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Ordinanza

Ordinanza n. 999/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune di Barletta sull’istanza di variante al permesso di costruire presentata il 10 novembre 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha riassunto il giudizio a seguito dell’annullamento, da parte del Consiglio di Stato, della precedente pronuncia del TAR che aveva dichiarato inammissibile il gravame, con rinvio ex art. 105, comma 1, c.p.a. La domanda principale mira all’accertamento dell’intervenuto silenzio-assenso sull’istanza di variante al permesso di costruire n. 29/2018; in subordine, è dedotta l’illegittimità del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, con richiesta di accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere entro trenta giorni e di nomina di un commissario ad acta. La controversia si inserisce in una vicenda edilizio-ambientale caratterizzata dalla contaminazione della falda acquifera sottostante il sito, dalla valutazione dell’analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica e dalla precedente sospensione del titolo edilizio. Il TAR ha rilevato che Regione Puglia e Provincia di Barletta-Andria-Trani erano istituzionalmente coinvolte nei profili ambientali della vicenda e che mancavano nel fascicolo documenti essenziali per ricostruire lo stato di fatto e di diritto del titolo edilizio e del vincolo sospensivo.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda principale. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 28, comma 3, c.p.a., ordinando alla società ricorrente di notificare il ricorso e l’ordinanza alla Regione Puglia e alla Provincia di Barletta-Andria-Trani entro trenta giorni, con deposito della prova delle notifiche nei successivi dieci giorni. Ha inoltre disposto acquisimenti istruttori: il Comune di Barletta dovrà depositare, entro trenta giorni, la determinazione n. 1586 del 7 novembre 2018 sulla sospensione del titolo edilizio, le determinazioni n. 98 del 28 gennaio 2019 e n. 195 del 15 febbraio 2023, la nota della società del 7 giugno 2023, la nota della Regione Puglia prot. 62593 del 14 agosto 2023 e ogni ulteriore documento utile alla decisione. Il Comune dovrà altresì depositare una relazione dettagliata e aggiornata sullo stato dell’iter edilizio-ambientale, sui rapporti con le amministrazioni coinvolte e sulla persistenza dei presupposti del vincolo sospensivo. Il prosieguo è stato rinviato alla camera di consiglio del 9 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 105, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del rinvio al giudice di primo grado disposto dal Consiglio di Stato dopo l’annullamento della precedente pronuncia del TAR.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla violazione processuale che aveva determinato l’annullamento della precedente pronuncia del TAR.

  • art. 25, comma 4, l. n. 241/1990

    Indicato dalla ricorrente quale base normativa del silenzio formatosi sull’istanza di variante.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Indicato dalla ricorrente quale fondamento della richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di mancato provvedimento dell’amministrazione.

  • art. 28, comma 3, c.p.a.

    Utilizzato dal TAR per disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle amministrazioni regionali e provinciali istituzionalmente coinvolte nel procedimento.

  • art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    Richiamato in relazione alla comunicazione effettuata dalla società nell’ambito della vicenda ambientale connessa alla contaminazione della falda.

Massime di principio

  • Quando la controversia sull’inerzia amministrativa riguarda un procedimento complesso nel quale sono istituzionalmente coinvolte più amministrazioni, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti ulteriormente coinvolti, per assicurare la completezza del contraddittorio e l’opponibilità dell’accertamento giudiziale.
  • Nel giudizio volto ad accertare il silenzio-assenso o l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, il giudice può disporre l’acquisizione d’ufficio degli atti amministrativi e delle relazioni necessarie a ricostruire l’evoluzione del procedimento, la situazione del titolo abilitativo e la permanenza dei presupposti ostativi o sospensivi.
  • La verifica dell’eventuale formazione del silenzio-assenso su una variante edilizia non può essere compiuta senza ricostruire documentalmente lo stato di efficacia del titolo edilizio originario e gli eventuali provvedimenti di sospensione che ne condizionano l’operatività.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziBonifiche e siti contaminatiIstruttoria processuale
RamiEdiliziaAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneIncompetenzaPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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