Ordinanza n. 84/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di “Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Umbria - Ufficio Servizi”, prot. nr. -OMISSIS-, a mezzo del quale è stata disposta, nei confronti del Dott. -OMISSIS-, iscritto al nr. -OMISSIS- dell’-OMISSIS- di Perugia: “1) la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale ai sensi dell’art. 25 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164; 2) la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel dell’Agenzia delle entrate di cui al Decreto dirigenziale -OMISSIS-, autorizzata in data -OMISSIS- dall’Ufficio Territoriale di Perugia (Tipo utente -OMISSIS-)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e dell'abilitazione al servizio telematico Entratel
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il professionista ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che disponeva, da un lato, la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale ai sensi dell'art. 25 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164 e, dall'altro, la revoca dell'abilitazione al servizio telematico Entratel. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di legittimità dedotti nel ricorso e riserva ogni valutazione sulla fondatezza dell'impugnativa alla fase di merito. In sede cautelare, il Tribunale ha considerato il pregiudizio derivante dalla revoca dell'abilitazione telematica, ritenuta idonea a impedire sine die l'esercizio dell'attività lavorativa di consulente del lavoro.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione e ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato esclusivamente nella parte relativa alla revoca dell'abilitazione al servizio telematico Entratel. Il Collegio ha ritenuto che tale revoca costituisca una sanzione nuova e ulteriore rispetto alla precedente revoca della facoltà di apposizione del visto di conformità e che sia idonea a precludere sine die l'esercizio dell'attività professionale del ricorrente. La sospensione è stata disposta senza anticipare la valutazione sulla fondatezza dei motivi di ricorso, espressamente riservata al giudizio di merito. È stata fissata la trattazione del merito alla seconda udienza pubblica di febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 25 d.m. 31 maggio 1999, n. 164
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale revocata dall'Agenzia delle Entrate; l'ordinanza cautelare non ne interpreta nel merito la portata.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la revoca di un'abilitazione amministrativa che sia idonea a precludere sine die l'esercizio dell'attività lavorativa del destinatario integra un pregiudizio grave rilevante ai fini della sospensione dell'efficacia dell'atto, anche quando la valutazione sulla fondatezza dell'impugnazione venga riservata alla fase di merito.
- Quando un provvedimento contiene una revoca ulteriore e distinta rispetto a una precedente misura incidente sull'attività professionale, la tutela cautelare può essere limitata alla sola misura nuova, senza estendersi automaticamente alle altre statuizioni dell'atto.
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