costituisce in giudizio.
- In presenza di una notificazione nulla e della mancata costituzione del destinatario, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione; la rinnovazione impedisce ogni decadenza.
- A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, l’assegnazione del termine per rinnovare la notificazione prevista dall’art. 44, comma 4, c.p.a. non è subordinata all’accertamento della non imputabilità del vizio al notificante.
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