Ordinanza n. 88/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della nota prot. n. 120573 del 12.6.2026 della Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, Dipartimento di prevenzione, Servizio veterinario di sanità animale, UOS Randagismo e igiene urbana, avente ad oggetto “Provvedimento ordinatorio per la tutela del benessere animale”; della nota del 11.6.2026 della Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, Dipartimento di prevenzione, Servizio veterinario di sanità animale, UOS Randagismo e igiene urbana, avente ad oggetto “relazione di servizio per sopralluogo in Via Beato Egidio n. 1 – Perugia – a seguito di segnalazione pervenuta con prot. USL Umbria 1 n. 0101979 del 18/05/2026”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ordinatorio per la tutela del benessere animale e relazione di servizio relativa al sopralluogo presso il locale di detenzione dei gatti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria di animali)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’Azienda sanitaria che le imponeva di adottare misure in relazione alla detenzione dei propri gatti. Dalla relazione di servizio risultava che gli animali erano in ottimo stato di nutrizione e in buono stato di pulizia, ma erano detenuti continuativamente in un garage di circa 50 mq, posto al di sotto del piano stradale, con scarsa luminosità naturale e senza possibilità di accesso all’esterno. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, prospettando l’interesse della proprietaria a mantenere la detenzione degli animali da compagnia.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto prevalente, nelle more del giudizio di merito, l’esigenza di tutelare il benessere psico-fisico dei felini, potenzialmente pregiudicato dalla detenzione continuativa in un locale chiuso, privo di adeguata luce e aerazione naturale. Al contempo, ha bilanciato tale interesse con quello della ricorrente a conservare la detenzione degli animali, sospendendo l’esecutività dei provvedimenti impugnati per il tempo necessario a consentire l’adozione di misure idonee a permettere ai gatti l’accesso all’esterno. Il termine previsto dalla diffida è stato prorogato di ulteriori 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine originario, anche per consentire la predisposizione degli interventi previa consultazione con l’Azienda sanitaria. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per l’accoglimento della domanda di sospensione, modulata nei limiti necessari a tutelare il benessere degli animali e l’interesse della proprietaria.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice amministrativo può modulare la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo, individuandone durata e limiti in modo da bilanciare l’interesse del ricorrente con l’interesse pubblico o generale coinvolto.
- Quando la detenzione continuativa di animali in un ambiente chiuso, con scarsa luminosità e senza adeguata aerazione o possibilità di accesso all’esterno, può pregiudicarne il benessere psico-fisico, tale interesse può giustificare misure cautelari urgenti anche prima della definizione del merito.
- La tutela cautelare può concedere al destinatario di un provvedimento un termine ulteriore per adeguarsi alle prescrizioni amministrative, purché la proroga sia funzionale al contestuale perseguimento dell’interesse sostanziale tutelato dall’amministrazione.
- Il bilanciamento cautelare può salvaguardare simultaneamente l’interesse privato alla conservazione della situazione sostanziale e l’interesse generale alla tutela del benessere animale, attraverso una sospensione temporanea e condizionata all’adozione di misure correttive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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